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CIPL Edilizia Artigianato Forlì-Cesena-Rimini: determinato l’EVR per l’anno 2024

7 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Parti Sociali si sono incontrate per la verifica degli indicatori territoriali per la determinazione dell’EVR per l’anno 2024

Il 12 aprile 2024 si sono incontrate le Associazioni Artigiane CNA Costruzioni della Provincia di Forlì-Cesena, CNA Costruzioni della Provincia di Rimini, Confartigianato Forlì, Confartigianato Cesena, Confartigianato Rimini e le Organizzazioni Sindacali Feneal-Uil di Cesena-Forlì, Feneal-Uil di Rimini, Filca-Cisl della Romagna, Fillea-Cgil di Forlì Cesena, Fillea-Cgil di Rimini per la verifica degli Indicatori Territoriali per la determinazione dell’EVR di competenza dell’anno 2024.
Dall’analisi dei dati del triennio 2021-2023 con il triennio 2020-2022 è emerso che i 5 parametri da esaminare sono risultati tutti positivi e che pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL e dal contratto interprovinciale 23 febbraio 2023, per quanto di competenza dell’anno 2024, l’EVR territoriale sarà riconosciuto nella misura del 100% per quanto riguarda la parte di “Indicatori Territoriali” (ogni indicatore ha un peso ponderale del 20%).
Successivamente alla comunicazione dell’avvenuto raggiungimento del parametro territoriale che la Cassa Edile Cedaiier effettuerà alle imprese iscritte ed ai rispettivi Uffici Paghe, ogni Azienda procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
– ore ordinarie denunciate alla Cedaiier (per le imprese con solo “impiegati”: ore lavorate)
– volume d’affari ai fini IVA. 
L’impresa procederà al confronto dei parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente triennio di riferimento, secondo le modalità indicate nell’Accordo 23 febbraio 2023;
– con 2 parametri aziendali positivi o invariati, rispetto al triennio precedente, l’EVR sarà erogato al 100% (misura stabilita a livello territoriale);
– con 2 parametri aziendali negativi, l’EVR non sarà erogato;
– con 1 parametro aziendale negativo o invariato ed uno negativo, l’EVR sarà erogato al 50% (ovvero 50% della misura stabilita a livello territoriale).
Per i gli apprendisti, l’importo annuale di EVR sarà riproporzionato applicando l’aliquota dell’85% di quello risultante per i lavoratori qualificati. Per i lavoratori “part-time”, l’importo annuale di EVR sarà invece riproporzionato in base al relativo orario di lavoro contrattuale.
Di seguito la tabella contenente i valori di riferimento ed il valore del premio EVR nei due casi di “verifica aziendale” con uno o due parametri positivi o nulli. 

LivelloEVR 3,5%valore al 100%
(indicatori territoriali)
100%
(2 indicatori azien­dali positivi)
50%
(1 indicatore aziendale positivo)
1414,67 €414,67 €414,67 €207,33 €
2484,53 €484,53 €484,53 €242,27 €
Muratore 1°511,85 €511,85 €511,85 €255,92 €
3539,16 €539,16 €539,16 €269,58 €
4580,01 €580,01 €580,01 €290,01 €
5622,04 €622,04 €622,04 €311,02 €
6746,37 €746,37 €746,37 €373,19 €
7837,25 €837,25 €837,25 €418,63 €

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province, per ciò che concerne i lavoratori occupati nel territorio di Forli-Cesena-Rimini, dovranno erogare l’EVR nella misura fissata a livello territoriale. Successivamente, fino al raggiungimento dell’indicatore temporale del triennio, la valutazione degli indicatori aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio sulla base di quelli utilizzabili pieni (azienda presente dal marzo 2021 andrà verificata, a marzo 2024, in riferimento ad anno su anno). 

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CIPL Guardie Campestri Bari: sottoscritto l’accordo definivo per il rinnovo

7 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Raggiunta l’intesa tra i sindacati e la Federazione dei Consorzi di Vigilanza Campestre 

Le Parti sociali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil Bari Bat e la Federazione dei Consorzi di Vigilanza Campestre, il 2 maggio 2024 hanno sottoscritto il testo definitivo per il rinnovo del CIPL che interessa i lavoratori e le lavoratrici del Settore.
Dal punto di vista del salario, è stato riconosciuto a tutti livelli un incremento economico pari al 7%, erogato in due tranche così suddivise:
– 3% dal 1° giugno 2024;
– 4% dal 1° dicembre 2024.
Inoltre, si prevede una indennità di vacanza contrattuale di 250,00 euro che sarà versata, in due quote, nella mensilità di maggio 2024 (nella misura a pari a 100,00 euro) e il saldo entro il mese di dicembre 2024.
Gli ulteriori aumenti trattati riguardano: l’indennità di reperibilità giornaliera, i periodi di comporto in caso di malattia ed infortunio, i massimali sulle polizze assicurative contro gli eventi morte o inabilità permanente.

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Prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi: retribuzioni giornaliere 2024

7 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS comunica la misura, per l’anno 2024, del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (INPS, circolare 6 maggio 2024, n. 61). 

Gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi tengono conto della variazione percentuale, comunicata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’anno 2023.

 

Nella circolare in commento, pertanto, vengono indicati, con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2024, gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche di cui trattasi, a seconda delle diverse categorie di lavoratori interessati.

 

Lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto

 

Per tale categoria di lavoratori, i trattamenti economici previdenziali in argomento vanno liquidati sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2024, a 56,87 euro.

 

Lavoratori agricoli a tempo determinato – coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali

 

Il minimale di legge da tenere in considerazione per i lavoratori agricoli a tempo determinato è di 50,59 euro.

 

Il suddetto importo si applica anche per l’indennità di maternità/paternità nonché per l’indennità per congedo parentale in favore dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2024 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2023.

 

Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari

 

Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2024, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

 

– 8,33 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,40 euro;

– 9,40 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,40 euro e fino a 11,45 euro;

– 11,45 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,45 euro;

– 6,06 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

 

Artigiani, commercianti e pescatori

 

Per l’indennità di maternità/paternità e quella di congedo parentale, devono essere applicati i seguenti importi:

 

– Artigiani: 56,87 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la qualifica di impiegato dell’artigianato, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2024.

 

– Commercianti: 56,87 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la qualifica di impiegato del commercio, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2024.

 

– Pescatori: 31,60 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2024 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla Legge n. 250/1958, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2024.

 

Inoltre, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è pari, per il 2024, a 8.972,04 euro.

 

Infine, l’INPS riporta gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2024 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l’ammontare dell’assegno di maternità di base concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (cosiddetto assegno di maternità dello Stato) concesso ed erogato dall’INPS. Vengono, altresì, indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, e gli importi massimi per l’anno 2024 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.

 

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CCNL Telecomunicazioni: riunione dei sindacati

7 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

A seguito della disdetta da parte delle aziende aderenti ad Assocontact i sindacati richiedono un incontro al Ministro del Lavoro 

Nei giorni scorsi Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil si sono incontrate con l’obiettivo di deliberare su eventuali iniziative a seguito della disdetta dal CCNL delle Telecomunicazioni da parte di aziende aderenti ad Assocontact,
Di seguito gli argomenti trattati. 
Richiesta di incontro ad Asstel
E’ necessario richiedere un incontro con l’associazione datoriale del CCNL delle Telecomunicazioni, considerato che diverse aziende svolgono attività per importanti committenti aderenti a Confindustria del settore TLC.
Richiesta incontro al Ministro del Lavoro
I sindacati chiedono un incontro con il Ministro del Lavoro per rendere il CCNL delle Telecomunicazioni il contratto di riferimento per l’attività di contact center.
Istituzione cabina di monitoraggio
Valutare l’opportunità di sottoscrivere accordi con aziende che hanno comunicato la disdetta del CCNL.
Coinvolgimento delle confederazioni
Previsto il coinvolgimento delle Segreterie nazionali al fine di comunicare la disdetta di Assocontact per ragioni legate ai costi eccessivi.
Azioni di lotta e percorso di mobilitazione
Previste delle assemblee e mobilitazioni oltre ad ore di sciopero nelle aziende interessate

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CdM, le misure per rafforzare imprese agricole, pesca e imprese d’interesse strategico

7 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 6 maggio 2024, ha approvato un D.L. che introduce disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 6 maggio 2024, n. 80).

Il nuovo provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri prevede interventi volti a sostenere il lavoro in agricoltura, contrastare le pratiche sleali, arrestare la diffusione della peste suina africana e la brucellosi, contenere la diffusione e la proliferazione delle specie alloctone come il granchio blu, razionalizzare la spesa, migliorare l’efficienza del Sistema informatico agricolo nazionale e rafforzare i controlli nei settori agroalimentare e faunistico-venatorio. All’interno del D.L. sono, inoltre, contenute misure per contrastare la scarsità d’acqua e potenziare le infrastrutture idriche e per assicurare la continuità produttiva del complesso aziendale dell’ex ILVA.

Tra le principali novità introdotte dal decreto:

  • la sospensione della parte capitale della rata dei mutui o dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che abbiano subito una riduzione di fatturato;

  • la rimodulazione della disciplina del credito d’imposta, riconosciuto per il 2024, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica;

  • l’ampliamento dei soggetti destinatari di alcune agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli che operano nelle zone colpite dalle alluvioni del 2023;

  • la definizione delle voci del trattamento economico spettante agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella;

  • la facoltà, per le imprese agricole colpite dalla “moria del kiwi”, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale;

  • modifiche alle norme sul contrasto alle pratiche commerciali sleali e l’autorizzazione alla spesa di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di potenziare i sistemi informatici dell’ISMEA;

  • l’introduzione del divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di aumento della estensione di quelli già esistenti, nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici, fatti salvi gli impianti finanziati nel quadro dell’attuazione del PNRR, quelli relativi a progetti di agrovoltaico e quelli da realizzare in cave, miniere, aree in concessione a Ferrovie dello Stato e ai concessionari aeroportuali, aree di rispetto della fascia autostradale, aree interne ad impianti industriali;

  • l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le politiche del mare, con funzioni di coordinamento e in sostituzione dell’attuale Struttura di missione;

  • uno speciale procedimento di definizione degli interventi urgenti per far fronte alla crisi idrica;

  • la proroga al 31 dicembre 2050 delle concessioni d’uso relative alle opere e alle infrastrutture trasferite a Acque del Sud S.p.a., la quale può subentrare nei provvedimenti concessori di derivazione a uso potabile e irriguo delle opere e delle infrastrutture del demanio statale o regionale, in concessione agli enti che insistono nel territorio in cui opera la società;

  • una disciplina più favorevole per gli impianti di interesse strategico nazionale nell’ambito della normativa relativa al procedimento per la valutazione del “rapporto di sicurezza”.

Inoltre, con riferimento all’ex ILVA, il nuovo provvedimento prevede un finanziamento pari a 150 milioni di euro per assicurare la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori e la continuità operativa degli stabilimenti industriali d’interesse strategico nazionale.

Viene anche stabilita la possibilità di prorogare il termine ultimo di durata del programma delle amministrazioni straordinarie affittuarie di compendi aziendali della ex ILVA S.p.a. fino al termine ultimo di attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e, comunque, sino alla cessione a terzi del compendio aziendale.

Infine, il D.L. Agricoltura prevede una disciplina specifica per il caso in cui sia necessario individuare l’affittuario delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali o che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e alle imprese del gruppo e ricorra una situazione di somma urgenza.

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CIPL Edilizia Industria Livorno: sottoscritto l’accordo di determinazione dell’EVR

6 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Determinato l’EVR 2023 da corrispondere a consuntivo nell’anno 2024

Le Parti sociali, nella giornata del 17 aprile 2024, si sono incontrate per la determinazione dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2023, effettuando la verifica degli indicatori territoriali. 
Dato l’esito positivo del confronto tra la media del triennio 2020/2021/2022 con la media del triennio 2019/2020/2021, l’EVR, da erogare mensilmente ai lavoratori edili da gennaio a dicembre 2024, è pari al 4% della misura massima dei minimi di paga in vigore dal 1° luglio 2014.
Di seguito le tabelle elaborate per gli operai e gli impiegati.

Operai

LivelloMinimi Paga Base Oraria EVR orario (4%)EVR mensile erogabile
operai 4° liv.6,600,2644,98
operai spec.6,130,2543,25
operai qual.5,510,2238,06
operai comuni4,710,1932,87

Impiegati

LivelloMinimi CCNL EVR 4% 
quadri ed impiegati 1s1.630,7165,23
impiegati 1° cat.1.467,6358,71
impiegati 2° cat.1.223,0248,92
impiegati 4° liv.1.141,5145,66
impiegati 3° cat.1.059,9642,40
impiegati 4° cat.953,9738,16
impiegati 4° cat. primo impiego815,3632,61

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Opzione donna 2024, le istruzioni applicative

6 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le indicazioni sui requisiti, le condizioni e la decorrenza di questo specifico istituto di pensione anticipata (INPS, circolare 3 maggio 2024, n. 59).

L’INPS ha fornito le sue istruzioni per l’applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024  alla cosiddetta Opzione donna. 

In effetti, l’articolo 1, comma 138 della Legge n. 213/2023 ha esteso il diritto alla pensione anticipata, di cui all’articolo 16, comma 1-bis del D.L. n. 4/2019 alle lavoratrici che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023.

I requisiti

In particolare, possono accedere a Opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma. Peraltro, il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

Al requisito anagrafico richiesto per l’accesso al pensionamento in esame non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. 

Le condizioni

Le lavoratrici, in possesso dei citati requisiti anagrafici e contributivi, possono accedere a Opzione donna nel caso in cui si trovino in una delle seguenti condizioni:

– assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti: 

– hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

– sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Decorrenza e domanda

A Opzione donna si applicano le disposizioni in materia di decorrenza relative alla cosiddetta “finestra mobile” (articolo 12, comma 2, D.L. n. 78/2010). Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

– 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

– 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

Infine, l’INPS comunica che le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.

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Ebipro: incentivo per l’utilizzo del contratto di reimpiego

6 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’importo massimo dell’incentivo ammonta a 800,00 euro, da riproporzionare in caso di ricorso al tempo parziale

L’Ente Bilaterale Nazionale EBIPRO ha previsto uno speciale incentivo in caso di attivazione del contratto di reimpiego, previsto dall’art. 56 del nuovo contratto degli studi e attività professionali. 
In generale, il contratto di reimpiego è stato introdotto nel rinnovo del 2015 e confermato e rivisto in quello di recente sottoscrizione, 16 febbraio 2024. Esso è finalizzato all’inserimento di persone over 50 e/o di soggetti inoccupati e disoccupati di lunga durata ai sensi dell’art. 1 lett. d) ed e), D.Lgs. n. 297/2002, il cui stato dovrà essere certificato da idonea documentazione (stato di disoccupazione), con esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato. 
Il contratto offre la possibilità a soggetti svantaggiati di ricollocarsi nel mondo del lavoro attraverso una forma di inquadramento stabile e dall’altro lato consente al datore di lavoro la possibilità di retribuire i lavoratori in reimpiego con un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori per i primi 9 mesi dalla data di assunzione, e di un livello per i successivi 6 mesi rispetto a quello di inquadramento.
A tal fine, l’Ente ha introdotto un incentivo per gli studi professionali, a titolo di rimborso parziale del costo del lavoro inerente la prima mensilità successiva alla conclusione del periodo di sottoinquadramento previsto dall’art. 56 del CCNL. La misura è disciplinata da un Regolamento che ne dispone i limiti e le modalità di presentazione della domanda. L’importo massimo dell’incentivo ammonta a 800,00 euro, da riproporzionare in caso di ricorso al tempo parziale.
Il requisito per accedere al rimborso è la contribuzione regolare e continuativa alla bilateralità dello studio professionale per l’intero periodo di sottoinquadramento previsto dall’art. 56 del CCNL.

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Esonero lavoratrici madri: disponibile l’applicativo per le informazioni sui figli

6 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

In merito al cosiddetto “bonus mamme”, l’INPS comunica l’avvenuto rilascio dell’applicativo “Utility Esonero Lavoratrici Madri” per comunicare i codici fiscali dei figli o, in mancanza, i loro dati anagrafici (INPS, messaggio 6 maggio 2024, n. 1702).

L’esonero contributivo in argomento, introdotto dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, commi 180 – 182), trova applicazione per le lavoratrici madri di 3 o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

 

Inoltre, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo trova applicazione anche per le lavoratrici madri di 2 figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

 

L’INPS, nella circolare n. 27/2024, ha chiarito che le lavoratrici dei settori pubblico e privato titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi del bonus mamme, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali dei 2 o 3 figli, relativamente alla fattispecie di interesse. Pertanto, la fruizione dell’esonero in oggetto non è subordinata alla presentazione di una specifica domanda di accesso all’Istituto da parte della lavoratrice interessata.

 

Nel messaggio in commento, l’INPS rende noto che, qualora la lavoratrice intenda comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai figli, tale possibilità è consentita mediante un’apposita utility, denominata “Utility Esonero Lavoratrici Madri”.

 

Il servizio è disponibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”.

 

La lavoratrice, dopo aver selezionato la voce “Utility Esonero Lavoratrici Madri” in “Elenco domande di sgravio”, può procedere con la dichiarazione degli identificativi, fornendo i codici fiscali o, in via alternativa, laddove non sia in possesso dei codici fiscali, le informazioni anagrafiche dei figli.

 

Si ricorda che l’accesso all’utility è consentito esclusivamente alle lavoratrici madri per le quali risultano presenti, negli archivi dell’Istituto, i flussi di denuncia Uniemens nei quali, il datore di lavoro, pur avendo esposto l’esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio indicati nella circolare n. 27/2024, non abbia indicato i codici fiscali dei figli.

 

L’accesso all’applicativo può avvenire decorsi 45 giorni dalla fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto nei flussi Uniemens, per la prima volta, i codici relativi all’esonero in oggetto.

 

Inoltre, la compilazione della dichiarazione da parte della lavoratrice interessata mediante l’utilizzo dell’applicativo in oggetto può avvenire entro 7 mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l’esonero per la lavoratrice.

 

La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce Uniemens o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo nel termine sopra indicato di 7 mesi, comporterà la revoca del beneficio fruito. 

 

In caso di impossibilità di accesso all’utility (lavoratrici sprovviste di codice fiscale alfanumerico di 16 cifre, validato all’anagrafe tributaria, e prive di SPID, CNS o CIE 3.0), occorrerà recarsi presso la Struttura territorialmente competente dell’INPS con la documentazione integrativa necessaria (ad esempio, estratto di nascita dei figli o stato di famiglia) per la verifica della legittima fruizione dell’esonero.

 

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Chiarimenti del Fisco sul regime IVA applicabile agli integratori alimentari

6 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate nella risposta alla consulenza giuridica del 3 maggio 2024, n. 2, si è espressa in ordine all’aliquota IVA applicabile in via generalizzata alla commercializzazione degli integratori alimentari, secondo l’attuale quadro normativo, nazionale e comunitario.

L’Associazione istante ritiene che agli integratori  alimentari, qualificati come tali nell’etichettatura, ai sensi del D.Lgs. n. 169/2004, e inseriti nel registro nazionale degli integratori alimentari di cui all’articolo 10 del medesimo Decreto, sia applicabile l’aliquota IVA del 10% senza necessità di apposito interpello doganale preventivo.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate richiama il numero 80) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA, recante l’elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10%, che a seguito della modifica apportata dall’articolo 4ter del D.L. n. 145/2023, a decorrere dal 17 dicembre 2023 prevede: “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli integratori alimentari di cui al D.Lgs. n. 169/2004, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l’articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987″.

 

Dunque, come già chiarito dall’Agenzia nella risoluzione n. 50/E/2021, la norma ora contempla espressamente tra i prodotti soggetti all’aliquota IVA del 10% gli integratori sotto forma di sciroppi, espressamente esclusi dal ”previgente” numero 80) della Tabella A, parte III. Tale nuova disposizione, però, subordina in ogni caso l’applicazione di questa aliquota IVA ridotta alla classificazione degli integratori di cui al D.Lgs. n. 169/2004 nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987.

 

Ben potrebbe accadere, pertanto, che degli integratori alimentari, pur in possesso di tutti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 169/2004 , siano classificati diversamente da ADM, come nel caso di alcuni prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande, classificati tra le bevande del Capitolo 22  e non tra le preparazioni alimentari di cui al capitolo 21. A questi, di conseguenza, non potrà essere applicata l’aliquota IVA del 10% prevista dal suddetto numero 80) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA.

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