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Agenzia delle entrate: le novità 2024 in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale

26 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicati i chiarimenti del Fisco in ordine alle novità in materia di ISA, in applicazione per il periodo d’imposta 2023 (Agenzia delle entrate, circolare 25 giugno 2024, n. 15).

La circolare si apre con una breve rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA anche a seguito della Delega al Governo per la riforma fiscale.

 

Alcuni articoli del D.Lgs. n. 1/2024 hanno interessato gli ISA sotto vari aspetti:

  • l’articolo 5 ha modificato l’articolo 9-bis, del decreto ISA, introducendo il comma 2 bis che prevede che “L’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale … tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco”.

La disposizione ha inteso evidentemente adeguare la significatività degli ISA e della loro applicazione al processo di revisione della classificazione Ateco che si concluderà con l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2025, della nuova classificazione Ateco 2025.

Per il periodo d’imposta 2024, dunque, è richiesta una revisione anticipata dei 15 ISA che trovano applicazione per i codici attività interessati da tali modifiche.

  • l’articolo 6 del decreto Adempimenti ha modificato l’articolo 9-bis del decreto ISA, introducendo il comma 4-ter che potenzia sempre più il patrimonio informativo che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati precompilati, semplificando gli adempimenti dichiarativi anche in relazione all’applicazione degli ISA;

  • l’articolo 7 ha ulteriormente modificato l’articolo 9-bis del decreto ISA, introducendo il comma 5-bis che prevede la fissazione di un termine stabilito per legge per la pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli ISA;

  • l’articolo 14 ha, infine, modificato il comma 11, lettere a) e b), dell’articolo 9-bis del decreto ISA, prevedendo l’innalzamento delle soglie su cui applicare i benefici premiali previsti.

A seguire, l’Agenzia delle entrate propone una panoramica delle attività di revisione degli ISA in vigore per il 2023.

Si tratta, in particolare:

– degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;

– della revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare a tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

 

Per i modelli ISA2024 risulta confermata la ormai consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste “istruzioni”, “parte generale” ed “istruzioni comuni”, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo).

Al riguardo, l’Agenzia segnala la novità presente quest’anno nel quadro F (dati contabili impresa) che si è reso necessario introdurre a seguito dell’entrata in vigore, per il 2023, dell’articolo 1 comma 78 della Legge di Bilancio 2024, che consente l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del TUIR.

Anche per gli ISA 2023, in fase di compilazione del relativo modello, i contribuenti devono procedere all’acquisizione dei dati “precalcolati”.

 

I benefici premiali del regime ISA sono stati aggiornati dall’articolo 14 del decreto Adempimenti che ha previsto l’incremento:

– da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

– da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP.

Poichè tale incremento delle soglie è da considerarsi in aggiunta rispetto alle soglie precedenti previste e non in sostituzione, nell’ultima parte della circolare l’Agenzia riepiloga quanto previsto dal provvedimento del 22 aprile 2024 in merito ai livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali.

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