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CIRL Alimentari Artigianato Abruzzo: sottoscritto il primo contratto

22 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra le novità riconosciuto l’elemento economico regionale

Nei giorno scorsi è stato firmato dalle confederazioni regionali di Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai e dei sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil il contratto integrativo regionale Alimentari e Panificazione artigianale, che riguarda circa 3mila lavoratori delle aziende artigiane operanti in Abruzzo del settore Alimentare; delle aziende non artigiane fino a 15 dipendenti del settore alimentare; delle aziende non artigiane che producono e somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione e delle aziende del settore della Panificazione.
A livello economico, è prevista l’erogazione di un importo mensile dell’elemento economico regionale (EER), da calcolare sui minimi retributivi contrattuali comprensivi di contingenza, così suddivisi:
– 2% a decorrere dal 1° giugno 2025;
– 2,30% per il 2026 a decorrere dal 1° gennaio 2026;
– 2,50% per il 2027 a decorrere dal 1° gennaio 2027.
A livello normativo, viene data particolare attenzione alla formazione professionale, alla prevenzione, sicurezza nell’ambiente di lavoro ed alla lotta sulla violenza, molestie e discriminazioni di genere.

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Italia-Spagna: trattamento fiscale noleggio attrezzature commerciali

22 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con risposta n. 117/2025 le Entrate si occupano di chiarire il trattamento fiscale dei pagamenti effettuati da una società cooperativa italiana a una società di logistica spagnola per il noleggio di attrezzature commerciali.

L’oggetto del contratto è il noleggio di casse e pallet in plastica per il trasporto di frutta. 
Il dubbio interpretativo della cooperativa italiana riguarda se i compensi corrisposti rientrino nell’articolo 7 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia-Spagna dell’8 settembre 1977, con conseguente tassazione esclusiva in Spagna, o nell’articolo 12, che prevede l’applicazione di una ritenuta in Italia con un’aliquota massima dell’8% per i corrispettivi relativi alla concessione in uso di attrezzature commerciali.

 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che la normativa italiana prevede una ritenuta d’imposta del 30% sui compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche situate nel territorio dello Stato. Tali compensi rientrano nell’ambito dei redditi diversi, contemplati nell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, che include i redditi derivanti dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di beni mobili.

Affinché il canone di noleggio pagato a soggetti non residenti sia soggetto a imposizione in Italia, i beni noleggiati devono trovarsi nel territorio italiano, come previsto anche dall’articolo 23, comma 1, lettera f) del TUIR.
Sul piano convenzionale, i corrispettivi per la concessione in uso di beni mobili rientrano nell’articolo 12 del Trattato, che al paragrafo 3 definisce i “canoni” come i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Tale articolo stabilisce che i canoni corrisposti da un residente di uno Stato a un residente dell’altro Stato sono tassati in quest’ultimo Stato. Tuttavia, lo Stato del pagatore può tassare i canoni a monte, rispettando i limiti previsti, con un’aliquota massima dell’8% dell’ammontare lordo dei canoni.

 

Nel caso di specie, trattandosi di corrispettivi per la concessione in uso di attrezzature commerciali, rientrano nella definizione di “canoni” sia per la normativa interna (articoli 25 del D.P.R. n. 600/1973 e 67, comma 1, lettera h) del TUIR) sia a livello convenzionale (articolo 12 della Convenzione).

Nell specifico, la cooperativa corrisponde i canoni per la locazione delle casse e dei pallet che riempie in Italia con prodotti destinati alla spedizione in Spagna. Pertanto, risulta integrato il requisito di territorialità in Italia. Tuttavia, in presenza dei presupposti di applicazione del Trattato internazionale, la ritenuta può essere effettuata con l’aliquota ridotta dell’8% prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione. 

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Esonero giovani under 36: al via la campagna su finanziamento UE

18 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Avviata la comunicazione alle aziende e ai lavoratori beneficiari sull’utilizzo dei fondi europei (INPS, comunicato 15 aprile 2025).

Nel biennio 2021-2022 (disciplinato dalla Legge di bilancio 2021), è stato cofinanziato dal Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (PON SPAO) con risorse FSE-REACT EU, l’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36. 

La Legge di bilancio 2021 aveva previsto, infatti, il concorso al finanziamento di tali misure per mezzo delle risorse del Programma “Next Generation EU”.

A seguito di una specifica attività di audit, la Commissione europea ha rilevato la necessità, in ipotesi di cofinanziamento, di un’adeguata informazione rivolta ai destinatari finali del beneficio in merito all’utilizzo dei finanziamenti dell’UE. Di conseguenza l’INPS, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha avviato in questi giorni un’attività di comunicazione alle aziende e, per il loro tramite, ai lavoratori (indicati quali destinatari finali del beneficio da parte della Commissione) che sono stati assunti/trasformati a tempo indeterminato negli anni 2021 e 2022. 

Con le comunicazioni inviate dall’Istituto alle aziende beneficiarie, le stesse sono state invitate a fornire una specifica informazione (tramite email o altra modalità) ai dipendenti, per i quali si è fruito della misura, dell’avvenuto finanziamento con i fondi europei (FSE-REACT EU).

L’INPS rammenta che la misura di agevolazione è stata avviata per sostenere l’occupazione e superare gli effetti della crisi causata dalla pandemia Covid-19 e le sue conseguenze sociali, nonché per promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.

 

 

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CCNL Farmacie Private: trattativa di rinnovo bloccata sulla proposta economica

18 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

A parere delle OO.SS. è inaccettabile la proposta di aumento salariale pari a 120,00 euro

Il 15 aprile 2025 le Parti sociali si sono incontrate per la trattativa di rinnovo del CCNL di settore. L’incontro era incentrato sulla proposta economica di incremento retributivo pari a 120,00 euro nel triennio. 
Data la decisione di Federfarma di mantenere l’aumento nella stessa misura di grandezza, le Organizzazioni sindacali ribadiscono che tale proposta è inaccettabile e lontana dalle richieste mosse in virtù del principio del recupero del potere di acquisto, perso nel corso degli anni sia a causa dei ritardi nel rinnovo precedente che dell’incremento dell’inflazione registrato nel biennio 2021 e 2022, successivo alla sottoscrizione del contratto precedente. 
Pertanto, viene convocato per il 7 maggio 2025 il coordinamento unitario dei delegati e delle strutture, per fare il punto complessivo della discussione contrattuale e definire le prossime iniziative al fine di spingere la parte datoriale a modificare la sua proposta economica.

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CCNL Edilizia Piccola Industria Confapi: siglato il verbale sulla parte normativa

18 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Parti Sociali hanno altresì condiviso le tabelle contenenti i nuovi minimi retributivi

Il 15 aprile 2025 le Parti Sociali Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cigl hanno sottoscritto il rinnovo della parte normativa e reso operativi i minimi retributivi previsti dall’ipotesi di accordo 24 marzo 2025. Dal 1° ottobre 2025, trova applicazione la nuova disciplina in materia di trasferta per tutto il territorio nazionale, sostituendo anche gli accordi territoriali. Viene istituita una Commissione paritetica delle Parti sociali composta da 12 componenti, inclusi i Segretari Generali e delle Organizzazioni sindacali (con il supporto della CNCE), della durata di 6 mesi per la definizione del modello di denuncia unica. 
Nell’accordo in oggetto le Parti hanno condiviso le tabelle contenenti i nuovi minimi retributivi con decorrenza:
– 1° aprile 2025;
– 1° marzo 2027.

LivelliAumenti
dall’1.4.2025
Minimi
dall’1.4.2025
Aumenti
dall’1.3.2027
Minimi
dall’1.3.2027
VII200,002.175,96150,002.325,96
VI180,001.958,36135,002.093,36
V150,001.631,98112,501.744,48
IV140,001.523,17105,001.628,17
III130,001.414,3897,501.511,88
II117,001.272,9487,751.360,69
I100,001.087,9975,001.162,99

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Modalità operative per attestazione requisiti e garanzia dei rappresentanti fiscali

18 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 apile 2025, n. 186368).

I soggetti che intendono assumere o che già operano come rappresentanti fiscali sono tenuti a presentare un’apposita dichiarazione che attesti il possesso di specifici requisiti e, in base al numero dei soggetti rappresentati, a prestare un’idonea garanzia.

La dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attesta di:

  • non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
  • non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
  • non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
  • non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

La dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale, presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
Nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel modello di dichiarazione IVA. In caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti, invece, la dichiarazione deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione della dichiarazione IVA.

In mancanza di presentazione della dichiarazione, la partita IVA del rappresentato viene cessata d’ufficio.

I soggetti obbligati devono prestare un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione IVA con cui vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale, prestata sotto forma di:
– cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
– polizza fideiussoria;
– fideiussione bancaria rilasciate ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

 

Il valore massimale minimo della garanzia varia in base al numero dei soggetti rappresentati:

  • 30.000 euro per 2-9 soggetti;
  • 100.000 euro per 10-50 soggetti;
  • 300.000 euro per 51-100 soggetti;
  • 1.000.000 euro per 101-1000 soggetti;
  • 2.000.000 euro per più di 1000 soggetti.

I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione dei requisiti. In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati che comporti il passaggio a una fascia superiore, il rappresentante fiscale deve prestare una nuova garanzia con il nuovo valore massimale minimo.
La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a 48 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale competente.

Dalla data della comunicazione di esito positivo sulla garanzia, e ferma restando la presentazione della dichiarazione dei requisiti, il soggetto è abilitato ad operare come rappresentante fiscale per il numero di soggetti corrispondente alla fascia della garanzia prestata.

I soggetti che invece già operano come rappresentanti fiscali, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, devono presentare la dichiarazione dei requisiti soggettivi e, se richiesto in base al numero di rappresentati, prestare la garanzia.
In caso di inadempimento entro il termine, l’Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati tramite PEC o raccomandata A/R. A partire dalla ricezione di tale comunicazione, decorre un ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il rappresentante fiscale ha la possibilità di presentare la dichiarazione e prestare la garanzia per mantenere il proprio ruolo. Alla scadenza di questo ulteriore termine, in assenza della documentazione richiesta, viene effettuata la cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.

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CCNL Energia e Petrolio: siglata l’intesa

18 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto un aumento complessivo di 330,00 euro

Nei giorni scorsi è stato sottoscritta da Confindustria Energia e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil l’accordo per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori del settore dell’ Energia e del Petrolio relativamente al triennio 2025-2027.
A livello economico è previsto un aumento complessivo sul TEC di 330,00 euro, così suddivisi:
– 134,00 euro come recupero inflativo (100,0 euro sui minimi da gennaio 2025 e 34,00 euro da marzo 2025 sull’EDR);
– da dicembre 2025 30,00 euro sui minimi;
–  da gennaio 2026 20,00 euro sui minimi e 7,00 euro sull’EDR;
– da luglio 2026 55,00 euro;
– da luglio 2027 65,00 euro.
Per quanto riguarda il welfare contrattuale sono stati previsti 5,00 euro aggiuntivi,  destinati al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Fasie. 
Previste, inoltre, maggiori tutele a livello normativo, come il non conteggio del periodo di comporto per coloro affetti da malattie oncologiche e degenerative e per i lavoratori il passaggio a cinque giorni in più di ferie dopo 5  anni di anzianità e dal 1° gennaio 2028 dopo 3 anni.

 

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Bonus nuovi nati 2025: apertura del servizio per la presentazione delle domande

17 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le istanze possono essere inviate a partire da oggi (INPS, messaggio 16 aprile 2025, n. 1303).

A seguito della recente circolare n. 76/2025, l’INPS comunica il rilascio, dal 17 aprile 2025, del servizio “Bonus nuovi nati” per la presentazione delle relative domande.

Il servizio è accessibile sul sito dell’Istituto utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”; una volta autenticati è sufficiente selezionare la prestazione “Bonus nuovi nati”.

La domanda può essere presentata anche tramite il Contact center multicanale o gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

L’INPS ha anche segnalato che con successivo messaggio sarà comunicata l’apertura del servizio per la presentazione delle domande sull’app INPS mobile.

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CCNL Forestali: apertura della trattativa per il rinnovo

17 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Al via il tavolo negoziale per il rinnovo del contratto nazionale che interessa i 60 mila lavoratori del settore idraulico – forestale e idraulico – agraria

Il 15 aprile 2025 le Parti sociali Confcooperative Fedagripesca, Confcooperative Lavoro e servizi, Legacoop Agrolimentare, Agci Agritl, Federforeste e Uncem si sono incontrati per iniziare la trattativa di rinnovo del CCNL di settore scaduto a dicembre 2024. 
Durante il confronto, sono stati illustrati i contenuti della piattaforma rivendicativa incentrata  su salario, formazione, sicurezza, valorizzazione della professionalità degli operai forestali e conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 
Inoltre, le Organizzazioni sindacali hanno proposto la definizione di un calendario di incontri a breve termine per giungere quanto prima al rinnovo del contratto, ottenendo, congiuntamente alle controparti, di stabilire già due ulteriori incontri di confronto tecnico, che si terranno nel mese di maggio. 

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Imposta successioni e donazioni: autoliquidazione, semplificazione, coacervo e sanzioni

17 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni operative agli uffici in merito alle principali novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni introdotte da diversi decreti legislativi e leggi, in particolare: ilD.Lgs. n. 139/2024, la legge n. 104/2024 e il D.Lgs. n. 87/2024 (Agenzia delle entrate, circolare 16 aprile 2025, n. 3/E).

Le novità introdotte derivano dalla delega al Governo contenuta nell’articolo 10 della Legge n. 111/2023, finalizzata a una razionalizzazione della disciplina, tra cui l’imposta sulle successioni e donazioni.

Nello specifico il decreto delegato ha modificato l’articolo 1 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), relativamente all’oggetto dell’imposta che ora comprende, oltre ai trasferimenti per successione a causa di morte o per donazione, anche i trasferimenti di beni e diritti «a titolo gratuito» e quelli «derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione». L’imposta non si applica alle liberalità d’uso di cui all’articolo 770, comma 2, del Codice civile, alle spese non soggette a collazione (articolo 742 del Codice civile) e alle donazioni di modico valore (articolo 783 del Codice civile).

Per quanto riguarda l’ufficio competente per l’applicazione dell’imposta di successione, è ora competente l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto. Se il defunto era residente all’estero, è competente l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia. Se l’ultima residenza non è nota, è competente l’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma.

Resta ferma la competenza per l’imposta sulle donazioni, determinata secondo le disposizioni relative all’imposta di registro .

 

Una delle maggiori novità è l’introduzione del principio di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni.

Secondo la nuova formulazione dell’articolo 27, comma 2, del TUS, l’imposta «è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell’articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’articolo 28, comma 6».
Lo stesso articolo 27, definisce:

  • imposta principale sia quella autoliquidata dai soggetti obbligati, sia quella liquidata dall’ufficio a seguito del controllo della regolarità dell’autoliquidazione;
  • imposta complementare la maggiore imposta liquidata dall’ufficio in base ad accertamenti.

La definizione di “imposta suppletiva” è stata eliminata.
I soggetti obbligati devono autoliquidare l’imposta applicando gli stessi criteri utilizzati dagli uffici precedentemente.

L’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “1539” per il versamento dell’imposta autoliquidata tramite modello F24.

Qualora l’ufficio rilevi una maggiore imposta principale dovuta, notifica un avviso di liquidazione entro due anni dalla presentazione della dichiarazione di successione, invitando il contribuente al pagamento della maggiore imposta, della sanzione amministrativa (ridotta a un terzo se il pagamento avviene entro 60 giorni) e degli interessi. Il pagamento dell’imposta autoliquidata deve avvenire entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione. È possibile richiedere la dilazione del pagamento in rate trimestrali (in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali), a condizione che sia versato almeno il 20% entro il termine previsto e l’importo non sia inferiore a 1.000 euro. In caso di presenza di beni immobili e diritti reali, devono essere liquidate e versate anche le imposte ipotecaria e catastale, di bollo e le tasse per i servizi ipotecari e catastali. Il codice tributo per queste tasse è stato ridenominato “1532”.

 

L’articolo 48 del TUS è stato integrato con un nuovo comma 4-bis che introduce una deroga al precedente comma 4. Le banche e gli altri intermediari finanziari devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, anche prima della presentazione della dichiarazione, quando a richiederlo sia l’unico erede di età non superiore a ventisei anni. Questo vale anche in presenza di altri chiamati all’eredità che abbiano rinunciato. Il requisito anagrafico si considera soddisfatto se il richiedente non ha ancora compiuto 26 anni o li ha compiuti il giorno della richiesta. Questa possibilità è consentita se l’asse ereditario comprende beni immobili, e nei limiti delle somme necessarie al pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo. Lo svincolo è ammesso solo per queste specifiche imposte, non estendendosi all’imposta di successione o ad altri tributi.

 

Il nuovo articolo 7 del TUS riporta le aliquote e le franchigie dell’imposta sulle successioni di cui all’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262/2006.
Analogamente, l’articolo 56 del TUS riporta le stesse aliquote e franchigie per l’imposta di donazione, originariamente stabilite dall’articolo 2, comma 49, del D.L. n. 262/2006.

 

L’articolo 28 del TUS è stato modificato, prevedendo che la dichiarazione di successione sia presentata telematicamente secondo modalità stabilite dall’Agenzia delle entrate. I soggetti non residenti possono ancora spedire la dichiarazione mediante raccomandata (o mezzo equivalente), con la data di spedizione coincidente con quella di presentazione.
Tra i soggetti obbligati alla presentazione rientrano espressamente anche i trustee, in caso di trust testamentario, con il termine di dodici mesi decorrente dalla data in cui hanno avuto notizia legale della nomina. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su apposito modello approvato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante.

 

Il decreto delegato modifica, inoltre, la disciplina stabilita dall’articolo 22, comma 2, del TUS in materia di deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi. Tali debiti sono deducibili se gli importi sono stati impiegati per:

  • l’acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione o di beni distrutti/perduti per causa non imputabile al defunto;

  • l’estinzione di debiti tributari e debiti risultanti da atti con data certa anteriore di almeno sei mesi;

  • spese di mantenimento e spese mediche/chirurgiche sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico, con limiti mensili specifici (€ 516 per il defunto e € 258 per ogni familiare a carico, computando solo i mesi interi).

Queste disposizioni non si applicano ai debiti contratti, operazioni fatte e assegni emessi nell’esercizio di imprese o professioni. Il debito e le spese devono essere comprovati da idonea documentazione.

 

L’articolo 56-bis del TUS è stato modificato riguardo all’accertamento delle liberalità indirette. L’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni può essere effettuato esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. A queste liberalità si applica l’aliquota dell’8% per la parte eccedente l’eventuale franchigia di cui all’articolo 56 del TUS. La registrazione delle liberalità indirette può avvenire anche volontariamente, applicando in tal caso le aliquote e le franchigie previste dall’articolo 56 del TUS.

 

La novella normativa interviene anche sull’articolo 57, comma 1, del TUS, prevedendo che, ai soli fini delle franchigie di cui all’articolo 56, il valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante al donatario sia sommato idealmente al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti oggetto della donazione. Dal coacervo donativo vanno escluse le donazioni effettuate tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006.

L’articolo 8, comma 4, del TUS (coacervo successorio) è stato espressamente abrogato.

 

L’Agenzia ricorda che la nuova «Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali» allegata al TUIC è efficace dal 1° gennaio 2025 per tutte le richieste di servizi presentate da tale data.

 

L’articolo 7 della legge n. 104/2024 ha introdotto il comma 5-bis nell’articolo 36 del TUS, prevedendo un esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale, per i beneficiari di trasferimenti non soggetti a tali imposte ai sensi dell’articolo 3 del TUS e dell’articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore. Tale esonero si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea per il regime fiscale del Terzo settore.

 

Infine, l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 87/2024 ha modificato l’ammontare delle sanzioni per violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione commesse a partire dal 1° settembre 2024.

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