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CCNL Pulizia Confartigianato: le nuove retribuzioni

14 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Pulizia Confartigianato: le nuove retribuzioni

Sottoscritto il verbale contenente le nuove retribuzioni per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

L’accordo integrativo all’Ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso ottobre, ha previsto  un incremento retributivo pari a euro 120,00 riferito al 5° Livello, con le seguenti decorrenze: 60 euro a partire dal 1° novembre 2022, 30 euro dal 1° luglio 2023, 20 euro dal 1° Luglio 2024,10 euro dal 1° dicembre 2024.

Livello

Retribuzione Tabellare in vigore

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

11.458,22 €152,84 €1.611,06 €
21.336,73 €140,09 €1.476,82 €
3S1.295,62 €135,79 €1.431,41 €
31.251,24 €131,14 €1.382,38 €
41.182,82 €123,96 €1.306,78 €
51.144,97 €120,00 €1.264,97 €
61.102,94 €115,60 €1.218,54 €

Livello

Retribuzione Tabellare

al 31 ottobre 2022

Prima tranche di incremento

dal 1° novembre 2022

Retribuzione tabellare

dal 1° novembre 2022

11.458,22 €76,42 €1.534,64 €
21.336,73 €70,05 €1.406,78 €
3S1.295,62 €67,89 €1.363,51 €
31.251,24 €65,57 €1.316,81 €
41.182,82 €61,98 €1.244,80 €
51.144,97 €60,00 €1.204,97 €
61.102,94 €57,80 €1.160,74 €

Livello

Retribuzione Tabellare

al 30 giugno 2023

Seconda tranche di incremento

dal 1° luglio 2023

Retribuzione tabellare

dal 1° luglio 2023

11.534,64 €38,21 €1.572,85 €
21.406,78 €35,02 €1.441,80 €
3S1.363,51 €33,95 €1.397,46 €
31.316,81 €32,78 €1.349,59 €
41.244,80 €30,99 €1.275,79 €
51.204,97 €30,00 €1.234,97 €
61.160,74 €28,90 €1.189,64 €

Livello

Retribuzione Tabellare

al 30 giugno 2024

Terza tranche di incremento

dal 1° luglio 2024

Retribuzione tabellare

dal 1° luglio 2024

11.572,85 €25,47 €1.598,32 €
21.441,80 €23,35 €1.465,15 €
3S1.397,46 €22,63 €1.420,09 €
31.349,59 €21,86 €1.371,45 €
41.275,79 €20,66 €1.296,45 €
51.234,97 €20,00 €1.254,97 €
61.189,64 €19,27 €1.208,91 €

Livello

Retribuzione Tabellare

al 30 novembre 2024

Quarta tranche di incremento

dal 1° dicembre 2024

Retribuzione tabellare

dal 1° dicembre 2024

11.598,32 €12,74 €1.611,06 €
21.465,15 €11,67 €1.476,82 €
3S1.420,09 €11,32 €1.431,41 €
31.371,45 €10,93 €1.382,38 €
41.296,45 €10,33 €1.306,78 €
51.254,97 €10,00 €1.264,97 €
61.208,91 €9,63 €1.218,54 €

A decorrere dal 1° novembre 2022 verrà, inoltre, corrisposto a titolo di indennità speciale un importo mensile differenziato per ciascun livello retributivo secondo gli importi e le scadenze indicate di seguito.

 

Livello

Importi in vigore

dal 1° novembre 2022

Importi in vigore

dal 1° dicembre 2024

1126,55 €131,55 €
2108,58 €113,58 €
3S104,86 €109,86 €
396,81 €101,81 €
488,73 €93,73 €
583,17 €88,17 €
676,97 €81,97 €

I lavoratori dipendenti delle imprese che non versano alla bilateralità hanno diritto ad un ulteriore elemento retributivo, non assorbibile, pari a 30,00 euro lordi mensili denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.)

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Automotive: ripartono gli incentivi del contratto di sviluppo

14 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Gli incentivi per il settore automotive, gestiti da Invitalia, ripartono il 15 novembre 2022 (INVITALIA – Comunicato 11 novembre 2022).

La dotazione di 326 milioni di euro, quale residuo della iniziale dotazione di 525 milioni, è messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico.
Le imprese possono richiedere le agevolazioni del contratto di sviluppo per investimenti produttivi e di tutela ambientale riguardanti i veicoli a motore, e relativa componentistica, quali ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli (compresi bus e pullman), filoveicoli, rimorchi, inclusi veicoli a motore utilizzati in agricoltura.
La prima fase dello Sportello Automotive si è conclusa lo scorso 27 ottobre.
La riapertura a partire dal 15 novembre, alle ore 12.00, è riservata solo alle aziende che presentano una nuova domanda.

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Contributi omessi e termine di prescrizione

11 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

La prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa; infatti l’obbligazione contributiva nasce per un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria.

Un ingegnere ha proposto opposizione contro l’avviso di addebito emesso dall’Inps sul presupposto dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata, dal 2008, e ha dedotto l’infondatezza della pretesa vantata dall’Istituto e, in subordine, l’estinzione del diritto per intervenuta prescrizione (Sentenza Corte di Cassazione, n. 32685/2022).
In primo grado, il Giudice ha accolto l’eccezione di prescrizione, considerando come dies a quo del relativo termine quinquennale la scadenza del termine stabilito per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. La decisione è stata appellata dall’Istituto di previdenza, che ha censurato la mancata considerazione della proroga al 6 luglio 2009 dei termini stabiliti per il versamento dell’imposta. La pronuncia di primo grado meriterebbe censura anche nella parte in cui non ha individuato il dies a quo della prescrizione nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi, cui il professionista deve allegare il modello RR sezione II, con l’indicazione dei contributi a debito per l’anno d’imposta dichiarato, degli eventuali acconti pagati e dei contributi a credito portati in compensazione.
Ad ogni modo, la mancata compilazione del modello RR si atteggerebbe come occultamento doloso del debito.
La Corte d’appello territoriale ha rigettato l’appello principale e ha accolto l’appello incidentale e, per l’effetto, ha condannato l’INPS, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a rifondere alla parte appellata le spese del primo grado, onerando la parte appellante anche delle spese del secondo grado.
Alla base della decisione, la Corte ha precisato che: la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che non costituisce presupposto del credito contributivo; non rileva il differimento al 6 luglio 2009 del termine di versamento delle imposte sui redditi per i professionisti soggetti agli studi di settore, in quanto tale dilazione non si applica alla fattispecie in esame; l’Istituto, provvisto di poteri ispettivi, non si trova nell’impossibilità di far valere il diritto, che non s’identifica in un impedimento soggettivo o in un ostacolo di mero fatto, ma postula una causa giuridica che ostacoli l’esercizio del diritto; neppure si ravvisa un occultamento doloso del debito: il professionista ha riportato i redditi da lavoro autonomo nell’apposita sezione del modello unico, condotta che di per sé esclude la volontà di eludere gli obblighi di legge; l’Istituto stesso, prima del luglio 2014, non aveva affermato alcun obbligo d’iscriversi alla Gestione separata per i professionisti che fossero in posizione analoga a quella del ricorrente; è fondato l’appello incidentale di quest’ultimo in favore del quale devono essere liquidate le spese del primo grado: in tema di prescrizione, gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità erano già univoci.
L’Inps impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello. Secondo l’Istituto avrebbe errato la Corte d’appello nell’escludere la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito, nel caso di omessa compilazione del quadro RR, «adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco».
Solo la compilazione del quadro RR avrebbe consentito all’INPS di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, assoggettato all’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata. Il professionista, omettendo di compilare il quadro RR, avrebbe violato un obbligo di legge, volto a tutelare «interessi di carattere pubblicistico», e avrebbe determinato non una mera difficoltà di accertamento, ma l’impossibilità materiale dell’Istituto di avere cognizione dei dati occultati.
Anche il semplice mendacio su dati che la legge impone di dichiarare sarebbe sufficiente a integrare il dolo. L’INPS invoca, a tale riguardo, «una presunzione di occultamento», che spetterebbe al lavoratore autonomo superare.
Ad avviso del ricorrente, nessuna prescrizione, pertanto, si sarebbe compiuta.
Ebbene, il ricorso è fondato. La questione concerne il tema della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, sul quale sono oramai costanti gli orientamenti di questa Corte, che devono essere anche in questa sede ribaditi. La prescrizione decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria».
Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».
I termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

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Sicurezza sul lavoro: con il bando Bit l’Inail finanzia l’innovazione tecnologica

11 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con il Bando Bit, l’INAIL mette a disposizione dei datori di lavoro due milioni di euro per sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla riduzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico o al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Comunicato 7 novembre 2022).

L’obiettivo del Bando Bit è sostenere la ricerca e l’innovazione applicata alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, attraverso il trasferimento di know how e competenze professionali avanzate in campo tecnologico, favorendo i processi di transizione ecologica e digitale, ripresa e crescita del sistema produttivo nazionale.
L’iniziativa, promossa da INAIL insieme al Centro di competenza ad alta specializzazione nella robotica avanzata e nelle tecnologie digitali abilitanti “Advanced Robotics and enabling digital TEchnologies & Systems 4.0” – cd. “Artes 4.0” (di cui l’Inail è socio fondatore), è rivolta a Start up, Microimprese, Pmi e grandi imprese con stabile organizzazione in Italia.
L’Istituto ha stanziato complessivamente 2 milioni di euro per sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla riduzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico o al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Spese finanziabili

I fondi sono erogati sotto forma di contributo nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per ciascun progetto ammesso, per un importo minimo non inferiore a 100mila euro e un importo massimo fino a 140mila euro.
L’assegnazione dei fondi avverrà sulla base di una graduatoria di merito, al termine di una procedura di selezione articolata in due fasi, dedicate alla verifica di ammissibilità delle domande e alla loro valutazione tecnico-scientifica.
Le domande di finanziamento possono essere trasmesse dal 7 novembre 2022, fino al 16 gennaio 2023 attraverso:
– la pagina dedicata sul sito di Artes 4.0;
– la sezione dedicata del portale INAIL;
– sulla piattaforma online della rete italiana dei competence center.

Progetti ammissibili

Per essere ammessi alla selezione, i progetti devono rientrare integralmente in una delle seguenti categorie previste dal Regolamento della Commissione europea n. 651/2014 sugli aiuti di Stato:
– aiuti ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
– aiuti all’innovazione a favore delle PMI;
– aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione.
I progetti devono includere un piano di intervento concreto e dettagliato, con un’esposizione chiara dei benefici attesi nell’ambito della prevenzione e del contrasto degli infortuni e delle malattie professionali.
Le soluzioni progettate dovranno avere un livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level – TRL) compreso tra TRL 5, che indica una tecnologia convalidata in ambiente (industrialmente) rilevante, e TRL 8, equivalente a un sistema completo e qualificato.
I progetti, inoltre, dovranno prevedere il ricorso alle competenze e alle strumentazioni di Artes 4.0 nella misura non inferiore al 20 per cento delle spese ammissibili a copertura di servizi di ricerca contrattuale, consulenza tecnologica e supporto all’innovazione.

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CCNL Distribuzione cooperativa: versamento al Fondo Coopersalute

11 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

  Il termine per il versamenti della quota al Fondo Coopersalute del mese di ottobre per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa è il 28 novembre 2022

 

Il Fondo Coopersalute ha lo scopo di garantire trattamenti di assistenza sanitaria integrativa a tutti i dipendenti assunti nelle imprese che applicano il CCNL della distribuzione cooperativa e regolarmente iscritti al Fondo.
Il Fondo evidenzia che le comunicazioni relative al mese di ottobre 2022 potranno essere effettuate fino a venerdì 25 novembre 2022. I versamenti delle quote dovranno essere effettuati entro lunedì 28 novembre 2022.
Inoltre, lo stesso ricorda che per il finanziamento del Fondo Coopersalute è dovuto un contributo a carico dell’impresa, pari a:
– per il personale assunto a tempo pieno e a tempo parziale, 11,00 euro mensili per ciascun iscritto;
– una quota una tantum di iscrizione, per ogni iscritto, pari a 30,00 euro per ciascun iscritto.
Sono iscritti al Fondo Coopersalute anche i lavoratori dipendenti da aziende del settore della distribuzione cooperativa, assunti con contratto di apprendistato, sia a tempo pieno che a tempo parziale

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ITS Academy: definite le istruzioni per il credito d’imposta

11 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di attuazione delle agevolazioni dirette agli iscritti dei percorsi formativi e dei “benefattori” che finanziano gli istituti (Agenzia Entrate – provvedimento 10 novembre 2022 n. 414366).

Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell’art. 17, DLgs n. 241/1997; inoltre, lo stesso credito non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del cit. art. 17.
L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d’imposta successivi.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
– il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
– con successiva risoluzione è istituito il relativo codice tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Agli iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy è riconosciuta la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, il relativo periodo di frequenza.
Ai predetti iscritti è altresì riconosciuta, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, la detraibilità, ai fini Irpef, delle rette per la frequenza dei percorsi formativi in base a quanto previsto dall’art. 15, co. 1, lett. e) del Tuir, nonché delle erogazioni liberali in favore degli ITS Academy.
La detraibilità delle rette per la frequenza dei percorsi formativi e delle erogazioni liberali in favore degli ITS Academy è riconosciuta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, DLgs n. 241/1997.

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Sospensione riscossione: non idoneità del decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare

11 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Forniti chiarimenti in merito ai corretti strumenti amministrativi a disposizione del contribuente tornato in bonis a seguito dell’omologazione e dell’esecuzione di una procedura di concordato fallimentare, al fine di stimolare l’Agenzia delle entrate, quale ente creditore, e l’Agenzia delle entrate – Riscossione, quale Agente della riscossione, ad adeguarsi alle pronunce giudiziali emesse in sede fallimentare, con specifico riferimento agli effetti di cui all’art. 135 L.F (Agenzia delle entrate – Risposta 10 novembre 2022, n. 6).

Il decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare non annulla, né sospende, il titolo che fonda il credito erariale (o la relativa cartella), ma eventualmente ne riduce solo l’esigibilità; pertanto, deve negarsi che lo stesso possa rientrare tra le cause di sospensione della riscossione ex articolo 1, commi 537 e ss. della legge n. 228 del 2012 e sia quindi idoneo ad attivare la relativa procedura.
Ciò non significa, tuttavia, che tale decreto sia ininfluente per gli Uffici dell’Agenzia delle entrate o per l’ente della riscossione, i quali sono ovviamente tenuti al rispetto delle norme e dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Agli Uffici e all’ente della riscossione si impone dunque di agire in conformità all’articolo 135 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“legge fallimentare” o “L.F.”), secondo cui il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso. Ove ciò non avvenga per un qualsiasi motivo, i contribuenti, ferma la tutela giurisdizionale dei propri diritti, potranno comunque rivolgersi all’Amministrazione finanziaria ex articolo 2- quater (“Autotutela”) del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 – convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 – per l’annullamento o la revoca degli atti posti in essere in contrasto con la richiamata disposizione della legge fallimentare.

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Il CDM approva il Decreto legge Aiuti quater

11 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il decreto approvato dal Governo contiene misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (Consiglio dei Ministri – comunicato 11 novembre 2022, n. 4)

Benefit aziendali esentasse
Si tratta di una misura di welfare aziendale che punta a incrementare gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas).

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022
Con uno stanziamento di 3,4 miliardi di euro, si proroga fino al 31 dicembre 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese e delle attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
ConferSi innalza per il 2022 il tetto dell’esenzione fiscale dei cosiddetti “fringe benefit” aziendali, fino a 3mila euro.
Le aliquote potenziate del credito di imposta sono 40 per cento per le imprese energivore e gasivore e 30 per cento per imprese piccole che usano energia con potenza a partire dai 4,5 kW.

Disposizioni in materia di accise e d’imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti
Si stanziano 1,3 miliardi di euro per la proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 dello sconto fiscale sulle accise della benzina e del diesel, che conferma il taglio di 30,5 centesimi al litro (considerato anche l’effetto sull’Iva). Per il GPL lo sconto vale 8 centesimi di euro ogni kg, che sale a circa 10 centesimi considerando l’impatto sull’Iva.

Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette
Per fronteggiare l’incremento dei costi dell’energia, le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura, SACE S.p.a. è autorizzata a concedere una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia. La garanzia è rilasciata a condizione che l’impresa non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni negli anni per i quali si richiede la rateizzazione, sia per sé stessa che per quelle del medesimo gruppo.

Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento
Si stanziano 80 milioni di euro per la concessione di un credito d’imposta agli esercenti per la trasmissione della fattura telematica all’Agenzia delle entrate. Il contributo è pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato.

Tetto al contante
Dal 1° gennaio 2023 la soglia massima per il pagamento in contanti passa da 1.000 a 5.000 euro.

Superbonus
Si anticipa la rimodulazione al 90 per cento per le spese sostenute nel 2023 per i condomini e si introduce la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzati in base al quoziente familiare). Il superbonus si applica invece al 110 per cento fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.

Esenzioni in materia di imposte
Per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività.

Esenzione imposta di bollo emergenze
Si introduce una disposizione che prevede, a regime, l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, aiuti o sovvenzioni, comunque denominati, a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

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L’esperienza del lavoratore non esclude gli obblighi di formazione in materia di sicurezza

11 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il personale bagaglio di conoscenza del lavoratore non può sostituirsi all’attività di formazione alla quale è tenuto il datore di lavoro. Tale il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 19 ottobre 2022, n. 39489.

Il legale rappresentante di una società veniva condannato per il reato di omicidio colposo ai danni di un lavoratore, con mansioni di caposquadra, deceduto in conseguenza di un infortunio avvenuto all’interno del cantiere in cui la società operava.
I giudici d’appello avevano, in particolare, imputato al datore di lavoro omessa formazione e informazione del lavoratore deceduto circa i rischi connessi alla lavorazione da eseguirsi.

La Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto dal datore, ha confermato la sentenza impugnata, osservando che la parte datoriale risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte. Ne consegue che, qualora egli non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore, nel caso in cui l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento.

Il Collegio ha, altresì, rilevato che, in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, atteso che esso non si identifica e tanto meno vale a surrogare le attività di informazione e di formazione previste dalla legge.

Secondo quanto ribadito dalla Corte, con riguardo all’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore, la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
Di contro, nel caso di specie, il giudice del gravame aveva correttamente evidenziato che la condotta del lavoratore non era imprevedibile proprio in relazione alla mancata formazione e informazione dello stesso sui rischi specifici connessi all’impiego di un macchinario diverso da quello contemplato nel POS. Ciò posto, nessun rischio eccentrico poteva dirsi imprevedibilmente introdotto dal lavoratore nella fattispecie, configurandosi la sua condotta quale diretta e prevedibile conseguenza della mancanza conoscitiva sui rischi connessi alla lavorazione, nel corso della quale è avvenuto l’infortunio.

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Esonero contributivo post maternità per lavoratrici madri: chiarimenti

10 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inps fornisce chiarimenti sulle modalità di riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità (Messaggio 09 novembre 2022, n. 4042).

In via sperimentale per l’anno 2022, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50 per cento, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
In proposito l’Inps ha chiarito, tra l’altro, che l’agevolazione spetta anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo il periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (Circolare n. 102/2022).
Con il Messaggio n. 4042/2022, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti riguardo alla decorrenza del beneficio, all’imponibile oggetto di sgravio, alla compatibilità con altre agevolazioni e alla portabilità dell’esonero.

Decorrenza dell’esonero

L’esonero è applicabile a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Le eventuali cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti della decorrenza dell’esonero, a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.
Viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero. Pertanto, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e – successivamente al rientro – si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa ha diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.

Imponibile oggetto di sgravio

L’esonero contributivo si calcola a decorrere dalla data di rientro effettivo.
L’imponibile riferito ai giorni antecedenti il rientro non dovrà essere considerato, viceversa, dal giorno del rientro l’imponibile dovrà essere integralmente considerato.
Ai fini della determinazione dell’imponibile oggetto di sgravio, in relazione all’ultimo mese di fruizione dello stesso, nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, si dovrà considerare il solo periodo fino alla data in cui termina la fruizione dell’esonero.
Pertanto i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione.
Ulteriormente, nelle ipotesi di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge.
La determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro nel posto di lavoro inframensile, dovrà essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro.
Ad ogni modo, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio in trattazione, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro.

Compatibilità con altre agevolazioni

L’esonero è cumulabile:
– con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;
– con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per IVS a carico del lavoratore, previsto per l’anno 2022 (0,8 + 1,2 per cento). La cumulabilità opera sull’intero ammontare della contribuzione a carico del dipendente. Ciò significa che laddove sia già stata applicata la riduzione del 50 per cento della quota a carico della lavoratrice madre, l’esonero IVS può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta. Analogamente, laddove sia già stato applicato l’esonero IVS, la riduzione del 50 per cento della quota a carico della lavoratrice madre può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.

Portabilità dell’esonero

Laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:
(1) nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto;
(2) nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.

Nell’ipotesi in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice – poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione.

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