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CIPL Edilizia Industria Vicenza: siglato il verbale di determinazione dell’EVR 3 luglio 2025

10 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

EVR al 4% grazie alla variazione positiva degli indicatori territoriali 

Lo scorso 3 luglio 2025, le Parti Sociali Ance, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si sono incontrate per stabilire l’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2024 nella provincia di Vicenza. L’incontro è avvenuto in attuazione dell’accordo interprovinciale del 30 giugno 2025, valido per le province venete, che ha definito i criteri di determinazione per il suddetto istituto per il periodo 2024-2027.
La determinazione dell’EVR si basa su 4 parametri territoriali forniti dalla Cassa Edile di Vicenza e ognuno con un’incidenza ponderale del 25%, effettuando la comparazione del triennio di riferimento 2024-2022 con quello precedente 2023-2021.

Poiché tutti e 4 gli indicatori hanno mostrato una variazione pari o positiva, le Parti Sociali hanno confermato che sussistono i presupposti contrattuali per la quantificazione dell’EVR nella misura del 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020. Esso è da corrispondersi con la retribuzione di agosto 2025 o in caso di mancato rispetto di tale scadenza, con la retribuzione di settembre 2025.

È inoltre specificato che per le imprese che operano con soli impiegati, il parametro sostitutivo delle ore di lavoro effettivo denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.
Le Parti Sociali comunicheranno quanto stabilito alla Cassa Edile di Vicenza per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 

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Interdizione ante/post partum: le indicazioni operative

10 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite indicazioni per uniformare l’attività di istruttoria e valutazione dei procedimenti sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001 (INL, nota 8 luglio 2025, n. 5944).

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è intervenuto in materia di rilascio di provvedimenti di interdizione ante/post partum delle lavoratrici allo scopo di fornire indicazioni utili a uniformare l’attività dei propri uffici nelle fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti.

La base normativa è costituita dalle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001 finalizzate a tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole attraverso l’adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte ovvero attraverso l’astensione dal lavoro, nonché
dalle previsioni di natura esecutiva contenute nell’articolo 18, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 1026/1976 (tuttora vigente in forza dell’articolo 87 del D.Lgs. n. 151/2001).

Premessa fondamentale è quanto indicato nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5 ottobre 2000 secondo cui: “la gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana”, tuttavia “condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza”; lo stesso si può dire per il periodo dell’allattamento che la normativa tutela fino al settimo mese dopo il parto.

La presentazione della domanda

La richiesta di interdizione può essere inoltrata su istanza del datore di lavoro o su istanza della lavoratrice, utilizzando la modulistica disponibile nell’apposita sezione del portale INL, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente, del certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto (in caso di interdizione anticipata) o dell’autocertificazione/certificazione di nascita (in caso di interdizione posticipata) e l’indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice.

Qualora la richiesta sia presentata dal datore di lavoro, la stessa dovrà contenere anche la precisazione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione dell’azienda. Inoltre, il datore di lavoro dovrà indicare gli eventuali lavori faticosi, pericolosi e insalubri a cui è esposta la lavoratrice di cui agli allegati A e B del D.Lgs. n. 151/2001 e vietati ai sensi all’articolo 7, commi 1 e 2 del D.L.gs n. 151/2001, anche mediante la trasmissione dello stralcio del Documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere di cui all’articolo 11 del medesimo decreto (Allegato C).

L’attività degli uffici

La nota in commento include, tra l’altro, l’iter procedurale dell’istanza di interdizione, articolato in diverse fasi: istruttoria, valutativa, valutazione del rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici ed esame del DVR, fase procedurale.

Inoltre, il documento presenta un elenco non esaustivo di attività lavorative che risultano particolarmente pericolose e faticose per agevolare l’istruttoria amministrativa con due approfondimenti sulla postura eretta prolungata e sul comparto della scuola con i relativi rischi. Infine, viene preso in considerazione il caso dello spostamento ad altra mansione della lavoratrice. Infine, la nota è corredata di due allegati che elencano sostanze e processi pericolosi (Allegato 1) ed esempi di modello di provvedimento di interdizione ante e post partum (Allegato 2).

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CCNL Telecomunicazioni: riprendono il 31 luglio le trattative per il rinnovo

10 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Revocato lo sciopero fissato per il 14 luglio

Lo scorso 9 luglio 2025 le sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, a seguito della ripresa delle trattative per il CCNL di settore, hanno revocato lo sciopero nazionale del comparto telecomunicazioni previsto per il 14 luglio.
La data di riapertura ufficiale del tavolo negoziale è fissata per il 31 luglio 2025. Allo scopo di fornire risposte tangibili ai lavoratori, che chiedono valorizzazione professionale e riconoscimento della centralità del loro ruolo nell’opera di digitalizzazione del Paese, le priorità rivendicate dalle OO.SS. includono:
– aumenti salariali coerenti con l’inflazione;
– regolamentazione del lavoro da remoto e dei nuovi modelli organizzativi;
– rafforzamento dei diritti, della sicurezza e della formazione continua;
– maggiori tutele per le nuove figure professionali e i giovani.
Le sigle sindacali ribadiscono l’inaccettabilità di ulteriori rinvii, evidenziando come i lavoratori abbiano garantito servizi essenziali anche nei momenti più difficili, ed ora meritano questo riconoscimento nel contratto.

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Rinuncia ai dividendi da parte di soci: trattamento fiscale e sopravvenienza attiva

10 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

È stata pubblicata dall’Agenzia delle entrate una risposta a interpello per offrire chiarimenti sul trattamento fiscale della rinuncia alla distribuzione di utili da parte di soci di società, persone fisiche non in regime d’impresa (Agenzia delle entrate, risposta 8 luglio 2025, n. 182).

Sul trattamento fiscale da applicare alla rinuncia ai crediti da parte dei soci, l’Agenzia delle entrate ha confermato che l’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR stabilisce che tale rinuncia si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Se il socio non comunica tale valore, esso è assunto pari a zero.

 

La risoluzione n. 124/E/2017 ha chiarito che con l’introduzione del citato comma 4bis viene riformato il regime fiscale IRES delle rinunce a crediti da parte dei soci, riconducendolo a unità, a prescindere dalla modalità con cui l’operazione formalmente svolta, nonché dai principi contabili utilizzati dai soggetti coinvolti. In particolare, tanto per le operazioni di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio, quanto per quelle precedute dall’acquisto del credito (o della partecipazione) da parte del socio (o del creditore), il nuovo regime qualifica fiscalmente come ”apporto” la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito. L’eccedenza, invece, costituisce per il debitore partecipato una sopravvenienza imponibile, a prescindere dal relativo trattamento contabile, con la conseguenza che si può generare un fenomeno di tassazione da gestire con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi”.

 

Nel caso di specie, l’Istante ha affermato che i predetti soci sono persone fisiche non in regime di impresa. 
La stessa risoluzione n. 124/E ha precisato che quando i crediti sono dovuti a persone fisiche non esercenti un’attività di impresa, e non è ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale, la società partecipata non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 88 del TUIR.
In questi casi, non è nemmeno necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti, poiché le “distorsioni” che il legislatore intendeva scongiurare (dovute alla mancata coincidenza tra valore nominale e valore fiscale) sono ravvisabili soltanto in presenza di un’attività d’impresa.

 

L’Agenzia ha sottolineato che, nel caso in esame, il valore fiscale del credito dei soci persone fisiche non esercenti attività di impresa corrisponde al rispettivo valore nominale, e non è pari a zero come invece sottoscritto dai soci nell’atto di notorietà.

 

L’Agenzia, infine, ha distinto la fattispecie in esame da quella della sentenza della Corte di Cassazione n. 16595/2023: la sentenza riguardava un credito derivante da un contratto di finanziamento (interessi su mutuo) in cui la rinuncia avveniva successivamente all’acquisto del credito da parte del socio/società rinunciante, una situazione diversa dalla rinuncia a dividendi da parte di persone fisiche non imprenditori.

In relazione al quesito, la rinuncia dei soci ai crediti per dividendi non viene considerata sopravvenienza attiva per l’Istante, ai sensi e per gli effetti del comma 4-bis dell’articolo 88 del TUIR. Dato che i dividendi oggetto di rinuncia sono stati deliberati dall’Assemblea dei soci, creando il diritto di credito dei soci alla distribuzione, l’Agenzia ritiene che detti dividendi siano da considerare giuridicamente incassati.
Pertanto, tali dividendi sono da assoggettare a ritenuta a titolo di imposta del 26% ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973.

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CCNL Emittenti televisive: resoconto secondo incontro per il rinnovo

9 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Parti sono concordi nell’affrettare i tempi per il rinnovo contrattuale. Prossimo incontro per il 28 luglio

Il 7 luglio scorso le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil si sono incontrate con la delegazione di Confindustria radio-tv per discutere del rinnovo contrattuale relativo al CCNL Emittenti televisive private.

 

Tra i punti di cui si è discusso nel corso dell’incontro ci si è focalizzati sugli aspetti normativi e su quelli economici, sui quali i Sindacati hanno chiesto un adeguamento stipendiale adeguato, volto ad annullare gli effetti dell’inflazione. Le Parti sono concordi nel giungere in tempi brevi ad un’ipotesi di rinnovo; tant’è che è stato calendarizzato un incontro per il 28 luglio prossimo, nel corso del quale la Commissione mista lavorerà sull’aggiornamento dei testi e sulle richieste normative previste nella piattaforma sindacale. I lavori dovrebbero concludersi il 16 settembre, per poi concentrarsi sulla parte economica.

 

Inoltre, si è stabilito di attivare una Commissione bilaterale professionalità al fine di individuare nuove figure professionali, adeguandole al progresso tecnologico e in ottica dell’intelligenza artificiale. 

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CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confimi: previsto incremento dei minimi tabellari

9 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Si da seguito agli aumenti mensili con decorrenza 1° giugno 2025

In data 4 luglio 2025, Fim-Cisl informa tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore metalmeccanico, di aver ricevuto conferma, da parte dell’associazione imprenditoriale di Confimi Industria meccanica, a poter procedere con gli incrementi dei minimi tabellari.

La Fim-Cisl ha pertanto proceduto a sottoscrivere il testo di accordo per dare seguito agli aumenti mensili con decorrenza 1° giugno 2025. Tali aumenti, non verranno inseriti nella retribuzione di giugno, in quanto ancora non si è ricevuto riscontro della sottoscrizione dell’accordo anche da parte dell’altra organizzazione sindacale firmataria. 

Difatti, è volontà della parte datoriale di riconoscere gli adeguamenti dalla retribuzione di luglio 2025, prevedendo la decorrenza comunque da giugno 2025, al fine di evitare perdite per i dipendenti del settore. 

Si riportano di seguito i nuovi minimi tabellari mensili calcolati applicando l’1,3%.

CategorieMinimi dal 1° giugno 2025
9^3.033,00
8^2.728,13
7^2.508,26
6^2.337,43 
5^2.179,32
4^2.034,68
3^1.949,54
2^1.758,03

Anche i valori dei minimi del contratto “Socrate” e i valori dell’indennità di Trasferta e Reperibilità saranno incrementati del 1,3%.

 

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Navi iscritte nel registro internazionale: l’estensione delle misure agevolative

9 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le istruzioni operative per le le imprese residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio italiano (INAIL, circolare 8 luglio 2025, n. 43).

L’INAIL ha fornito istruzioni operative in materia di estensione delle misure agevolative previste per le navi iscritte nel Registro Internazionale (D. L. n. 144/2022 che ha modificato il D.L. n. 457/1997) ai soggetti residenti e non residenti aventi stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi adibite esclusivamente ad attività commerciali internazionali iscritte nei registri degli stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo.

In particolare, dal punto di vista normativo, a seguito delle modifiche introdotte dal D. L. n. 144/2022 al  D.L. n. 457/1997, le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi iscritte in uno dei registri degli Stati dell’UE o del SEE ovvero battenti bandiera di Stati dell’UE o dello SEE adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimiliate elencate all’articolo 1, comma 1 del citato D.L. n. 457/1997 possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le navi iscritte nel Registro Internazionale italiano.

Tali agevolazioni comprendono l’esonero dal versamento dei premi assicurativi per i marittimi comunitari a condizione che vi sia la sussistenza dell’obbligo di versamento dei premi assicurativi a carico dell’armatore, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli orientamenti sui trasporti marittimi.

Le imprese in possesso dei requisiti, una volta ottenuta l’autorizzazione all’annotazione nell’elenco delle navi iscritte nei Registri degli stati UE/SEE ovvero battenti bandiera degli Stati UE/SEE istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per usufruire dell’agevolazione devono:

– presentare regolare denuncia di iscrizione all’INAIL utilizzando gli appositi servizi online
– pagare alla scadenza comunicata dall’Istituto l’importo del premio di assicurazione (ratino), relativo al personale non comunitario assicurato in Italia e non soggetto a sgravio, calcolato sulla base delle informazioni comunicate con la denuncia di iscrizione e relativo al numero delle persone occupate a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione che si presume sarà corrisposta a loro favore fino alla fine dell’anno;
– pagare la rata anticipata di premio per gli anni solari successivi al primo con contestuale regolazione del premio relativo al periodo precedente (autoliquidazione) entro il 16 febbraio dell’anno cui si riferisce la rata;
– comunicare, esclusivamente in modalità telematica, entro il 28 febbraio dell’anno, le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente.

Il pagamento dei premi assicurativi deve avvenire tramite modello F24, indicando il codice ditta e il numero di riferimento fornito da Inail con il provvedimento.

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CCNL Ist. Socio Assistenziale Anaste: conclusa negativamente la procedura di raffreddamento

9 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

I sindacati chiedono l’avvio di campagne di sensibilizzazione nei posti di lavoro 

Lo scorso 1° luglio si è conclusa con verbale di mancato accordo la procedura di raffreddamento attivata dal Ministero del Lavoro su richiesta delle federazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs per il rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo Anaste.

Il 10 giugno Anaste comunicava, infatti, l’intenzione di sottoscrivere il rinnovo del CCNL Anaste vigenza 2023-2025 con le seguenti proposte: 55,00 euro di aumento per il 4° livello, integrazione di 5,00 per l’assistenza sanitaria integrativa; un importo a titolo d UnaTantum pari a 200,00 euro sotto forma di welfare; il pagamento del terzo e del quarto evento di malattia al 75%.

I sindacati, però, non hanno ritenuto insufficiente la proposta dell’associazione datoriale e lesiva dei diritti dei lavoratori in quanto poco in linea con i contratti sottoscritti dalle altre sigle sindacali e pertanto si sono riservate di indire lo sciopero nazionale nelle prossime ore richiedendo l’avvio di campagne di informazione  mediante assemblee sindacali unitarie nei posti di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti e  attraverso l’invio di comunicati.

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Chiarimenti sul credito d’Imposta ZES Unica: limite del 50% per investimenti immobiliari

9 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate risponde a una richiesta di chiarimenti riguardo all’applicazione del credito d’imposta ZES Unica e nello specifico su come calcolare il limite del 50% relativo al valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione (Agenzia delle entrate, risposta 8 luglio 2025, n. 183).

L’Istante è una società che svolge la propria attività presso uno stabilimento in virtù di un contratto di locazione commerciale ed intende accedere al Credito di imposta ZES Unica per estendere la capacità dello stabilimento esistente. Tale progetto include:
– l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature;

– l’acquisto dell’immobile strumentale, che comprende sia la parte attualmente locata sia una nuova porzione con immobile e piazzale.
Al riguardo, la società chiede chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 124/2023 e dell’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale del 17 maggio 2024, i quali prevedono che il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non possa superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

 

In risposta, l’Agenzia ricorda che l’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta destinato alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali per strutture produttive esistenti o di nuova impiantazione nella ZES unica.

 

La ZES unica ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Le modalità di accesso e i criteri di applicazione del credito d’imposta sono stati definiti dal decreto attuativo del 17 maggio 2024.

 

Sono agevolabili gli investimenti che fanno parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione. Questi includono:

  • l’acquisto (anche tramite locazione finanziaria) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive esistenti o di nuova impiantazione;
  • l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Gli investimenti sono agevolabili se effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, con una proroga anche per quelli effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025.

 

L’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124/2023 e l’articolo 3, comma 5, del decreto attuativo stabiliscono che “Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato”.

La ratio di questa limitazione è di circoscrivere la componente agevolata riferita all’acquisto di beni immobili strumentali (la “componente immobiliare”) rispetto a quella relativa all’acquisizione degli altri asset strumentali agevolati (la “componente non-immobiliare”).

Ciò significa che, per ogni singolo progetto di investimento, il valore della componente immobiliare agevolata non può essere superiore alla metà (50%) del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Di conseguenza, il valore agevolato della componente immobiliare non può essere superiore a quello della componente non-immobiliare.

Se l’investimento immobiliare costituisce l’unica spesa del progetto di investimento iniziale, non è agevolabile per l’assenza di altri investimenti in asset strumentali (componente non-immobiliare).

Ai fini del calcolo di questo limite, concorrono al valore della componente immobiliare non solo il costo del mero acquisto di un’unità immobiliare strumentale (terreno o immobile) e i relativi costi accessori (es. costi notarili), ma anche altre spese attinenti all’unità acquistata, come i costi capitalizzati per l’ammodernamento e/o ampliamento del cespite.

 

Nel caso di specie, l’investimento in macchinari e attrezzature (componente non-immobiliare) è di 270.000,00 euro, mentre l’investimento nell’immobile strumentale (componente immobiliare) è di 600.000,00 euro.
Pertanto, l’investimento ammesso al Credito di imposta ZES Unica, nel caso prospettato dalla società istante, avrà un valore complessivo pari a 540.000,00 euro così ripartito:
– 270.000,00 euro corrispondenti al costo di macchinari e attrezzature (componente non-immobiliare);

– 270.000,00 euro rappresentati dalla quota agevolabile dell’investimento nella componente immobiliare, in quanto questa non può superare la metà del valore complessivo dell’investimento agevolato.

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Il Bonus mamme lavoratrici per il 2025

8 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le nuove disposizioni del D.L. n. 95/2025 pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 giugno scorso (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 4 luglio 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segnala che con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L.n. 95/2025, le disposizioni per l’integrazione al reddito delle lavoratrici madri di 2 o più figli si integrano con la previsione di cui all’articolo 6 del D.L., valida solo per il 2025. Più precisamente, la misura approvata dal Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2025 dispone il riconoscimento di una somma pari a 40 euro al mese per ogni mese o frazione di rapporto di lavoro o attività autonoma, a favore di lavoratrici con contratto di lavoro dipendente o autonomo che abbiano un reddito inferiore ai 40.000 euro l’anno e siano madri di 2 o più figli, fino al raggiungimento dei 10 anni di quello più piccolo.

Per le lavoratrici madri di 3 o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il 2025 resta in vigore la previsione della Manovra di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023).

Infine, dal 2026 entreranno in vigore stabilmente le previsioni di cui alla Legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 219, Legge n. 207/2024).

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