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Cessioni del quinto: aggiornati i tassi di interesse applicabili

6 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS indica quali sono i tassi di interesse da applicarsi nel secondo trimestre 2023 per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (INPS, messaggio 5 aprile n. 1312).

L’INPS comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse a decorrere dal 1° aprile 2023 relativamente alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

 

Pertanto, relativamente al periodo 1° aprile 2023 – 30 giugno 2023, i suddetti tassi sono fissati nelle seguenti misure:

 

– per importi fino a 15.000 euro, il tasso medio è pari al 12,89% (tasso soglia usura del 20,11%);

– per importi superiori a 15.000 euro, il tasso medio è del 8,85% (tasso soglia usura del 15,06%).

 

Conseguentemente, nel messaggio in commento, vengono elencati i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati.

 

In particolare, i valori sono quelli riportati nella sottostante tabella.

 

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
 Classe di importo del prestito
Classi di età*Fino a 15.000 euroOltre 15.000 euro
fino a 59 anni9,427,32
60-6410,228,12
65-6911,028,92
70-741,729,62
75-7912,5210,42
Oltre 79 anni20,112515,0625

L’Istituto specifica che l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento e che, per la classe di età “Maggiore di 79 anni”, i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al D.M. n. 26251/2023.

 

Qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali, la procedura – denominata “Quote Quinto” – blocca la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione. 

 

 

 

 

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CIPL Legno e Arredamento, Lapidei Artigianato-Trentino Alto Adige: erogazione del Premio di Risultato

6 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Premio di Risultato 2023 per il personale dell’Area Legno e Arredamento e Lapidei-Artigianato

In data 13 marzo 2023, l’Associazione Artigiani Trentino e le Associazioni Sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, hanno sottoscritto il Verbale di Accordo per l’elargizione del Premio di Risultato ai dipendenti del settore Legno e Arredamento Artigianato e del settore Lapidei Artigianato.
A decorrere dal 1°marzo 2023 infatti, entreranno in vigore i valori del suddetto Premio come riportati nella tabella sottostante:

LivelloFascia 17,5%-18%
LegnoLapideoValore mensile in euro
AS-A1100
B290
CS388
C485
D582
E679
F776

Da ultimo, le OO.SS. specificano altresì che, per i mesi di gennaio e febbraio 2023 invece, sono stati già versati gli importi erogati nel 2022.

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Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: le istruzioni operative

6 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Illustrate le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 (INPS, circolare 5 aprile 2023, n. 40).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, a valere sullo stanziamento relativo al 2021: anno per il quale sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2021 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.lgs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

L’iter istruttorio

Nella circolare in oggetto, l’INPS ha fornito in allegato le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2022. Le altre aziende, non indicate nell’elenco allegato alla circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.

Calcolo della riduzione contributiva

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Lo sgravio deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso. Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in questo mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Cumulabilità della riduzione contributiva

Il beneficio contributivo in questione è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive. In realtà, tuttavia, il beneficio contributivo in argomento è invece cumulabile con l’esonero contributivo, denominato Decontribuzione Sud.

Infine, la circolare in commento include le modalità di compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro interessati.

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CCNL Call Centers: ad aprile acconto sui futuri aumenti

6 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prevista da aprile una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello da riparametrare sugli altri livelli

Il Verbale di accordo del 12 dicembre sottoscritto tra Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs ed applicabile ai dipendenti di aziende del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico ha previsto che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione degli importi avverrà con criteri di proporzionalità.
Di seguito gli importi.

LivelloImporto
Quadri52,08
I46,92
II40,58
III34,69
IV30,00
V27,10
VI24,33
VII20,83



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Prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona: obbligo di fattura

5 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

 L’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza in merito all’obbligo di documentazione tramite fattura delle Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona (risposta n. 275 del 4 aprile 2023).

L’istante, struttura sanitaria autorizzata nonché laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche, che rilascia referti delle analisi su carta intestata del laboratorio, ha interpellato l’Agenzia delle entrate riguardo alla possibilità di emettere il cd. ”scontrino parlante”, in sostituzione della fattura, con indicazione della natura, qualità e quantità delle prestazioni sanitarie eseguite.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA), sono esenti dall’imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

In particolare l’Agenzia specifica che, tra le operazioni per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non sotto esplicita richiesta del cliente al momento di effettuazione dell’operazione, rientrano:

– le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

– le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9),16) e 22) dell’art. 10 del decreto IVA.

 

Tali operazioni esenti da fattura possono attualmente essere documentate attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015, e l’emissione del cd. ”documento  commerciale”. Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, non sono ricomprese in questa categoria esente e, pertanto, devono essere documentate mediante fattura, indipendentemente dalla richiesta del cliente, in linea con quando previsto dall’ articolo 36­bis del decreto IVA ed anche dalla circolare n. 15 del 23 luglio 1993, in cui è chiarito che per le suddette prestazioni non è consentito di fruire dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione. 

 

Il ricorso al cd. ”scontrino parlante” è stato ammesso da parte delle farmacie, circoscrivendo puntualmente il tipo di prestazioni eseguibili nei locali delle farmacie stesse, secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. 153/2009 e valorizzando la circostanza che i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della farmacia nei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest’ultima.

Nel caso prospettato, invece, le prestazioni sanitarie rese direttamente dall’istante devono essere documentate mediante fattura, ex articolo 21 del decreto IVA. 
  

 

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Cadiprof: nuove prestazioni sanitarie 2023

5 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Erogate le prestazioni sanitare per i lavoratori degli Studi Professionali

Il Fondo Cadiprof, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per il personale a cui si applica il CCNL Studi Professionali, prevede per l’anno in corso, in favore di tutti gli aderenti, il rinnovo del Pacchetto Famiglia, nonché l’inserimento di nuove prestazioni sia nel suddetto Pacchetto, sia nel Piano Sanitario. Di seguito si elencano le novità.
– Piano Sanitario: negli accertamenti diagnostici del piano sanitario vengono inserite due nuovi prestazioni: una erogata in modalità di convenzione con UniSalute ed una in modalità di rimborso. Queste sono la Densitometria Ossea (Moc) e l’Isteroscopia Diagnostica.
Vengono sospese invece quelle legate all’emergenza Covid-19, ossia le indennità dovute in seguito al ricovero per positività al virus. Gli aderenti hanno comunque la possibilità di beneficiare di tariffe agevolate per realizzare test sierologici e tamponi presso strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, rivolgendosi alla centrale operativa per ricevere le opportune indicazioni.
Si ricorda che, tutte le disposizioni e tutti i dettagli delle garanzie sono disponibili nella sezione piano sanitario del sito.
– Pacchetto Famiglia: rinnovati per tutto il 2023 i progetti sperimentali relativi al rimborso spese per l’assistenza dei figli non autosufficienti senza connotazione di gravità, al rimborso spese per la consulenza psicologica ed al rimborso per gli aderenti del trattamento dell’emicrania cronica mediante anticorpi monoclonali, attraverso un incremento dei massimali.
Si conferma in modo definitivo e con rinnovo annuale, il rimborso vaccinazioni per ogni iscritto, coniuge e figli, nonché la garanzia rimborso lenti da vista per gli aderenti con ripetibilità della richiesta ogni due anni e un extra massimale di rimborso in caso di acquisto delle lenti presso i negozi della rete appartenente a Cadiprof.
Infine, si introduce un nuovo progetto sperimentale: il rimborso per gli iscritti di plantari ortopedici.
Per saperne di più, si invita a visitare le specifiche sezioni del sito nel pacchetto famiglia.
In merito alle garanzie gravidanza del piano sanitario UniSalute, indirizzate alle lavoratrici aderenti a Cadiprof in gravidanza, ed alle garanzie paternità del pacchetto famiglia Cadiprof rivolte invece a coloro che risultano iscritti per la loro coniuge o convivente in gravidanza, le spese sanitarie legate al monitoraggio della gravidanza rimborsabili risultano essere le visite specialistiche ginecologiche, le ecografie ostetrico-ginecologiche, compresa l’ecografia morfologica, le analisi clinico chimiche, il test e le indagini genetiche, quali bi-test, amniocentesi, villocentesi, esami prenatali su Dna fetale.
– Convenzioni: per tutto il 2023, sono rinnovate le convenzioni che il Fondo ha realizzato per i propri iscritti con UniSalute, UnipolMove, ecc.
Da ultimo preme ricordare che quelle attive possono esser reperite sul sito nella sezione Convenzioni.

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Patologia asbesto-correlata e mesotelioma non professionale: istruzioni sulle erogazioni INAIL

5 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INAIL riepiloga la disciplina relativa alla prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata ai lavoratori per una patologia asbesto-correlata e alla prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, fornendo anche le istruzioni applicative (INAIL, circolare 4 aprile 2023, n. 14).

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, eroga due tipi di prestazioni, ovvero una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15%o, elevata al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2023, alla rendita riconosciuta ai lavoratori o loro eredi per una patologia asbesto-correlata, e una indennità una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi.

 

Nella circolare in oggetto viene riassunta la disciplina prevista dalla normativa di riferimento per le due prestazioni in argomento e si forniscono le relative istruzioni applicative.

 

1) Prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata per una patologia asbesto-correlata

 

I beneficiari di questa prestazione sono:

 

a) i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, riconosciuta dall’INAIL per una patologia asbesto-correlata;

b) i superstiti, se l’evento ha per conseguenza la morte del lavoratore.

 

Per l’anno 2023, la prestazione, nella misura del 17%, è erogata a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.

 

Per accedere al beneficio non è necessario presentare alcuna domanda, trattandosi di una prestazione aggiuntiva alla rendita, che ne costituisce il presupposto, e la stessa è anche cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento. 

 

2) Prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi

 

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL eroga una prestazione di importo fisso pari a 15.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023 (in luogo del precedente importo di 10.000 euro) da corrispondere in unica soluzione, non cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta per una patologia asbesto-correlata di origine professionale.

 

I beneficiari della suddetta prestazione sono:

 

a) i malati di mesotelioma non professionale, ossia i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultano affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia in una lavorazione che ha comportato l’esposizione all’amianto, oppure per esposizione ambientale avvenuta sempre nel territorio nazionale;

b) gli eredi dei malati, deceduti a seguito di mesotelioma non professionale.

 

Per l’accesso alla prestazione, i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi devono presentare domanda all’INAIL, a pena di decadenza entro 3 anni dalla data dell’accertamento della malattia, utilizzando rispettivamente i moduli 190 e 190E, pubblicati nel sito istituzionale. Il predetto termine di decadenza decorre sempre dalla data della prima diagnosi ed è unico sia per i malati di mesotelioma non professionale, sia per i loro eredi.

 

In caso di esposizione familiare, la domanda deve contenere le informazioni relative al familiare impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto in Italia con l’indicazione dei relativi periodi di esposizione e dei rapporti di lavoro, nonché il vincolo di parentela/affinità e i periodi di convivenza in Italia del malato con il lavoratore (parente o affine) adibito alla lavorazione morbigena.

 

Nell’ipotesi di esposizione ambientale, nella domanda deve essere indicato unicamente il periodo di residenza in Italia del richiedente la prestazione.

 

Riguardo agli eredi beneficiari, la domanda deve essere prodotta da uno solo degli eredi (in presenza di più eredi, alla domanda deve essere allegata la delega degli altri eredi alla riscossione della prestazione), corredando la stessa anche della documentazione sanitaria che attesta che il decesso del malato è stato causato dal mesotelioma.

 

L’erede di un lavoratore deceduto per mesotelioma professionale, titolare di rendita a superstite, può beneficiare anche della prestazione assistenziale una tantum nel caso sia egli stesso un malato di mesotelioma non professionale (per esposizione familiare o ambientale) oppure sia erede di un malato deceduto per mesotelioma non professionale, in considerazione del diverso fondamento giuridico delle due prestazioni (la rendita è una prestazione assicurativa, mentre la prestazione una tantum ha natura assistenziale).

 

La domanda deve essere trasmessa all’indirizzo PEC della Sede INAIL competente individuata in base al domicilio del richiedente, o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di PEC. 

 

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CCNL Alimentari – Cooperative: erogato l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione

5 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Incremento aggiuntivo della retribuzione per i dipendenti del settore agricolo, zootecnico e alimentari 

Le Associazioni Sindacali Agrital-Agci, Legacoop Agroalimentare, FedagriPesca – Confcooperative e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, in data 2 dicembre 2020, hanno concordato il rinnovo contrattuale per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, scaduto il 30 novembre 2015.
Dal 1°aprile 2023, l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione, uno degli elementi che compongono il Trattamento Economico Complessivo, è determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come risulta dalla tabella riportata di seguito, e viene corrisposto a tutti i lavoratori del comparto agricolo, zootecnico e alimentari.
Va specificato che, l’Iar non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR e varrà anche per la retribuzione futura.

LivelloParametriIar
1S23058,77
120051,10
216542,16
3 A14537,05
313033,22
412030,66
511028,11
610025,55

 

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Equilibrio vita-lavoro: le indicazioni per permessi e congedi straordinari

5 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le indicazioni amministrative per il riconoscimento dei benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato (INPS, circolare 4 aprile 2023. n. 39).

L’INPS ha reso note le sue indicazioni amministrative per l’applicazione delle novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità, introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 nel testo della Legge n. 104/92 (articoli 33, 34, 42). 

Permessi per assistenza disabili gravi

In particolare, il D.Lgs. n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento ai permessi previsti per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.  Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del citato decreto, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. 

Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente. Resta impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi (comma 6, articolo 33, Legge n. 104/92). Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi da parte dei soggetti che prestano assistenza (comma 3, articolo 33, Legge n. 104/92).

La circolare in commento, circa la cumulabilità tra giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale, segnala che la fruizione delle suddette tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

Prolungamento del congedo parentale

Il D.Lgs. n. 105/2022 ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. L’INPS evidenzia, a tal proposito, che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio. La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica.

Congedo straordinario

In materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, il citato D.Lgs. n. 105/2022 ha introdotto il convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

Ai fini della spettanza del diritto, l’INPS segnala, tra l’altro, che, in base al quadro normativo vigente, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso, sia da persone di sesso diverso.

Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile” dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile. Trattandosi in entrambe le fattispecie di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente.

L’INPS fornisce, quindi, l’ordine di priorità dei soggetti che possono usufruire del congedo in esame: coniuge convivente, padre/madre, figli conviventi, ecc. 

La circolare in oggetto, include, infine, le indicazioni procedurali per i permessi e i congedi straordinari, oltre che le istruzioni operative per i datori di lavoro privati e pubblici e sul regime fiscale.

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CCNL Zootecnia: elemento provvisorio della retribuzione ad aprile

5 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto l’elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione da calcolarsi sui minimi retributivi

L’ipotesi di Accordo del 22 novembre 2021 sottoscritto tra l’Associazione italiana Allevatori, la Flai-Cigl, Fai-Cisl, la Uila-Uile e la Confederdia ed applicabile ai dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici, e delle imprese private afferenti al settore Zootecnico ha previsto che a decorrere dal quarto mese successivo alla scadenza del CCNL, ovvero il 1° aprile 2023, qualora non sia stato ancora sottoscritto l’accordo di rinnovo, viene erogato un elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti.
Si specifica che dall’inizio del settimo mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso di inflazione annuo programmato
L’elemento provvisorio di retribuzione cessa di essere erogato dalla data di esecutività dell’accordo di rinnovo del CCNL e gli importi pagati per detto elemento provvisorio di retribuzione sono da considerarsi acconti su quanto verrà erogato con l’applicazione del rinnovato CCNL a far data dalla sua decorrenza iniziale.

 

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