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Fondo Sani.In.Veneto: cambiamenti per le tutele volontarie dei lavoratori e familiari iscritti al Fondo

13 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Importanti novità per le nuove sottoscrizioni al Fondo di assistenza sanitaria integrativa della Regione Veneto

A partire da oggi 13 gennaio 2023, si introducono cambiamenti rilevanti circa le tutele volontarie a pagamento, per i dipendenti delle aziende artigiane iscritti a Sani in Azienda e per i loro familiari a Sani in Famiglia.
Il primo riguarda la modalità di iscrizione, al fine di fidelizzare tutti gli aderenti. Difatti, se prima la sottoscrizione della tutela aveva una durata di 12 mesi a partire dal mese di acquisto, ora l’adesione diventa di lunga durata, attuabile in ogni periodo dell’anno, comportando un tacito rinnovo una volta scaduti i 12 mesi e con possibilità di interruzione qualora le condizioni iniziali non dovessero risultare più idonee per esser iscritti, o se venisse esercitata la disdetta prevista (possibile per coloro che hanno già raggiunto o raggiungeranno i 3 anni di anzianità nella tutela).
Altra importante novità introdotta è l’eliminazione del periodo di carenza, ragion per cui, la copertura delle tutele, partirà immediatamente dal 1° giorno del mese di sottoscrizione. La stessa, riferita al titolare artigiano, comprenderà al suo interno, con massimali in condivisione, anche il coniuge a carico ed i figli fino a 2 anni di età, senza versare in aggiunta alcunché.
Per quel che riguarda le protesi, che per le tutele volontarie avevano prestazioni e massimale inferiori, vi sarà una copertura fino a 1000,00 euro annui.
Grazie al nuovo sistema di adesione, si avrà dunque la possibilità di fruire delle nuove prestazioni introdotte per Sani In Veneto, con possibilità di incrementarle attraverso 2 livelli di coperture aggiuntive. Sarà pertanto possibile, avere dei livelli di tutela, maggiori per Sani In Famiglia e Sani In Azienda come di seguito riportato.
– Livello Basic, che comprende le stesse prestazioni degli anni scorsi, quindi, visite specialistiche, esami diagnostici, interventi chirurgici, sezioni di fisioterapia, pacchetto prevenzione odontoiatrica comprendente 2 visite e 2 ablazioni, lenti, protesi, invalidità, prestazioni esenti, sostegno psicologico e le nuove introdotte nel 2023. Il costo del servizio prestato risulta essere di 125,00 euro per i titolari, e di 90,00 euro per i familiari (figli sopra i 2 anni e coniugi o conviventi non a carico) dei dipendenti e dei titolari.
– Livello Dental, concernente tutte le coperture del livello Basic più la categoria “Cure Odontoiatriche” già presente per i dipendenti, avente un massimale pari ad euro 500,00 annui con rimborsi singoli di 40,00 euro o 50,00 euro per le cure dentistiche più frequenti, quali, otturazioni, estrazioni, capsule, curettage gengivale, bite notturno ecc. Il costo per utilizzare questo servizio è di 165,00 euro per i titolari, e di 130,00 euro per i familiari.
– Livello Dentalplus, che contempla tutte le coperture dei livelli Basic e Dental, più le categorie “Ortodonzia” per tutte le spese legate all’apparecchio ortodontico avente un massimale triennale di 600,00 euro, ed “Impiantologia” e “Protesi”, per le spese di impianti dentali, rimborsabili al 50% dell’importo in fattura, con un massimale di 1000,00 euro. Il costo di tale servizio ammonta a 225,00 euro per i titolari, ed a 190,00 euro per i familiari.
Inoltre, per chi raggiunge nell’anno 2023 un’anzianità della tutela pari ad almeno 3 anni, ed effettua la sottoscrizione al Fondo per il prossimo anno, è prevista un’ulteriore agevolazione con una tariffa scontata del 50% del costo dei livelli Dental e Dentalplus, ossia 145,00 euro e 110,00 euro per il Dental, mentre 175,00 euro e 140,00 euro per il Dentalplus.
Tutti i termini e le condizioni di acquisto verranno poi riportate nella sezione documenti del sito e sul portale dove si effettuano pagamenti elettronici.
Da ultimo è bene specificare altresì che, le tutele esistenti scadranno mano a mano nel 2023 e potranno essere rinnovate solo alle nuove condizioni di adesione.

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Decreto carburanti,  il governo approva modifiche su buoni benzina ed eventuali interventi su prezzi

13 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Passa la proroga dei buoni benzina fino alla fine dell’anno in corso e la possibilità di intervento in caso di aumento eventuale del prezzo del greggio (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 12 gennaio 2023).

Il decreto legge in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, approvato da Palazzo Chigi il 10 gennaio 2023, è stato modificato nella seduta del Consiglio dei ministri del 12 gennaio. I punti sottoposti a cambiamento riguardano i buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti e la possibilità che il governo si riserva di intervenire nel caso si verifichi un aumento del prezzo del greggio.

In particolare, per quel che riguarda il primo punto, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente. In precedenza era il periodo citato era fissato al solo primo trimestre dell’anno.

Inoltre, si è stabilito che, in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell’IVA in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato possa essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa.

Rimangono pertanto invariate le norme relative alla trasparenza del prezzo dei carburanti che dettano agli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile l’obbligo giornaliero di comunicare il prezzo di vendita praticato.

Infatti, il Ministero delle imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale. Il decreto emanato il 10 gennaio prevedeva che tale prezzo deve essere esposto, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme al prezzo da essi praticato. Laddove si verifichi la violazione, da parte degli esercenti, dei predetti obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi, sono rafforzate le sanzioni amministrative che, in caso di recidiva, possono giungere alla sospensione dell’attività per un periodo da 7 a 90 giorni. Si intensificano i collegamenti tra il Garante prezzi e l’Antitrust, per sorvegliare e reprimere sul nascere condotte speculative. Allo stesso fine, si irrobustisce la collaborazione tra Garante e Guardia di Finanza. Prevista anche l’istituzione di una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi.

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CCNL Anas: Una Tantum a febbraio e aprile

13 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Al personale dipendente del gruppo ANAS verrà corrisposto l’importo di 450,00 euro a titolo di Una Tantum 

Con il CCNL siglato il 14 dicembre 2022, Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, Ugl Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal hanno definito gli importi dell’indennità Una Tantum da corrispondere, a copertura del periodo pregresso, al personale dipendente del Gruppo Anas.
L’Una Tantum, relativa all’esercizio 2022, è pari a 450,00 euro (riferita convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1) e verrà erogata in due tranche:
– la prima pari a 250,00 euro da corrispondersi nella mensilità di febbraio 2023;
– la seconda pari a 200,00 euro da corrispondersi nella mensilità di aprile 2023.

 

Febbraio 2023 

 

ParametriPosizioni economicheUna Tantum
240A387,10
200A1322,58
170B274,19
155B1250,00
140B2225,81
115C185,48
100C1161,29

 

Aprile 2023 

 

ParametriPosizioni economicheUna Tantum
240A309,68
200A1258,06
170B219,35
155B1200,00
140B2180,65
115C148,39
100C1129,03

 

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Albo dei gestori della crisi di impresa: partita la presentazione delle domande

12 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 5 gennaio 2023 i soggetti interessati possono inserire, attraverso l’apposito portale, le domande di iscrizione all’Albo dei gestori della crisi di impresa che sarà consultabile a partire dal 1° aprile 2023 (Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nota 5 gennaio 2023, n. 3; Ministero della giustizia, nota 4 gennaio 2023, n. 45).

La notizia è stata data ai propri iscritti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la nota in commento che reca in allegato anche la relativa comunicazione del Ministero della giustizia del 4 gennaio 2023, unitamente al provvedimento di adozione delle specifiche tecniche dell’Albo.

 

Si ricorda che l’Albo in questione riguarda i soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Gli stessi possono essere avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, studi professionali associati e società tra professionisti, o altri soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative. 

 

A partire dal 5 gennaio 2023, dunque, i soggetti interessati all’iscrizione all’Albo hanno potuto iniziare a inserire le domande sul portale, raggiungibile tramite selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina del sito istituzionale del Ministero della giustizia. 

 Per il funzionamento dell’Albo è stato sviluppato un applicativo che consente l’accesso e la gestione dell’Albo in modalità telematica e tiene conto dei requisiti richiesti a ciascuna delle tipologie di soggetti interessati all’iscrizione.

 

E’ previsto un periodo iniziale per il primo popolamento dell’Albo, al fine di offrire ai tribunali un Albo che garantisca la presenza di una pluralità di soggetti incaricabili e la concreta possibilità di applicare il principio di rotazione degli incarichi e, al contempo, per assicurare la par condicio quanto ai tempi di iscrizione all’Albo. Pertanto, fino al 31 marzo 2023, in funzione della creazione di un primo elenco di soggetti incaricabili nelle procedure indicate, si svolgerà la fase di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati all’iscrizione e di valutazione delle stesse a opera dell’ufficio competente.

 

A partire dal 1° aprile 2023 l’Albo sarà accessibile in consultazione al pubblico e ai magistrati, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 3 del D.M. n. 75/2022 e nei termini di cui all’articolo 5, comma secondo, del decreto ministeriale. Nelle more, quindi, l’assegnazione degli incarichi da parte dell’Autorità Giudiziaria proseguirà in conformità alle prassi attualmente vigenti.

 

A decorrere dalla suddetta data di accesso per la consultazione, l’Albo sarà costantemente aggiornato. 

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La corresponsione dell’indennità in caso di servizio di pronta disponibilità

12 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

in tema di servizio di pronta disponibilità, il limite di 6 turni al mese per ciascun dipendente, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva; il che vale a dire, che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell’indennità per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno laddove la violazione si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche (Corte di Cassazione, ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36843)

Una Corte d’Appello territoriale, aveva accolto il ricorso proposto da più lavoratori turnisti nel settore sanitario, al fine di farsi riconoscere, da parte dell’Azienda, quale datrice di lavoro, un ristoro economico per i turni di pronta disponibilità svolti nella misura superiore a quella prevista contrattualmente. Difatti, ella aveva accolto la domanda inerente la regola secondo cui, i turni di pronta disponibilità dovevano essere 6 mensili, mentre nel caso di specie non avevano mai rispettato tale limite, ed altresì, rigettato la parte in cui si richiedeva di parametrare l’indennità a quella prevista per i dirigenti medici, avendo riconosciuto a quest’ultimi, un indennizzo pari al raddoppio dell’indennità identificata dalla contrattazione collettiva per i ricorrenti.

Avverso la sentenza di secondo grado, ricorre l’Azienda in Cassazione sul presupposto che, avendo l’indennità di cui trattasi carattere risarcitorio, e pertanto, il danno da usura psicofisica reclamato dagli operatori sanitari era di natura non patrimoniale, quindi causata da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, ciò presupponeva, per la sua risarcibilità, la sussistenza di un pregiudizio concreto e patito, sul quale quindi gravava l’onere della prova. Invero, secondo l’Impresa, la Corte d’Appello, nel riconoscere ai lavoratori il diritto a tale indennità avente carattere risarcitorio, era incorsa in una violazione di legge, poiché aveva ritenuto di poter prescindere dall’accertamento della sussistenza, e dell’eventuale concreta misura della lesione dell’integrità psicofisica reclamata da costoro. Ed ancora sottolineava che, la Corte di secondo grado, pur affermando che la fissazione di turni ulteriore rispetto ai 6 previsti costituiva modalità estranea alla previsione normativa contrattuale, aveva assunto il diritto di determinarne il valore economico, così violando la norma contrattuale di riferimento, che era chiara nel delineare le caratteristiche dell’istituto della pronta disponibilità, e alla quale le parti avevano fatto espresso riferimento.

La Corte di Cassazione si pronunciava respingendo il ricorso.

Nel merito difatti, si era espressa statuendo che, in tema di servizio di pronta disponibilità, il limite di 6 turni al mese per ciascun dipendente, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che, alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva; il che vale a dire, che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell’indennità per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno laddove la violazione si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche (Corte di Cassazione, ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36843).

Pertanto, la Suprema Corte rigettava il ricorso presentato dall’Azienda, condannandola altresì al pagamento delle spese di giudizio.

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BeProf: attivata la prestazione di consulenza psicologica

12 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

In via sperimentale per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 prevista la Garanzia Prestazioni di Consulenza Psicologica 

Gestione Professionisti e BeProf attivano in automatico, in via sperimentale per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in favore dei Professionisti titolari del Piano Assistenza Professionisti, la Garanzia Prestazioni di Consulenza Psicologica che prevede il rimborso, erogato direttamente da Gestione Professionisti, di una parte delle spese sostenute durante il periodo di copertura, nel caso in cui il Professionista iscritto faccia ricorso a consulenza psicologica, in presenza o mediante video-consulto, con i relativi limiti di rimborso massimo previsti.
Il rimborso è previsto a copertura delle spese per la prestazione di Consulenza psicologica in merito alle seguenti aree:
–  supporto relativo all’ambito lavorativo;
–  sostegno alla genitorialità;
–  sostegno relativo a momenti di criticità della vita.
Il rimborso è erogato per le prestazioni effettuate nelle seguenti modalità: 
1.Prestazione in rete Gp – Beprof/Plp
I Professionisti titolari di copertura possono beneficiare di:
– un colloquio conoscitivo, telefonico, in presenza o in videochiamata, finalizzato a verificare se il caso rientri nei termini della garanzia;
– uno sconto del 10% sulla parcella del professionista (garantito dal professionista Plp aderente al progetto), pertanto il costo finale sarà arrotondato per difetto ogni 5,00 euro, fatta eccezione per coloro che già adottano la tariffa minima pari a 35,00 euro;
– un rimborso pari al 50% del costo fatturato, dallo psicologo/psicoterapeuta fino a concorrenza del massimale di 250,00 euro. Ai fini del rimborso indicato, lo psicologo/psicoterapeuta deve risultare iscritto Plp e aderente al progetto alla data della fattura. 
2. Prestazioni fuori rete Gp – Beprof/Plp
I Professionisti titolari di copertura che si rivolgano ad un professionista non iscritto alla rete Gp – Beprof/Plp possono usufruire di un rimborso pari al 30% del costo fatturato dallo psicologo/psicoterapeuta fino a concorrenza del massimale di 150,00 euro.
 Ai fini del rimborso delle spese per le prestazioni deve necessariamente essere allegata alla richiesta, effettuata seguendo la procedura on line prevista, copia delle fatture quietanzate intestate all’iscritto, nelle quali siano indicate esclusivamente le prestazioni oggetto della garanzia e, in caso di prestazioni fuori rete, anche dichiarazione compilata e firmata dal professionista psicologo/psicoterapeuta disponibile nella sezione documenti e moduli del sito www.gestioneprofessionisti.it, nella quale sia indicato l’Albo di appartenenza dello psicologo/psicoterapeuta e l’area di intervento della consulenza.

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CCNL Studi Professionali (Lapet): incremento delle retribuzioni territoriali

12 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

In vigore dal 1° gennaio 2023 le nuove retribuzioni territoriali suddivise per Regione

Con il CCNL siglato il 21 maggio 2021 tra Inrl, Lapet, Unrl e Cisal per i dipendenti degli Studi dei Revisori Legali e dei Tributaristi e delle Società di Revisione sono stati stabiliti i nuovi incrementi delle retribuzioni territoriali, applicabili dal 1° gennaio 2023.
In generale la Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile da riconoscere ai lavoratori in unico importo lordo onnicomprensivo mensile, è composta dalle seguenti voci:
– Componente Parametrica;
– Elemento Perequativo Regionale;
– Indennità Contrattuale;
– Indennità Sostitutiva di Mensa.
Essa rappresenta, quindi, il valore da assumere ai fini delle comparazioni contrattuali in caso di passaggio da altro CCNL. In assenza di trattamenti retributivi ad personam, la R.T.M.C.M. coinciderà con la Retribuzione Individuale Mensile del Lavoratore.

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Lombardia

LivelloMinimo
Quadro2.856,93
A1 (1°)2.526,13
A2 (2°)2.305,27
B1 (3°)2.044,14
B2 (4°)1.873,95
C1 (5°)1.704,58
C2 (6°)1.586,06
D1 (7°)1.474,21
D2 (8°)1.344,86

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per le Regioni Liguria e Trentino Alto Adige

LivelloMinimo
Quadro2.846,50
A1 (1°)2.517,20
A2 (2°)2.297,22
B1 (3°)2.036,80
B2 (4°)1.867,71
C1 (5°)1.698,84
C2 (6°)1.580,63
D1 (7°)1.469,42
D2 (8°)1.340,44

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Lazio

LivelloMinimo
Quadro2.841,18
A1 (1°)2.512,68
A2 (2°)2.293,01
B1 (3°)2.033,33
B2 (4°)1.864,48
C1 (5°)1.695,89
C2 (6°)1.578,18
D1 (7°)1.467,48
D2 (8°)1.338,37

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Toscana

LivelloMinimo
Quadro2.837,53
A1 (1°)2.509,34
A2 (2°)2.290,21
B1 (3°)2.030,79
B2 (4°)1.862,10
C1 (5°)1.694,03
C2 (6°)1.576,44
D1 (7°)1.465,85
D2 (8°)1.336,88

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Emilia Romagna

LivelloMinimo
Quadro2.822,66
A1 (1°)2.496,34
A2 (2°)2.278,35
B1 (3°)2.020,61
B2 (4°)1.852,88
C1 (5°)1.685,85
C2 (6°)1.568,70
D1 (7°)1.458,56
D2 (8°)1.330,45

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Friuli Venezia Giulia

LivelloMinimo
Quadro2.815,01
A1 (1°)2.489,64
A2 (2°)2.272,40
B1 (3°)2.015,20
B2 (4°)1.848,12
C1 (5°)1.681,46
C2 (6°)1.564,88
D1 (7°)1.455,30
D2 (8°)1.327,47

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per le Regioni Umbria e Valle d’Aosta

LivelloMinimo
Quadro2.806,58
A1 (1°)2.482,22
A2 (2°)2.265,76
B1 (3°)2.009,47
B2 (4°)1.842,74
C1 (5°)1.676,82
C2 (6°)1.560,82
D1 (7°)1.451,49
D2 (8°)1.323,96

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Piemonte

LivelloMinimo
Quadro2.798,04
A1 (1°)2.474,74
A2 (2°)2.259,10
B1 (3°)2.003,76
B2 (4°)1.837,41
C1 (5°)1.672,25
C2 (6°)1.556,53
D1 (7°)1.447,47
D2 (8°)1.320,60

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Veneto

LivelloMinimo
Quadro2.772,87
A1 (1°)2.452,88
A2 (2°)2.239,23
B1 (3°)1.986,24
B2 (4°)1.821,91
C1 (5°)1.658,26
C2 (6°)1.543,60
D1 (7°)1.442,27
D2 (8°)1.309,61

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Marche

LivelloMinimo
Quadro2.744,47
A1 (1°)2.428,06
A2 (2°)2.216,90
B1 (3°)1.966,48
B2 (4°)1.803,98
C1 (5°)1.642,32
C2 (6°)1.528,82
D1 (7°)1.422,32
D2 (8°)1.297,66

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Abruzzo

LivelloMinimo
Quadro2.716,08
A1 (1°)2.403,24
A2 (2°)2.194,23
B1 (3°)1.946,72
B2 (4°)1.786,05
C1 (5°)1.626,38
C2 (6°)1.514,38
D1 (7°)1.408,71
D2 (8°)1.285,37

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Sicilia

LivelloMinimo
Quadro2.715,97
A1 (1°)2.402,85
A2 (2°)2.194,21
B1 (3°)1.946,41
B2 (4°)1.786,10
C1 (5°)1.626,46
C2 (6°)1.514,14
D1 (7°)1.408,82
D2 (8°)1.285,51

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Puglia

LivelloMinimo
Quadro2.710,76
A1 (1°)2.398,72
A2 (2°)2.190,36
B1 (3°)1.943,25
B2 (4°)1.782,82
C1 (5°)1.623,76
C2 (6°)1.511,93
D1 (7°)1.406,43
D2 (8°)1.283,30

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Campania

LivelloMinimo
Quadro2.706,65
A1 (1°)2.394,64
A2 (2°)2.186,85
B1 (3°)1.940,06
B2 (4°)1.780,15
C1 (5°)1.621,31
C2 (6°)1.509,61
D1 (7°)1.404,58
D2 (8°)1.281,62

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Sardegna

LivelloMinimo
Quadro2.703,44
A1 (1°)2.392,36
A2 (2°)2.184,75
B1 (3°)1.938,17
B2 (4°)1.778,40
C1 (5°)1.619,70
C2 (6°)1.508,11
D1 (7°)1.403,51
D2 (8°)1.280,66

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per le Regioni Calabria, Basilicata e Molise

LivelloMinimo
Quadro2.667,17
A1 (1°)2.360,39
A2 (2°)2.155,75
B1 (3°)1.913,04
B2 (4°)1.755,80
C1 (5°)1.599,54
C2 (6°)1.489,70
D1 (7°)1.386,54
D2 (8°)1.265,00

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Legge di bilancio 2023: gli interventi per le donne e il settore agricolo

12 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stanziate risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. incrementato il Fondo danni catastrofali e l’istituzione del Fondo sulla biodiversità agricola (Legge n. 197/2022).

La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 338) porta a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne. Inoltre, (articolo 1, comma 340) il fondo viene incrementato di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, per il potenziamento dell’assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza, e di 1 milione e 850.000 euro per l’anno in corso per il Fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza (articolo 1, comma 341).

La Legge di bilancio, poi, include la misura di sostegno all’imprenditorialità giovanile e femminile (articolo 1, comma 301) con uno stanziamento di 20 milioni di euro, per l’anno 2023. Il provvedimento in questione persegue l’obiettivo dello  sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (titolo I, capo III, D.Lgs. n. 185 /2000).

Specificamente per il settore agricolo, viene aumentata di 9,5 milioni di euro (articolo 1, comma 302) la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità al fine di garantirne l’avvio della operatività e della gestione, compresi il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all’implementazione delle procedure finanziarie.

Viene, infine, istituito (articolo 1, comma 303) nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo per la realizzazione di interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell’Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro.

 

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Prezzo dei carburanti: in arrivo il decreto sulla trasparenza

11 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Approvato dal Consiglio dei ministri un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 10 gennaio 2023, n. 15).

Il decreto in oggetto è stato approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, nella seduta del 10 gennaio 2023.

 

In riferimento ai buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nel periodo gennaio-marzo 2023, si precisa che il valore degli stessi non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, nel limite di 200 euro per lavoratore.

 

E’ introdotto l’obbligo per gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare quotidianamente il prezzo di vendita praticato. Il Ministero delle imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale. Tale prezzo deve essere esposto, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme al prezzo da essi praticato. 

 

Previsto il rafforzamento delle sanzioni amministrative laddove si verifichi la violazione, da parte degli esercenti, dei predetti obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi e, in caso di recidiva, si può arrivare fino alla sospensione dell’attività per un periodo da 7 a 90 giorni.

 

Si intensificano i collegamenti tra il Garante prezzi e l’Antitrust, per sorvegliare e reprimere sul nascere condotte speculative. Allo stesso fine, si irrobustisce la collaborazione tra Garante e Guardia di Finanza.

 

Viene disposta l’istituzione di una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi finalizzata ad analizzare – nel confronto con le parti – le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti.

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CCNL Agenzie Immobiliari: previsti aumenti sui minimi retributivi

11 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

A decorrere dal 1°febbraio 2023 entreranno in vigore i nuovi minimi 

Con il CCNL siglato il 7 giugno 2021 Fiaip e Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Ultucs hanno stabilito i nuovi incrementi retributivi con decorrenza 1° febbraio 2023 per i dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi.

LivelloMinimo
Q2.455,36
12.266,20
22.032,74
31.815,44
41.642,68
51.535,92
61.433,79



 

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