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UNEBA: Accordo regionale Lombardia

1 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

Firmato il 24/2/2022, tra UNEBA Lombardia e FISASCAT-CISL, CISL-FP, CGIL-FP, UILTUCS, UIL-FP, l’accordo regionale su: tempi di vestizione, E.G.R. e anticipazione su futuri aumenti contrattuali

Tempi di vestizione
In relazione a quanto previsto dall’art. 28 del CCNL che rinvia alla contrattazione di secondo livello la quantificazione dei tempi di vestizione, le parti convengono quanto segue:

– sono 15 i minuti a turno di lavoro, quale riconoscimento dei tempi di vestizione e svestizione, con riferimento alle divise ed agli indumenti di servizio che il lavoratore è tenuto ad indossare/svestire all’interno dei locali dell’ente per lo svolgimento delle proprie mansioni. Il tempo di vestizione/svestizione dovrà contemperare il mantenimento dei livelli assistenziali, salvaguardare i carichi di lavoro e consentire il regolare passaggio delle consegne;
– sono fatti salvi gli accordi aziendali comunque già raggiunti sull’argomento alla data di sottoscrizione dell’accordo (24/2/2022);
– il presente accordo entra in vigore dal mese successivo alla data di sottoscrizione.

Elemento di Garanzia art. 43 CCNL Uneba 2017-2019
Le parti, nella loro piena autonomia negoziale, in relazione alle previsioni dell’art. 43 del CCNL UNEBA, statuiscono la seguente regolamentazione che assorbe e sostituisce quanto ivi previsto con specifico riguardo all’elemento di garanzia ed alle quote A e B.
In particolare viene riconosciuta a titolo di welfare contrattuale a favore di lavoratrici e lavoratori una somma pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) annui, da proporzionarsi in caso di orario di lavoro a tempo parziale o tempo determinato, in ogni caso, pro quota a dodicesimi in caso di assunzione inframensili e/o infra-annuali (in tal caso, saranno considerate mese intero le frazioni pari ad almeno quindici giorni di calendario).
Tale misura sarà attuata dagli enti datori di lavoro attraverso la consegna di buoni telematici e/o cartacei rappresentativi di beni e servizi di cui all’art. 51, comma 3, ultimo periodo del D.P.R. n. 917/1986 che saranno consegnati alle lavoratrici/lavoratori entro il 10 Aprile;
Entro la mensilità del mese di Novembre, alle lavoratrici e lavoratori sarà erogato annualmente un importo lordo pari ad euro 170,00 suddivisibili eventualmente in massimo due quote, fermo restando il proporzionamento in caso di orario di lavoro a tempo parziale e/o tempo determinato, in ogni caso, pro quota a dodicesimi in caso di assunzione inframensili e/o infra-annuali (in tal caso, saranno considerate mese Intero le frazioni pari ad almeno quindici giorni di calendario).
Nella determinazione di tale ammontare, si è già tenuto conto dell’incidenza su tutti gli istituti differiti.
Le parti si danno reciprocamente atto che la presente intesa, nella sua globalità, integra l’attuazione di quanto rappresentato dall’art. 43 del CCNL UNEBA, con particolare riferimento all’elemento di garanzia, ivi comprese le quote A e B. Resta inteso che il presente punto 2., come previsto dal CCNL, decadrà automaticamente a far data dalla sottoscrizione del prossimo rinnovo contrattuale.

Acconto CIRL 2022
Le parti sono impegnate a proseguire le trattative finalizzate al rinnovo dei contratto integrativo regionale e, al riguardo, a riprova delle loro intenzioni, convengono che, con la busta paga di Giugno 2022, alle lavoratrici e ai lavoratori sarà erogato un importo a titolo di acconto, pari ad euro 30,00 lordi, da proporzionarsi In caso di orario di lavoro a tempo parziale o tempo determinato, in ogni caso, pro quota a dodicesimi In caso di assunzione/cessazione inframensili e/o infra-annuali (in tal caso, saranno considerate mese intero le frazioni pari ad almeno quindici giorni di calendario).
Nella determinazione di tale ammontare, si è già tenuto conto dell’incidenza su tutti gli istituti differiti.
Le parti medesime convengono che di tale somma si terrà conto, quale anticipo, nel rinnovo del contratto regionale.

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Dal 1° marzo via libera al “bonus internet per le imprese”

1 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica l’attivazione del Piano voucher per la connettività a internet ultraveloce, che consente alle imprese di beneficiare di un contributo fino a 2.500 euro per l’attivazione di servizi a banda ultra larga. (Comunicato 28 febbraio 2022).

Dalle ore 12 del 1° marzo 2022 parte il “piano voucher connettività per le imprese”, che consente l’accesso ad un contributo statale per l’attivazione dei servizi a banda ultralarga da parte delle imprese.
Il contributo previsto dal piano voucher (detto anche “bonus internet”) va da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per l’attivazione di servizi di connettività da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s.
L’intervento rientra nell’ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga ed è anche tra le priorità indicate nel PNRR.

La richiesta del contributo deve essere fatta dalle imprese interessate direttamente agli operatori di telecomunicazioni accreditati sul portale dedicato all’incentivo.

La realizzazione dell’intervento e la gestione del beneficio e delle risorse sono affidati alla società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, Infratel Italia SpA. Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 608.238.104,00 euro.

Il voucher è destinato alle imprese presenti sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, di dimensione micro, piccola e media.
Ciascun beneficiario, identificato con una Partita IVA/Codice Fiscale impresa, può ottenere un solo voucher, anche se ha più sedi.
La misura prevede l’erogazione di un contributo variabile in considerazione delle diverse caratteristiche di connettività e in presenza di step change (inteso quale incremento della velocità di connessione) rispetto al livello di connettività eventualmente già disponibile presso la sede dell’impresa, realizzato con qualsiasi tecnologia che soddisfi le prestazioni richieste.
In particolare, sono previste quattro diverse tipologie di voucher, a seconda dei parametri prestazionali (velocità massima in download e banda minima garantita) relativi all’offerta attivata:
– Voucher A1, previsto per contratti con velocità max in download 30 Mbit/s < V < 300 Mbit/s, pari a 300 euro, con una durata di 18 mesi;
– Voucher A2, previsto per contratti con velocità max in download 300 Mbit/s < V < 1 Gbit/s, pari a 300 euro (+ 500 euro con V=1 Gbit/s), con una durata di 18 mesi;
– Voucher A3, previsto per contratti con velocità max in download 300 Mbit/s < V < 1 Gbit/s e banda minima garantita > 30 Mbit/s, pari a 500 euro (+ 500 euro con V=1 Gbit/s), con una durata di 18 mesi;
– Voucher A4, previsto per contratti con velocità max in download V > 1 Gbit/s e banda minima garantita > 100 Mbit/s, pari a 2.000 euro + 500 euro, con una durata di 24 mesi.

Per partecipare al piano voucher connettività, gli operatori di telecomunicazioni devono preventivamente registrarsi sul portale dedicato, attivato appositamente da Infratel Italia. Gli operatori già accreditati per la precedente fase 1 del Piano Voucher, destinata alle famiglie con fascia di ISEE fino a 20 mila euro, sono automaticamente accreditati per la nuova fase destinata alle imprese, dopo la sottoscrizione della nuova Convenzione con Infratel Italia e la dimostrazione di essere in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli operatori accreditati.
Il Piano Voucher per le imprese avrà durata fino a esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2022. La durata può essere prorogata per un ulteriore anno, previa disponibilità di risorse e a seguito di valutazione da parte della Commissione europea.

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Ebitemp: modalità adottate per l’Assegno Unico Universale

1 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Ebitemp, ente bilaterale per il lavoro temporaneo, comunica l’adozione, in via transitoria del regolamento attuale delle prestazioni nonostante l’introduzione dell’Assegno Unico Universale

A fronte dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale a decorrere dal 1 marzo 2022, l’Ente comunica che continuerà ad adottare in via transitoria il regolamento attuale delle prestazioni (contributo per l’acquisto di libri e materiale didattico per figli o minori sotto tutela, contributo per l’acquisto di materiale informatico per dad figli per covid-19, invalidità al 100% e per le prestazioni della tutela sanitaria rivolte ai familiari a carico) in merito ai carichi fiscali dei figli indicando al/lla lavoratore/rice di prendere a riferimento per il 2022 la percentuale di detrazione per carichi di famiglia dichiarata al datore di lavoro per i mesi di gennaio/febbraio 2022.
L’ente, inoltre, ha comunicato che, in merito alle presentazione straordinarie legate all’emergenza Covid-19,  è stata raggiunta la soglia del 70% del plafond di spesa disponibile per le prestazioni Covid relative alla Tutela Sanitaria (Ricoveri ospedalieri per Covid-19; Riabilitazione respiratoria per Covid-19; Sussidio per casi isolamento/quarantena dovuti al Covid-19 non coperti da contratto e previdenza/assistenza).In virtù di tanto, quindi, comunica che non potrà garantire l’accoglimento di tutte le richieste pervenute in data successiva al 24/2/2022.
Resta in ogni caso fermo il principio secondo cui le istanze saranno evase nel rigoroso rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle stesse.

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Il via alla procedura informatica Bando Isi 2021

1 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con comunicato Inail del 28 febbraio 2022 sono state pubblicate le date di apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande relative al bando Isi 2021.

Sulla pagina informativa del Bando Isi 2021 è stato aggiornato il calendario con le date relative alla fase di compilazione online delle domande.
Dal 2 maggio e fino al 16 giugno 2022, le imprese possono accedere alla procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione. Dal 23 giugno 2022 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro online.
Il Bando Isi 2021, ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.

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Parte la videochiamata con il Fisco

1 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Partito il servizio di videochiamata per dialogare in diretta con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate. Sarà così possibile ricevere assistenza sui rimborsi, sulle dichiarazioni dei redditi, sui contratti di locazione e richiedere il duplicato della tessera sanitaria con una semplice videocall direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone (Agenzia Entrate – comunicato 28 febbraio 2022).

Con questo nuovo canale di contatto l’Agenzia delle Entrate vuole essere sempre più vicina ai cittadini che non possono andare in ufficio ma allo stesso tempo desiderano avere un dialogo diretto con un esperto dell’Amministrazione finanziaria. Con il nuovo servizio di videochiamata è adesso possibile prenotare un appuntamento online e dialogare con un funzionario dell’Agenzia delle Entrate direttamente da casa o dal luogo in cui ci si trova. Non sarà quindi più necessario recarsi di persona ad uno sportello né fare la coda.

Un video, disponibile sul canale YouTube dell’Agenzia, e una guida aggiornata, online sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, illustrano ai cittadini come accedere al servizio.

Per fissare una videochiamata con un funzionario delle Entrate basta utilizzare il servizio di prenotazione attivo sia sul sito dell’Agenzia (Home – Contatti e assistenza – Prenota un appuntamento) sia sulla App “Agenzia Entrate”, selezionare l’argomento di interesse e scegliere la data e l’ora.

La richiesta di appuntamento può essere rivolta sia al proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto) sia a quello che ha in carico la pratica da trattare.

In questa prima fase sono tre le opzioni a disposizione dei cittadini:

– Atti e successioni (area Registro);

– Dichiarazioni e rimborsi (area Imposte dirette);

– Codice fiscale e duplicato della tessera sanitaria (area Identificazione).

Anche l’ufficio potrà proporre al contribuente un appuntamento in videochiamata, se utile per chiudere una pratica in maniera più semplice e veloce (ad esempio per gli approfondimenti successivi alla presentazione di alcune richieste).

Le videocall si terranno sulle piattaforme indicate sull’Informativa al trattamento dei dati personali fornita dall’Agenzia, che garantiscono il rispetto del Regolamento Ue 2016/679 e rispettano i requisiti di sicurezza delle Entrate.

Il trattamento dei dati personali avverrà sempre in base ai principi di liceità e correttezza e nel rispetto di tutte le norme in materia.

Inoltre, per tutelare la riservatezza di tutte le persone coinvolte, l’Agenzia delle Entrate si impegna a non effettuare alcuna registrazione video o audio e a non acquisire immagini durante il collegamento e chiede all’utente del servizio di fare altrettanto. L’accettazione delle condizioni di svolgimento del servizio è condizione necessaria per procedere alla videochiamata. In questa fase, eventuali documenti da condividere potranno essere inviati via email. È importante che durante la videocall l’utente abbia a disposizione tutta la documentazione necessaria per l’erogazione del servizio richiesto.

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Fisco: precisazioni sulle novità Iva del Decreto fiscale 2022

1 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Forniti chiarimenti sulle principali novità in materia di IVA introdotte dal decreto fiscale 2022 (DL n. 146/2021). In particolare, vengono fornite indicazioni su agevolazioni retroattive per beni e servizi anti Covid-19 verso organismi Ue, operazioni effettuate da enti associativi, imponibilità dei servizi di trasporto internazionale di beni effettuati da subvettori (Agenzia delle entrate – Circolare 28 febbraio 2022, n. 5/E).

Il documento di prassi sottolinea la non imponibilità ai fini Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi anti Covid-19 ad organismi comunitari. È prevista in particolare una non imponibilità retroattiva alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021: per le operazioni assoggettate a Iva nel periodo 1° gennaio – 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 146/2021) i fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell’imposta a suo tempo addebitata. L’eventuale venir meno delle condizioni per beneficiare della non imponibilità deve essere comunicato dai soggetti interessati all’Amministrazione finanziaria e, in tal caso, l’operazione deve essere assoggettata a Iva dal fornitore alle condizioni applicabili alla data in cui è stata effettuata l’operazione.
La circolare illustra anche alcune modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento alla rilevanza delle operazioni effettuate da alcuni enti non commerciali di tipo associativo nei confronti di soci e associati. Le misure, come previsto dalla legge di Bilancio 2022, entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 e prevedono che alcune operazioni rese ai propri associati dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, da non rilevanti ai fini dell’Iva (cd. “fuori campo Iva”) diventino operazioni esenti dall’imposta; per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 65 mila euro è prevista inoltre la possibilità di beneficiare, ai soli fini Iva, del regime forfettario.
La circolare illustra, infine, le modifiche al regime di non imponibilità Iva delle prestazioni di servizi di trasporto internazionale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono imponibili le prestazioni di trasporto internazionale di beni esportati/importati verso/da Paesi extra Ue se rese a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni e dai soggetti che rendano i servizi di cui al n. 4 dell’art. 9, primo comma, del DPR n. 633 del 1972.

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Bonus R&S: investimenti della committente estera incorporata

28 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che devono ritenersi esclusi dal “bonus R&S”, per mancanza del requisito territoriale e del presupposto di effettivo sostenimento dei costi, gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nel 2020 per conto della controllante estera, successivamente incorporata in esito ad operazioni di fusione inversa (Risposta 25 febbraio 2022, n. 90).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il riconoscimento del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in materia di transizione ecologica, di innovazione tecnologica 4.0 e di altre attività innovative (cd. “bonus R&S”), previsto e disciplinato dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 198 e ss., L. n. 160 del 2019), in presenza di operazioni societarie straordinarie.
In particolare, se rientrino tra gli investimenti agevolabili, quelli effettuati dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 dalla commissionaria italiana per conto della propria controllante estera (olandese), tenuto conto del fatto che, con efficacia giuridica, contabile e fiscale dal 31 dicembre 2020, tutte le attività, passività e posizioni soggettive della committente (controllante) sono confluite nella commissionaria (controllata) a seguito di fusione per incorporazione inversa infra-gruppo.
L’Agenzia delle Entrate ha osservato:
– che secondo la disciplina riguardante gli effetti della fusione (
art. 2504-bis, c.c.), la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Fino alla data di efficacia giudica della fusione, la società incorporante e la società incorporata restano due entità distinte; pertanto, nell’ipotesi in cui gli effetti dell’operazione straordinaria non siano stati retrodatati, sul piano fiscale, i soggetti partecipanti all’operazione mantengono autonomi periodi di imposta;
– che secondo la disciplina riguardante il “bonus R&S”, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 1, co. 198 e ss., L. n. 160 del 2019), possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
In merito agli effetti della fusione sul riconoscimento del “bonus R&S”, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le operazioni di fusione, realizzate in uno dei periodi agevolati, non retrodatate ai fini contabili e fiscali, determinano la chiusura anticipata dell’esercizio delle società incorporate o fuse che costituisce, per queste ultime, un autonomo periodo d’imposta. Relativamente a tale periodo, in virtù dell’affermato principio di autonomia dei periodi di imposta agevolati, la società incorporata o fusa ha diritto al credito d’imposta in relazione ai costi eleggibili sostenuti fino alla data di efficacia giuridica dell’operazione di riorganizzazione ed imputabili a detto periodo secondo le regole generali di competenza fiscale del TUIR (art. 109).
In relazione alla ricerca commissionata, inoltre, ha chiarito che, in base alla disciplina applicabile dal 1° gennaio 2020, la misura agevolativa è rivolta ai soggetti che svolgono attività di ricerca eleggibile sostenendo i relativi costi e che si avvalgono degli eventuali relativi risultati, assumendosi il rischio per l’attività svolta; di conseguenza, è da escludere che il credito spetti alle imprese che svolgono attività di ricerca su commissione di terzi, atteso che in tal caso l’impresa commissionaria in realtà non sostiene i relativi costi, in quanto li riaddebita, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente che ne sostiene l’onere. Nell’ipotesi di ricerca commissionata da un’impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, ad un’impresa residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente, inoltre, la committente non può beneficiare del credito d’imposta per mancanza del presupposto della territorialità.
Nel caso esaminato, dunque, secondo l’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai costi per le attività di ricerca e sviluppo sostenuti tra la data del 1° marzo 2020 e quella di efficacia giuridica della fusione, imputabili a tale periodo secondo i criteri dettati dal TUIR (art. 109), né l’impresa commissionaria residente (incorporante), né l’impresa committente estera (incorporata) maturano il diritto al credito di imposta. In particolare, la seconda (committente estero) non può beneficiare dell’agevolazione fiscale per mancanza del presupposto di territorialità, e neanche la prima (commissionaria residente) per mancanza del presupposto di effettivo sostenimento dei costi, trattandosi di costi riaddebitati, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente e, quindi, non costituenti per l’impresa commissionaria residente investimenti in senso proprio.
Anche in caso di retrodatazione contabile e fiscale degli effetti della fusione, peraltro, l’agevolazione non sarebbe stata fruibile. In tal caso, infatti, gli investimenti agevolabili sostenuti dalle società incorporate o fuse fino al giorno antecedente quello di efficacia giuridica dell’operazione rilevano direttamente in capo al soggetto incorporante (o risultante dalla fusione) – sommandosi a quelli sostenuti in proprio da quest’ultimo – in quanto la retrodatazione evita l’insorgenza di un autonomo periodo d’imposta in capo alle società incorporate o fuse anche ai fini della spettanza del credito d’imposta. Quindi, in capo alla incorporante si sarebbero sommati i costi per le attività di ricerca e sviluppo sostenuti dal 1° marzo 2020 fino al giorno antecedente quello di efficacia giuridica dell’operazione di fusione che risultano non ammissibili per la mancanza del presupposto della territorialità e dell’effettivo sostenimento degli oneri.

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Domande per gli interventi straordinari Covid-19 al Fondo SANI.IN.VENETO entro il 31 marzo

28 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prorogato, al 31/3/2022, il termine di presentazione delle domande per gli interventi straordinari Covid-19 al Fondo Sani in Veneto per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del Veneto

Il Fondo Sani in Veneto ha ritenuto di prorogare gli interventi straordinari legati al Covid fino al 31/03/2022.
Pertanto, per tutte le competenze dell’anno 2021, il termine di presentazione delle domande è anch’esso fissato al 31/03/2022.
Queste, nel dettaglio, tutte le iniziative attive dal 1° Gennaio 2022.

INTERVENTI RIVOLTI A TUTTI GLI ISCRITTI SANI IN VENETO, SANI IN FAMIGLIA, SANI IN AZIENDA

– Covid-19 diaria e diaria eventi successivi (gestione AON)
Per isolamenti fiduciari e/o ospedalizzazioni da Covid, avvenuti anche una seconda o terza volta, da presentare con relativa documentazione medica selezionando la voce “Cartella Clinica”. Vengono indennizzati €38,25 al giorno fino ad un massimo di €437,50.

– Covid-19 visite specialistiche e Covid-19 analisi di laboratorio (gestione Previmedical)
Massimali a parte per le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici e le analisi di laboratorio atti a monitorare l’infezione da Covid. Le quote di rimborso restano quelle previste dal nomenclatore, in base alla tipologia di prestazione (€46,15 per le visite specialistiche, €20,63 per le analisi di laboratorio, €16,88 per gli esami radiologici ecc.)

– Covid-19 tampone (gestione Previmedical)

INTERVENTI RIVOLTI A TUTTE LE AZIENDE ISCRITTE

–  Dispositivi anti-contagio e tamponi a spese dell’azienda (gestione AON)
L’azienda può presentare le spese sostenute solo per le mascherine FFP2 o chirurgiche.

La quota di rimborso è sempre pari al 50% con un tetto massimo di €60 per ogni dipendente.

Per i tamponi di qualsiasi tipologia svolti a spese dell’azienda, le quote di rimborso, come da precedente comunicazione, sono uguali a quelle previste per il rimborso agli iscritti: fino a €15,00 a tampone con un tetto mensile di 2 tamponi alla stessa persona.

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CCNL Metalmeccanica Artigianato Conflavoro: Accordo del 31/1/2022

28 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il 31/1/2022, tra CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL, l’accordo integrativo e modificativo del CCNL Metalmeccanico Artigianato del 15/7/2020

Le Parti Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, firmatarie del CCNL Metalmeccanico Artigianato 15/7/2020, con validità dall’1/6/2021 al 31/7/2023, si sono incontrate il 31 gennaio 2022 e hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni alla normativa contrattuale vigente.
Pertanto con la firma del nuovo verbale di accordo, a decorrere dall’1/2/2022, hanno convenuto le seguenti integrazioni e variazioni al CCNL 15/7/2020:

Modifica tabelle retributive
La Tabella per il Settore Metalmeccanica ed installazione impianti viene così modificata:

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello1.778,851.810,251.834,80
Secondo livello1.655,151.684,351 707,20
Terzo livello1.562,851.590,451.612,05
Quarto livello1.502,801.529,351.550,10
Quinto livello1.416,451.441,451.461,05
Sesto livello1.364,251.388,351.407,20
Settimo livello1.300,951.323,901.341,90

La Tabella per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini viene così modificata:

 

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello1.780,251.811,601.836,30
Secondo livello1.658,601.687,801.710,85
Terzo livello1.509,751.536,351.557,35
Quarto livello1.419,951.444,951.464,70
Quinto livello1.365,401.389,451.408,45
Sesto livello1.294,601.317,351.335,40

La Tabella per il Settore Odontotecnica viene così modificata:

 

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello1.670,701.701,701.721,65
Secondo livello1.582,551.611,951.630,85
Terzo livello1.430,551.457,101.474,20
Quarto livello1.346,951.371,951 388,05
Quinto livello1,290,001.313,951.329,35
Sesto livello1.241,201.264,251.279,05

Campo di applicazione
Il campo di applicazione del CCNL, è integrato con il comparto “Settore del restauro artistico di beni culturali”, con l’introduzione della relativa classificazione del personale e tabella retributiva a decorrere dall’1/2/2022:

 

Tabella per il Settore restauro artistico di beni culturali

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Quadro super (*)2.458,50
Quadro2.458,50
Primo livello2.308,50
Secondo livello1 775,60
Terzo livello1.650,05
Quarto livello (**)1.627,60
Quinto livello1.525,60
Sesto livello1 456,70

– (*) –
Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari a 50 € mensili
– (**) –
Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato in tale livello viene riconosciuta un’indennità di ruolo strategico pari a 100 € mensili.

 

Apprendistato Professionalizzante
L’art. 55 del CCNL, viene integrato con la disciplina per il settore restauro artistico di beni culturali:
La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni.
Progressione della retribuzione:

Inquadramento finale

I sem

II sem

III sem

IV sem

V sem

VI sem

VII sem

VIII sem

IV sem

X sem

Livello 280%80%85%85%90%90%95%95%100%100%
Livello 370%70%75%78%80%85%88%92%100%100%
Livello 470%70%75%78%80%85%88%92%100%100%
Livello 570%70%75%78%80%85%88%92%100%100%

Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
– Quadri e primo livello: 6 mesi;
– altri livelli: 3 mesi

Preavviso
Il periodo di preavviso viene così modificato ed integrato:

Livello di inquadramento

Anzianità di servizio fino a 5 anni

Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni

Anzianità di servizio oltre i 10 anni

Quadro Super e Quadro90 giorni120 giorni120 giorni
1°60 giorni90 giorni120 giorni
2° e 3°30 giorni45 giorni60 giorni
4° e 5°20 giorni30 giorni45 giorni
6° e 7°7 giorni10 giorni20 giorni

Contratto a termine
Le Parti convengono che II limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:
a. nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi dì lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b. da imprese start-up innovative di cui all’art. 25 c. 2 e 3 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art.25 per le società già costituite;
c. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art. 21 c. 2 del D.Lgs. n. 81/2015;
d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e. per sostituzione di lavoratori assenti;
f. con lavoratori di età superiore a 50 anni;
g. punte di intensa attività;
h. incrementi di attività per commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
i. collocazione nel mercato di tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
j. esigenze di professionalità e specializzazioni non disponibili nell’organico per l’esecuzione di commesse particolari.
Le ipotesi di cui alle lettere g, h, i, j prevedono la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata massima di 6 mesi.

Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 1 lavoratore nelle singole unità produttive con solo un dipendente,

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CCNL Alimentari Artigianato Conflavoro-Confsal: nuovo comparto

28 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Siglato il 31/1/2022, tra la CONFLAVORO PMI e la FESICA-CONFSAL, l’accordo interconfederale integrativo e modificativo del CCNL Aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti Settori: Alimentari, Pasticcerie, Panificazione, Vini, Pastifici ed Affini.

Con decorrenza dall’1/2/2022, in considerazione dell’importanza del settore alimentare, le Parti sindacali in epigrafe intendono ampliare il campo di applicazione andando a valorizzare il comparto relativo all’attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione, prevedendo inoltre un inquadramento specifico e una tabella retributiva ad hoc.
Pertanto il campo di applicazione viene integrato con il seguente comparto: “Imprese che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione”
Anche all’articolo contrattuale sulla classificazione del personale: inquadramento e declaratorie, viene aggiunto un nuovo comparto: Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione.
Infine viene aggiunta la Tabella per Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione:

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

A1.982,85
B1.812,25
C1.709,15
D1.612,75
E1.512,40


La Tabella per il Settore Alimentare viene così modificata:

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022
€

Nuovi minimi dall’1/7/2022
€

Primo livello S (*)2.218,102.237,65
Primo livello1.991,502.009,10
Secondo livello1.823,151.839,25
Terzo livello A1.698,901.713,90
Terzo livello1.606,951.621,15
Quarto livello1.541,401.555,00
Quinto livello1.470,251.483,20
Sesto livello1.375,551.387,70

– Nota (*) –
In aggiunta indennità di funzione di euro 36,15

La Tabella per il Settore Panificazione viene così modificata:

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022
€

Nuovi minimi dall’1/7/2022
€

Indennità speciale (*)
€

A1S1.876,251.890,0594,77
A11.744,301.757,1088,06
A21.633,601.645,6082,63
A31.495,851.506,8575,92
A41.417,251.427,6572,05
B11.836,951.850,4592,19
B21.509,151.520,2576,44
B3S1.468,751.479,5574,87
B31.420,851.431,3072,56
B41.347,501.357,4068,69

– Nota (*) –
Indennità da corrispondersi mensilmente per la particolarità dell’attività svolta nelle imprese di panificazione.


La Tabella delle imprese non artigiane del settore Alimentare fino a 15 dipendenti viene così modificata:

Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022
€

Quadri2.442,05 (*)
Primo livello2.442,05
Secondo livello2.123,55
Terzo livello1.751,95
Quarto livello1.539,60
Quinto livello1.380,35
Sesto livello1.274,15
Settimo livello1.168,00
Ottavo livello1.061,85

– Nota (*) –
In aggiunta indennità di funzione di euro 100

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