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Email dei dipendenti e privacy: nuove indicazioni per la conservazione dei metadati

9 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Autorità garante vara un nuovo documento di indirizzo con limitazioni per il periodo di conservazione (Garante per la protezione dei dati personali, nota 6 febbraio 2024, n. 517).

Il Garante per la privacy ha reso noto di aver varato un documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati.

In particolare, l’Autorità chiede ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore.

Il documento nasce a seguito di accertamenti effettuati dall’Autorità dai quali è emerso che alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori anche in modalità cloud, sono configurati in modo da raccogliere e conservare – per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato – i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’e-mail). In alcuni casi è emerso anche che i sistemi non consentono ai datori di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica dei dati e ridurre il periodo di conservazione.

L’indirizzo predisposto dal garante prevede, invece, che i datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro). L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore.

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Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione, gli importi rivalutati per il 2024

8 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS rende noti i limiti di reddito familiare e i limiti di reddito mensili rivalutati a decorrere dal 1° gennaio 2024 (INPS, circolare 7 febbraio 2024, n. 31).

Dal 1° gennaio 2024 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

 

I soggetti a cui si riferiscono le indicazioni fornite con la circolare in oggetto sono quelli esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e i piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). 

 

L’INPS ricorda che, nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi. 

 

Pertanto, per il 2024, gli importi delle prestazioni in argomento sono i seguenti:

 

– 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle, nipoti;

– 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle, nipoti;

– 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

 

I limiti di reddito familiare da considerare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2024 sono stati aggiornati tenuto conto della misura del tasso d’inflazione programmato per il 2023 che è stata pari al +4,3%.

 

Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi), si applica la seguente tabella:

 

Nucleo familiareReddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famigliaReddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
EuroEuro
2 persone17.715,9521.216,75
3 persone22.779,3527.276,19
4 persone27.204,2432.578,65
5 persone31.632,8337.881,18
6 persone35.850,1042.932,63
7 o più persone40.066,6147.983,28

Invece, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per l’anno 2024:

 

– 843,04 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;

– 1.475,32 euro per 2 genitori ed equiparati.

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D.L. sicurezza energetica, fonti rinnovabili e sostegno a imprese energivore convertito in Legge

8 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

La Legge 2 febbraio 2024, n. 11, di conversione, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2024, n. 31.

La Legge di conversione n. 11/2024 del D.L. n. 181/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore l’8 febbraio 2024 e prevede disposizioni urgenti:

  • per la sicurezza energetica del Paese;

  • per la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia;

  • per il sostegno alle imprese a forte consumo di energia;

  • in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.

Di seguito alcune delle misure previste.

 

L’articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori. In particolare viene disposto che fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti concedenti attribuiscano una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico di soggetti iscritti nell’elenco delle imprese elettrivore istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA.

 

L’articolo 2 sostituisce l’articolo 16 del D.L. n. 17/2022, recante norme per incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli a clienti finali industriali a forte consumo di gas, cd. “gasivori“.

 

L’articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità.

 

L’articolo 4-bis, prevede la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.

 

In materia di misure a sostegno dell’edilizia privata, l’articolo 4-quater estende da due anni (come previsto dall’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022) a 30 mesi la proroga:

– dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 15 del Testo unico in materia edilizia, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023);

– del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della Legge n. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023).

 

L’articolo 4-quinquies reca disposizioni introdotte al fine di facilitare l’accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell’area dell’Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016.

 

L’articolo 4-octies, incrementa di 150 milioni annui a decorrere dal 2025 l’ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

 

L’articolo 14-bis, prevede il rifinanziamento di 5 milioni di euro, per il 2024, del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

 

L’articolo 15 reca disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.

 

Infine l’articolo 18-bis prevede l’esenzione dall’applicazione dell’IMU, per l’anno 2024, per i fabbricati ad uso abitativo distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ubicati nei territori della regione Umbria (quindi non solamente nel territorio del comune di Umbertide, come invece prevede la normativa vigente) colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023. 

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CCNL Aereoporti Sezione Handlers: sottoscritto verbale integrativo

8 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Precisazioni in merito alla spettanza dell’importo una tantum per il personale eventualmente transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria in data anteriore a quella della sottoscrizione del CCNL

Il 29 gennaio 2024, Assohandlers e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto aereo, si sono incontrate nell’ambito delle procedure di raffreddamento e conciliazione avviate dalle OO.SS il 22 dicembre 2023. L’art. H15 del CCNL del Trasporto Aereo – Parte specifica – Sezione Handlers siglato il 25 ottobre 2023 ha previsto l’erogazione a tutti i lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato alla data della firma, a condizione che il rapporto permanga alla data di erogazione, di un importo economico una tantum pari a 500,00 euro lordi. In caso di assunzione a tempo indeterminato successiva al 1° luglio 2017 la misura del relativo importo deve essere riproporzionata rispetto al 1° dicembre 2023. 
La norma transitoria del contratto, estende la spettanza della suddetta una tantum, anche al personale a tempo indeterminato che dalla data del 25 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 dovesse risultare transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria, prevedendo in tal caso la ripartizione proporzionale tra Società uscente e Società subentrante. Relativamente al personale eventualmente transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria in data anteriore a quella della sottoscrizione del CCNL intervenuta il 25 ottobre 2023, non è stata prevista deroga.
Le Parti Sociali hanno quindi condiviso la necessità di prevedere una salvaguardia per coloro i quali siano transitati in diversa entità societaria per effetto di clausola sociale conseguente al trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 24 ottobre 2023. Si è pertanto stabilito che il precedente operatore del servizio, a condizione che comunque continui ad espletare la medesima attività presso lo scalo interessato, riconoscerà, in favore dei soli lavoratori che alla data del 29 gennaio 2024 siano alle dipendenze dell’operatore subentrante e che siano transitati all’operatore subentrante nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 24 ottobre 2023 per effetto di clausola sociale conseguente al trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra, una somma dell’importo lordo di 500,00 euro che dovrà essere riproporzionata rispetto al 1° dicembre 2023, nel caso in cui il rapporto di lavoro con il precedente operatore del servizio abbia avuto inizio dopo il 1° luglio 2017 in ragione dei mesi di effettiva vigenza del rapporto alle sue. Per i lavoratori part-time detto importo sarà riparametrato in relazione alla durata della prestazione. L’importo risultante dai riproporzionamenti sarà riconosciuto entro e non oltre il 30 aprile 2024.
Agli stessi lavoratori di cui sopra, sarà riconosciuto dal precedente operatore del servizio un ulteriore importo nella misura massima di 385,00 euro lordi, qualora intendano sottoscrivere un accordo in sede protetta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2113 c.c. relativo alla sola cessazione del rapporto avvenuta in clausola sociale. Detto importo deve essere riproporzionato rispetto al 1° dicembre 2023 nel caso in cui il rapporto con il precedente operatore abbia avuto inizio dopo il 1° luglio 2017 in ragione dei mesi di effettiva vigenza del rapporto alle sue dipendenze. L’importo risultante dai riproporzionamenti di cui sopra sarà riconosciuto a seguito della sottoscrizione in sede protetta entro il 31 Marzo 2024, per poi essere riconosciuto entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione. Con l’accordo siglato le Parti Sociali hanno dichiarato concluse, con esito positivo, le procedure di raffreddamento. 
L’accordo si è reso necessario a causa della mancanza di una deroga che estenda la spettanza dell’importo una tantum stabilito rispetto al personale eventualmente transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria in data anteriore a quella della sottoscrizione del CCNL.

 

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CCNL BCC: approvata l’ipotesi di piattaforma

8 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Illustrati i temi principali:  inquadramenti ed organizzazione del lavoro; conciliazione tempi vita e lavoro e parte economica

Lo scorso 15 gennaio i dirigenti sindacali si sono riuniti per illustrare l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL applicabile ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane. 
I temi principali sono stati i seguenti.
Politiche attive per l’occupazione
Secondo i sindacati è necessario un impegno forte delle aziende per procedere alla stabilizzazione del lavoro non a tempo indeterminato (compresi i contratti di somministrazione a tempo determinato),riducendo l’attuale percentuale di utilizzo massimo del personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Enti Bilaterali del settore
Le Organizzazioni Sindacali riconoscono nella formazione continua un adeguato strumento di salvaguardia e intendono, pertanto, nell’interesse dei lavoratori, presidiarne con costante attenzione i contenuti e le modalità di erogazione, la contribuzione, la pianificazione e la programmazione e certificazione.
Parte economica
Viene richiesto un incremento economico complessiva per la figura di riferimento di 435,00 euro lordi mensili, a regime, con previsione di rivalutazione di tutte le altre voci economiche (scatti, diarie, indennità, ecc.) in misura pari alla rivalutazione delle tabelle retributive e vengono previsti il recupero di arretrati, giustificati dalla scadenza del contratto e legati al caro vita e agli incrementati utili delle Aziende/Bcc.
Welfare 
Sono previsti aumenti della contribuzione a Cassa Mutua Nazionale ed alla Previdenza complementare, di una percentuale pari all’1,2 % pro quota.
Al Lavoratore studente, nonché a ciascun figlio (o equiparato) studente fiscalmente a carico del dipendente, viene richiesta una provvidenza annuale, nelle seguenti misure:
– 250,00 euro per lo studente di scuola media inferiore;
– 500,00 euro per lo studente di scuola media superiore;
– 1.000,00 euro per lo studente universitario.
Inquadramenti
Si richiede di ampliare le declaratorie previste, sulla base di un confronto con la contrattazione di  secondo livello sia per le Aree Professionali che per i Quadri Direttivi, senza limitarlo ai soli profili professionali derivanti da nuove attività, o dovuti a cambiamenti d’organizzazione.
Organizzazione del lavoro 
Tra le principali richieste vi è la riduzione dell’orario contrattuale a 35 ore settimanali, a parità di retribuzione, in una prospettiva di una maggiore organizzazione vita-lavoro, la promozione del Lavoro Agile in particolare sulle Banche di Credito Cooperativo, oltre all’incremento di una maggiore concessione del part-time nel rapporto di unità 1 ogni 10 lavoratori, nelle Aziende con organico di norma superiore alle 100 unità.
L’assemblea ha ufficialmente dato avvio alla calendarizzazione delle Assemblee delle Lavoratrici e dei Lavoratori del settore che dovranno concludersi entro il 19 febbraio 2024.

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Il calcolo del ticket di licenziamento per il 2024

8 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Illustrata la contribuzione dovuta in applicazione del relativo obbligo di versamento e rivalutazione del massimale NASpI per l’anno in corso (INPS, messaggio 7 febbraio 2024, n. 531).

L’INPS ha illustrato i criteri di calcolo del contributo di licenziamento (cosiddetto ticket di licenziamento) per il 2024 (articolo 2, commi da 31 a 35, Legge n. 92/2012), nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI. In particolare, tali criteri sono definiti dall’articolo 2, comma 31 che stabilisce che il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI (oggi NASpI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.

Quindi, per la determinazione dell’esatto importo dovuto, è necessario determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato, applicando le regole di computo esposte al paragrafo 3.1 della circolare INPS n. 40/2020, richiamate anche nella circolare n. 137/2021.

La base di calcolo del ticket di licenziamento è costituita dal massimale NASpI annualmente determinato in applicazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 22/2015. Nello specifico, per l’anno 2024, il massimale NASpI è pari a 1.550,42 euro (INPS, circolare 25/2024).

Di conseguenza, l’INPS rende noto che i datori di lavoro obbligati al versamento del cosiddetto ticket di licenziamento in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato come precisate nella circolare in commento, intervenute nel corso dell’anno 2024, devono assumere come base di calcolo del citato contributo il massimale NASpI, rivalutato per l’anno 2024, pari a 1.550,42 euro.

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CCNL Metalmeccanica Artigianato: siglato il rinnovo

7 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore 

In data 10 gennaio 2024 Conflavoro-Pmi, Fesica-Confsal con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Artigianato scaduto lo scorso 31 luglio 2023. La nuova disciplina contrattuale decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e regola i rapporti di lavoro subordinato per i lavoratori del comparto.
Tra le novità più importanti rilevano i nuovi minimi retributivi nonché gli acconti salariali a titolo di anticipazione riassorbibile di futuri aumenti contrattuali.
Settore metalmeccanica e installazione impianti

LivelloMinimiAcconti al 1°gennaio 2024Minimi al 1° gennaio 2024Acconti al 1° aprile 2024Minimi al 1° aprile 2024
11.834,8063,001.897,8058,001.955,80
21.707,2058,601.765,8054,001.819,80
31.612,0555,501.667,5551,001.718,55
41.550,1053,201.603,3049,001.652,30
51.461,0550,201.511,2546,201.557,45
61.407,2048,301.455,5044,501.500,00
71.341,9046,101.388,0042,501.430,50

Altresì, per quanto riguarda il livello 1° è da corrispondere ai lavoratori appartenenti a tale inquadramento un’indennità di funzione pari a 50,00 euro.
Settore orafi, argentieri e affini

LivelloMinimiAcconti al 1° gennaio 2024Minimi al 1° gennaio 2024Acconti al 1° aprile 2024Minimi al 1° aprile 2024
11.836,3063,001.899,3058,001.957,30
21.710,8559,001.769,8554,001.823,85
31.557,3553,301.610,6549,101.659,75
41.464,7050,201.514,9046,201.561,10
51.408,4548,201.456,6544,501.501,15
61.335,4045,801.381,2042,201.423,40

Ai lavoratori inquadrati al 1° livello è da aggiungere l’indennità di funzione pari a 50,00 euro.
Settore odontotecnici

LivelloMinimiAcconti al 1° gennaio 2024Minimi al 1° gennaio 2024Acconti al 1° aprile 2024Minimi al 1° aprile 2024
11.721,6562,151.783,8057,201.841,00
21.630,8559,001.689,8554,201.744,05
31.474,2053,301.527,5049,001.576,50
41.388,0550,201.438,2546,201.484,45
51.329,3548,101.377,4544,201421,65
61.279,0546,201.325,2542,501.367,75

Al livello 1° è da erogare anche un’indennità di funzione di 50 euro.
Settore restauro artistico di beni culturali

LivelloMinimiAcconti al 1° gennaio 2024Minimi al 1° gennaio 2024Acconti al 1° aprile 2024Minimi al 1° aprile 2024
Q Super2.458,5075,702.534,2069,702.603,90
Q2.458,5075,702.534,2069,702.603,90
12.308,5071,102.379,6065,502.445,10
21.775,6054,751.830,3550,301.880,65
31.650,0550,901.700,9546,851.747,80
41.627,6050,151.677,7546,151.723,90
51.525,6047,001.572,6043,301.615,90
61.456,7045,001.501,7041,351.543,05

Per il comparto restauro artistico di beni culturali ai lavoratori inquadrati al livello Quadro Super è da aggiungere l’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili.
Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato al 4° livello viene erogata un’indennità di ruolo strategico di 100,00 euro mensili.

Gli acconti presenti nelle tabelle vengono versati a titolo di anticipazione riassorbibile dei futuri aumenti contrattuali. Per il personale assunto a tempo parziale tali acconti vengono riproporzionati in base all’orario lavorativo prestato, mentre per quanto riguarda gli apprendisti vengono applicate le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione.

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La visita medica di verifica di idoneità alla mansione dopo l’assenza per malattia

7 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua quali sono i lavoratori che devono essere sottoposti alla visita medica precedente alla ripresa dell’attività lavorativa in caso di malattia protrattasi oltre i 60 giorni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 6 febbraio 2024, n. 1).

In caso di assenza per malattia di durata superiore ai 60 giorni è necessario che il lavoratore, per la ripresa del lavoro, sia sottoposto alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008 anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT)?.

 

A questa domanda risponde la Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, richiamando la normativa di riferimento nonché la giurisprudenza intervenuta sul tema.

 

La “sorveglianza sanitaria” è, per definizione, l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (articolo 2, D.Lgs. n. 81/2008).

 

L’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1 prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.

 

Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede, in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.

 

Il datore di lavoro ha poi l’obbligo di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (articolo 18, comma 1, lettera bb).

 

La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, (sentenze nn. 29756/2022 e 7566/2020) si è espressa nel senso di ritenere che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre 60 giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.

 

Pertanto, alla luce dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza sopra richiamata, la Commissione conclude che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.

 

 

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Istruzioni operative delle Entrate sul primo modulo della riforma fiscale: le tre aliquote IRPEF 2024

7 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicate le istruzioni operative dell’Agenzia delle entrate sulla prima parte della riforma fiscale che si applicherà nel 2024, così da fornire agli uffici dell’amministrazione finanziaria le indicazioni per applicare correttamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 216/2023 (Agenzia delle entrate, circolare 6 febbraio 2024, n. 2/E).

L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, introduce rilevanti novità in materia di IRPEF, con effetti limitati al periodo d’imposta 2024, disponendo l’applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell’imposta lorda.

In particolare è stata prevista la riduzione delle aliquote da 4 a 3: la prima del 23% per i redditi fino a 28.000 euro; poi del 35% per i redditi superiori a 28 e fino a 50.000 euro ed infine del 43% sopra questa ultima soglia.

 

Ulteriori novità del 2024 riguardano:

  • la detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro;

  • la riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50.000 euro e l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE).

Viene, dunque, innalzata da 1.880 a 1.955 euro la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro. In altri termini, spiega l’Agenzia, per il 2024, la no-tax area sale a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti.

 

I Comuni, le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF.

 

Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% è ridotto di un importo pari a 260 euro. Il taglio interessa anche le erogazioni liberali a favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, sono invece escluse le spese sanitarie.

Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, invece, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19%, introdotta dalla manovra per il 2020 e regolata dall’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

 

Il D.Lgs. n. 216/2023 dispone, infine, l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, dell’agevolazione alla capitalizzazione delle imprese (ACE), un aiuto finalizzato a favorire la crescita economica delle aziende riequilibrando il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

Al riguardo, precisa la circolare dell’Agenzia, il Decreto stabilisce la cancellazione dell’ACE fino ad esaurimento dei relativi effetti, quindi sono da intendersi salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile e che quindi potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive.

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CCNL Terziario Federterziario: siglato il Protocollo Straordinario

7 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti nuovi aumenti e un importo a titolo di Una Tantum lordo pari a 200,00 euro

Il 25 gennaio scorso è stato sottoscritto da Federterziario e Ugl Terziario il Protocollo Straordinario, con l’obiettivo di dare una risposta economica ai lavoratori del settore nelle more del rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2022.
Innanzitutto, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo viene corrisposto, a titolo di indennità di vacanza contrattuale, un importo una tantum lordo pari a 200,00 euro per tutti i livelli retributivi, così suddiviso:
– 100,00 euro con la retribuzione di aprile 2024;
– 100,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.
Gli importi verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2024. Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità di servizio i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite.
Inoltre, a partire dal 1° maggio 2024, verranno erogati i seguenti aumenti contrattuali, da intendersi quale incrementi lordi mensili della paga base, a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali e proporzionati al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Livello Acconto dal 1° maggio 2024
Quadri50,08 euro
I44,00 euro
II39,19 euro
III35,60 euro
IV30,00 euro
V27,30 euro
VI24,70 euro
VII21,50 euro



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