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CCNL Federcasa: mancato accordo sul rinnovo

22 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Mancato accordo al Ministero del Lavoro sulla procedura di raffreddamento attivata per il rinnovo del contratto 

Dopo mesi di trattative per il rinnovo del CCNL 2019-2021 applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa le associazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno comunicato che nei giorni scorsi è sottoscritto il  verbale sul mancato accordo per la procedura di raffreddamento attivata dal Ministero del Lavoro sulla richiesta – presentata il 25 ottobre scorso.
I sindacati hanno, infatti, ritenuto necessario concludere negativamente il tentativo obbligatorio di conciliazione, sulla base della mancata disponibilità da parte di Federcasa ad accogliere le richieste sindacali.  
Secondo questi ultimi, l’associazione datoriale, dopo mesi di trattative, non ha ancora presentato una proposta in linea con le richieste dei lavoratori, soprattutto in merito all’adeguamento del salario al potere di acquisto delle retribuzioni dopo anni di inflazione, né in termini di valorizzazione professionale del personale e di revisione del sistema di classificazione.
I sindacati sono, pertanto, intenzionati a proseguire la mobilitazione con assemblee nelle aziende, presidi e iniziative territoriali, sollecitando, anche, l’intervento delle amministrazioni regionali.

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Bonus Sud per le imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto

22 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ulteriori chiarimenti dalle Entrate in relazione agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini della disciplina agevolativa del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno (Agenzia delle entrate, circolare 21 dicembre 2023, n. 33/E).

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 32/E/2022, ha già fornito chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa del Bonus Sud, con particolare riferimento alle imprese che operano nel settore della nautica da diporto, attività regolata dalle previsioni contenute nel Codice della nautica da diporto.

 

La suddetta agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2023 effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio di tali regioni.

 

In merito ai riflessi sulla fruizione del credito d’imposta mezzogiorno relativamente agli investimenti in unità da diporto destinate alla concessione in uso mediante contratti di noleggio e di locazione, con la citata circolare n. 32/E/2022 il Fisco ha ribadito che, in linea di principio, occorre operare una distinzione fra il contratto di noleggio e altre figure contrattuali, quale, in primis, il contratto di locazione di cose mobili che, a differenza del primo, comporta il trasferimento del godimento del bene a favore del locatario e non ha ad oggetto la pattuizione di una prestazione di servizio assumendo il locatario ogni rischio connesso alla sua utilizzazione.

Coerentemente, non possono comunque costituire oggetto di agevolazione i beni destinati alla ”locazione onerosa di cose mobili”, in quanto, tramite la stessa, l’utilizzo dei beni avviene usualmente sotto la direzione, sorveglianza ed esclusiva responsabilità del soggetto utilizzatore”.

Dunque, occorre in primo luogo verificare, sul piano sostanziale, la corretta qualificazione del rapporto che si instaura, in concreto, tra:

  • impresa proprietaria del bene;

  • soggetto utilizzatore dello stesso.

Con specifico riferimento alle attività che hanno ad oggetto unità da diporto, dalla disciplina specifica prevista dal Codice emerge che gli elementi essenziali del contratto di locazione sono:

– l’obbligo del locatore di cedere il godimento del bene, a fronte del quale il conduttore esercita la navigazione assumendone, in linea di principio, la responsabilità e i rischi;

– l’obbligo del locatore di fornire un’unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione prevista dalla legge;

– l’obbligo del conduttore di pagare il corrispettivo dovuto e di usare l’unità da diporto secondo quanto previsto dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

 

Ai fini dell’individuazione del soggetto sul quale ricadono la responsabilità e i rischi della navigazione, la disciplina dei contratti di noleggio e di locazione prevista dal Codice deve essere coordinata e integrata con quanto stabilito dall’articolo 24-bis del Codice stesso.

In particolare, in base alla predetta disposizione:

  • chi assume l’esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all’UCON tramite lo sportello telematico del diportista. Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario;

  • quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, all’atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l’uso dell’unità;

  • in mancanza della dichiarazione di armatore, si presume tale il proprietario fino a prova contraria;

  • l’armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l’utilizzo che l’esercizio dell’unità da diporto.

L’Agenzia precisa che in assenza della “dichiarazione di armatore” si presume tale il proprietario, con la conseguenza che quest’ultimo deve considerarsi responsabile delle obbligazioni contratte per quanto riguarda “sia l’utilizzo che l’esercizio” di unità da diporto.

 

Per quanto attiene, dunque, al riconoscimento del Bonus Sud, in generale, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale i contratti che lascino in capo al soggetto che ha effettuato l’investimento per l’acquisizione di unità da diporto destinate a essere locate/noleggiate, le responsabilità e i rischi connessi alla navigazione.

 

Afferma, pertanto, l’Agenzia delle entrate che, nell’ipotesi in cui il proprietario dell’unità da diporto assuma il ruolo di armatore, l’utilizzo a “fini commerciali” di unità da diporto mediante la stipula di un contratto di locazione (o di noleggio) risulta fisiologico rispetto allo scopo dell’investimento operato e, pertanto, non comporta un’interruzione del vincolo funzionale con la struttura produttiva tale da comportare la sua destinazione ad altra struttura produttiva, a cui conseguirebbe una rideterminazione del Bonus Sud.

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Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi: semplificazione degli adempimenti

22 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INL, in ottica di semplificazione, fornisce alcune indicazioni in merito agli obblighi amministrativi posti a carico dell’impresa distaccante (INL, nota 20 dicembre 2023, n. 2401).

L’INL è chiamato a valutare la possibilità di recepire, nel sistema nazionale italiano, alcune pratiche selezionate dalla Commissione europea tra quelle già adottate in altri Stati membri e mirate a semplificare gli oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio che intendono distaccare il proprio personale nel territorio di Paesi UE diversi da quello di stabilimento.

 

In particolare, gli adempimenti in questione sono quelli previsti dall’articolo 10, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 136/2016, ovvero quelli a cui è tenuta l’impresa distaccante durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione e cioè:

 

a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

 

b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.

 

Con riferimento all’obbligo di conservazione dei documenti previsto dalla sopra riportata lettera a), in ottica di semplificazione degli adempimenti, l’Ispettorato ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. 

 

Il personale ispettivo potrà sempre compiere una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro, la quale potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante.

 

Riguardo invece all’obbligo dell’impresa distaccante di designare un referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti, viene chiarito che il soggetto referente designato per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale: sarà sufficiente, come del resto previsto dallo stesso D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione in Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni, sia per le interlocuzioni.

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CCNL Agricoltura Impiegati: presentata la piattaforma per il rinnovo del contratto

21 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le OO.SS. richiedono aumenti retributivi in linea con l’aumento del costo della vita

Si sono aperte nei giorni scorsi le trattative per il rinnovo del contratto applicabile ai quadri ed impiegati agricoli, in scadenza al 31 dicembre 2023. Il rinnovo coinvolge oltre ventimila lavoratrici e lavoratori ed avrà validità per il periodo 2024-2027.
Confederdia e le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno illustrato i contenuti della piattaforma alle parti datoriali, sottolineando le ottime performance del settore agricolo italiano nonostante le tensioni internazionali e l’incremento generalizzato dei prezzi. I Sindacati hanno rappresentato la necessità di dare risposte al passo con le innovazioni tecnologiche e le trasformazioni sociali che impattano sul lavoro in maniera sempre più rilevante.
Tra gli obiettivi principali, quello di garantire un aumento economico adeguato, che consenta ai dipendenti e alle loro famiglie di recuperare il potere di acquisto perso di fronte alle impennate inflazionistiche e all’aumento del costo della vita.
Le Parti Sociali, esprimendo la comune volontà di giungere quanto prima al rinnovo del contratto, hanno già calendarizzato i prossimi incontri per il 16, 24 Gennaio e l’8 Febbraio, per entrare nel merito delle singole tematiche da affrontare.

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Conguaglio di fine anno: chiarimenti e precisazioni

21 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le indicazioni sulle operazioni di fine anno 2023 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens (INPS, circolare 20 dicembre 2023, n. 106).

L’INPS anche quest’anno ha comunicato le indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2023, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, per quel che riguarda il termine per l’effettuazione del conguaglio, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2023” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2024), anche con quella di competenza di “gennaio 2024” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2024, attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Inoltre, in considerazione che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS segnala che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2024” (scadenza di pagamento 16 marzo 2024), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2024.

Nella circolare in commento, vengono, infine, illustrate, tra le altre, le modalità di rendicontazione degli elementi variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), del massimale annuo per la base contributiva e pensionabile (articolo 2, comma 18, Legge n. 335/1995) pari per il 2023 a 113.520 euro, del contributo aggiuntivo IVS 1% (per il 2023, il limite è risultato 52.190 euro che, rapportato a 12 mesi, è pari a 4.349 euro), dei fringe benefits, dei prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR), ecc.

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CCNL Grafica ed Editoria – Industria: sottoscritta l’ipotesi per i dipendenti del settore

21 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabiliti incrementi retributivi, Una Tantum, costituzione dell’EBP e novità normative 

Le Sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno reso noto, tramite comunicato, che il 19 dicembre 2023, insieme alle Associazioni datoriali Assografici, Aie e Anes, è stata siglata l’ipotesi di accordo per i lavoratori del settore grafico ed editoriale. Tra le novità più importante si segnalano, sicuramente, quelle economiche. Infatti, è stato disposto un aumento delle retribuzioni pari al 13,5%, come previsto dagli indici IPCA. Nella fattispecie, l’incremento retributivo è pari a 270,00 euro, di cui 252,00 euro lordi sui minimi tabellari e 18,00 euro sul welfare (Byblos e Salute Sempre).
Un importante passo avanti, segnalano le Parti, è dato dalla costituzione dell’Ente Bilaterale Permanente, il quale è investito del compito di gestire e monitorare, nel periodo di vigenza contrattuale (2024-2026), l’andamento del settore, l’organizzazione del lavoro, nuovi strumenti tecnologici, in particolar modo l’intelligenza artificiale.
Dal punto di vista economico, oltre al già menzionato aumento, è prevista l’erogazione di un’Una Tantum pari a 200,00 euro lordi, di cui 100,00 allo scioglimento della riserva, prevista indicativamente per febbraio 2024, e 100,00 euro con la retribuzione di gennaio 2025. L’aumento sui minimi è pari a 252,00 euro lordi per i livelli B3/2° da riparametrare nelle seguenti modalità:

– 90,00 euro, marzo 2024;

– 30,00 euro, ottobre 2024;

– 30,00 euro, maggio 2025;

– 50,00 euro, ottobre 2025;

– 52,00 euro, luglio 2026.

Per quel che concerne la parte normativa si segnalano: aggiornamento della classificazione del personale, con nuovi profili in ambito digital; inserimento della Banca Ore del tempo per favorire la gestione di esigenze personali o per supportare criticità; definizione del regolamento per la gestione di ferie e ROL solidali; sperimentazione in ambito aziendale e a parità salariale di modelli di riduzione orario di lavoro, tramite il contratto di II livello; lavoro agile; aggiornamento della normativa sui contratti a termine e relativa stabilizzazione dei lavoratori; definizione della fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104/92; aumento dello 0,20% del contributo a carico delle aziende che aderiscono al Fondo Byblos che passa così all’1,4% per i lavoratori assunti prima del 2016 e all’1,9% per quelli assunti dopo, con rafforzamento dell’Assistenza sanitaria integrativa che passa a 13,00 euro a carico delle imprese, confermata fino al 31 dicembre 2026 con estensione ai contratti a termine di durata non inferiore ai 12 mesi; formazione mirata alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere; definizione di una procedura di confronto per la gestione dei trasferimenti di ramo d’azienda.

Viene precisato inoltre che, al fine di illustrare i contenuti ed avviare le assemblee di consultazione, è convocata un’assemblea il 9 gennaio 2024.

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Acconto IVA 2023: istruzioni del Fisco sulle modalità di riversamento

21 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha disposto i tempi e le modalità per il riversamento all’Erario dell’acconto dell’IVA del mese di dicembre 2023 da parte degli intermediari convenzionati (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 dicembre 2023, n. 429954).

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell’IVA sono tenuti ad eseguire il pagamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell’imposta è effettuato mediante delega di pagamento agli intermediari convenzionati con l’Agenzia per i servizi F24/I24 (banche, Poste, prestatori di servizi di pagamento non bancari, agenti della riscossione).

Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire non oltre il successivo 31 dicembre.

A seconda dei canali di versamento utilizzati dai contribuenti, le convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 prevedono diversi termini di riversamento di tali somme.

 

Al riguardo, anche in deroga alle previsioni convenzionalmente pattuite, l’Agenzia delle entrate con il nuovo provvedimento stabilisce che: 

  • gli intermediari riversano entro il 29 dicembre 2023, sulla contabilità speciale accesa presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’IVA nelle giornate del 20, 21, 22 e 27 dicembre 2023, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 3 giorni lavorativi o 5 giorni lavorativi;

  • gli intermediari si attengono ai termini convenzionali per il riversamento delle somme versate dai contribuenti il 27 dicembre 2023 tramite i canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi;

  • gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’IVA; in tal caso il flusso rendicontativo unico deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro il 29 dicembre 2023.

Infine, l’Agenzia precisa che sono escluse da tali disposizioni le somme affluite il 29 dicembre 2023 sulla contabilità speciale e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).

 

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CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas: report sulla procedura di unificazione

20 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Minimi tabellari, erogazione Una Tantum, Elemento di garanzia retributiva, armonizzazione della classificazione del personale, giornate retribuite per malattia figlio tra le principali novità

Nei giorni scorsi, le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e la delegazione trattante di Anpas-Misericordie si sono riunite per dar seguito alla trattativa sull’unificazione dei CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali-Anpas 2020-2022.
Le parti si sono confrontate su vari istituti normativi non trattati durante l’incontro passato, al fine di rendere omogenee le due discipline contrattuali salvaguardandone però le relative specificità.
Si è provveduto innanzitutto ad armonizzare la declaratoria delle figure professionali, l’inserimento delle causali relative al lavoro a tempo determinato, la conferma dell’Elemento di garanzia retributiva per i lavoratori Anpas, nonché l’introduzione a favore dei lavoratori, di 2 giornate retribuite per la malattia del figlio.
Sempre nell’articolato viene inserita una sezione speciale indirizzata alle Misericordie, concernente le premialità sulla contrattazione di secondo livello, le indennità di turno per il lavoro ordinario, nonché la disciplina dell’Eadr del CCNL 2010-2012 per coloro che ne hanno diritto.
Per quanto la parte normativa del CCNL unificato, le parti datoriali hanno deciso di effettuare approfondimenti su alcuni istituti.
Circa la parte economica invece, i minimi tabellari sono stati equiparati a quelli dettati dal CCNL Croce Rossa del 2020-2022 al fine di iniziare le trattative con Croce Rossa Nazionale per realizzare un unico CCNL di settore una volta firmato il nuovo CCNL unificato, ed altresì, le parti hanno dato seguito ad un confronto sui tempi di erogazione dell’Una Tantum.
Da ultimo, queste comunicano, che il prossimo incontro è fissato per il giorno 18 gennaio 2024 con lo scopo di giungere alla sottoscrizione dell’ipotesi di rinnovo.

 

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Posticipo del pensionamento, i chiarimenti sull’applicazione della misura di esonero

20 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite ulteriori istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo, anche con riferimento al contributo aggiuntivo di un punto percentuale (INPS, messaggio 19 dicembre 2023, n. 4558).

Dopo la circolare n. 82/2023, l’INPS torna sul tema dell’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti (articolo 1, commi 286 e 287, Legge n. 197/2022) che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. In particolare, l’Istituto fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione della misura di esonero, anche con riferimento al contributo aggiuntivo di un punto percentuale.

In effetti, l’articolo 1, comma 286, della Legge di bilancio 2023, ha introdotto un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del medesimo articolo. Pertanto, i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Ora dopo aver illustrato questo incentivo con la citata circolare n. 82/2023, l’INPS evidenzia che l’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

 

Modalità di esposizione in UniEmens

Ai fini della fruizione dell’incentivo in trattazione, l’Istituto fornisce quindi alcune istruzioni operative riguardanti le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso UniEmens.

Nella sezione <PosContributiva>, ad esempio, la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’Istituto precisa anche che in caso di fruizione dell’incentivo in oggetto non sarà necessario compilare i campi sopra riportati.

Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia applicato l’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, potrà recuperare questo importo utilizzando l’elemento <RecuperoAggRegolarizz> nella denuncia di dicembre 2023 o gennaio 2024.

Per quel che riguarda, invece, la sezione <PosAgri> del flusso UniEmens, in caso di fruizione dell’incentivo in oggetto, i datori di manodopera agricola non dovranno valorizzare il codice “6” nell’elemento <TipoRetribParticolare> e il relativo campo <Retribuzione> per dichiarare la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia dichiarato la questa quota di retribuzione, potrà recuperare l’importo relativo all’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, sommando tale contribuzione all’importo dichiarato nell’elemento <Retribuzione> relativo al codice agevolazione “PA” “Recupero arretrati 2023 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”.

Infine, la circolare in commento include anche le modalità di esposizione dei dati relativi alla sezione <PosPA>.

 

 

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E.B.M. Salute: aperte le iscrizioni del 2024 per i familiari

20 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

A partire dal 1°gennaio prevista l’attivazione della polizza  per i familiari non fiscalmente a carico 

Il Comitato Esecutivo dell’E.B.M. Salute, il fondo sanitario integrativo a tutela dei lavoratori del settore metalmeccanico, ha previsto l’avvio della campagna di adesione per l’estensione della copertura sanitaria al nucleo familiare relativamente all’anno 2024.
Infatti, a partire dal 2 gennaio 2024 i lavoratori possono richiedere l’attivazione della polizza per i familiari non fiscalmente a carico tramite l’Area Riservata EBM Salute selezionando l’apposita sezione familiari a pagamento.
La campagna di adesione termina il 29 febbraio 2024.
ll premio è pari ad un importo di 190,00 euro per il/la coniuge o il/la convivente e per ogni figlio/a a copertura del periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 (10 mesi).
Per quanto riguarda, invece, il nucleo familiare fiscalmente a carico, i lavoratori possono invece estendere gratuitamente il piano sanitario al nucleo familiare fiscalmente a carico in qualunque momento. Qualora sussistano le condizioni, la copertura deve essere attivata di anno in anno. Per il 2024, la polizza può quindi essere attivata a partire dal 1° gennaio.
Si considerano membri del nucleo familiare:
– l/la coniuge con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016 non legalmente ed effettivamente separato/a;
– i figli e le figlie.

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