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Agricoltura: aliquote contributive INPS 2022

28 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS rende note le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2022

Queste, le aliquote 2022 per le aziende che operano in agricoltura.

Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
Per l’anno 2022, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,70%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
Per l’anno 2022, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

Contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla legge n. 240/1984. Contributo NASpI
Dal 1° gennaio 2022 le predette imprese sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza ed ancora in forza a tale data, e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola

Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2022 è il seguente: € 49,91 x 6 /39 = € 7,68.

Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2022 per gli operai agricoli dipendenti
Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:

Contribuzione

Misura

Assistenza Infortuni sul Lavoro10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro3,1185%

Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2022
Le agevolazioni per l’anno 2022, non hanno subito variazioni e sono infatti applicate a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:

Territori

Misura agevolazione

Aliquota applicata

Non svantaggiati–100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani)75%25%
Svantaggiati68%32%

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

Generalità delle aziende agricole Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Operai a tempo indeterminato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori29,590020,75008,84
Quota base0,11000,1100 
Assistenza infortuni sul lavoro10,125010,1250 
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro3,11853,1185 
Disoccupazione2,75002,7500 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,3400-0,3400 
Esonero art.1 Legge 266/2005-1,0000-1,0000 
CIS operai agricoli1,50001,5000 
Prestazioni economiche di malattia0,68300,6830 
Tutela lavoratrici madri0,03000,0300 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,0300-0,0300 
Assegni familiari0,43000,4300 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,4300-0,4300 
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto0,20000,2000 
Totale46,736537,89658,84

Operai a tempo determinato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori29,590020,75008,84
Quota base0,11000,1100 
Assistenza infortuni sul lavoro10,125010,1250 
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro3,11853,1185 
Disoccupazione2,75002,7500 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,3400-0,3400 
Esonero art.1 Legge 266/2005-1,0000-1,0000 
CIS operai agricoli1,50001,5000 
Prestazioni economiche di malattia0,68300,6830 
Tutela lavoratrici madri0,03000,0300 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,0300-0,0300 
Assegni familiari0,43000,4300 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,4300-0,4300 
Totale46,536537,69658,84

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

Aziende coltivatrici dirette Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Operai a tempo indeterminato

 

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori29,590020,75008,84
Quota base0,11000,1100 
Assistenza infortuni sul lavoro10,125010,1250 
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro3,11853,1185 
Disoccupazione2,75002,7500 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,3700-0,3700 
Esonero art.1 Legge 266/2005-1,0000-1,0000 
CIS operai agricoli   
Prestazioni economiche di malattia0,68300,6830 
Tutela lavoratrici madri0,03000,0300 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,0300-0,0300 
Assegni familiari0,01000,0100 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,0100-0,0100 
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto0,20000,2000 
Totale45,206536,36658,84

Operai a tempo determinato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori29,590020,75008,84
Quota base0,11000,1100 
Assistenza infortuni sul lavoro10,125010,1250 
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro3,11853,1185 
Disoccupazione2,75002,7500 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,3700-0,3700 
Esonero art.1 Legge 266/2005-1,0000-1,0000 
CIS operai agricoli   
Prestazioni economiche di malattia0,68300,6830 
Tutela lavoratrici madri0,03000,0300 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,0300-0,0300 
Assegni familiari0,01000,0100 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,0100-0,0100 
Totale45,006536,16658,84

 

Cooperative agricole e Colono/Mezzadri Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Operai a tempo indeterminato

 

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori29,590020,75008,84
Quota base0,11000,1100 
Assistenza infortuni sul lavoro10,125010,1250 
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro3,11853,1185 
Disoccupazione2,75002,7500 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,3700-0,3700 
Esonero art.1 Legge 266/2005-1,0000-1,0000 
CIS operai agricoli1,50001,5000 
Prestazioni economiche di malattia0,68300,6830 
Tutela lavoratrici madri0,03000,0300 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,0300-0,0300 
Assegni familiari0,01000,0100 
Esonero art.120 Legge 388/2000– 0,0100-0,0100 
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto0,20000,2000 
Totale46,706537,86658,84

Operai a tempo determinato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori29,590020,75008,84
Quota base0,11000,1100 
Assistenza infortuni sul lavoro10,125010,1250 
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro3,11853,1185 
Disoccupazione2,75002,7500 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,3700-0,3700 
Esonero art.1 Legge 266/2005-1,0000-1,0000 
CIS operai agricoli1,50001,5000 
Prestazioni economiche di malattia0,68300,6830 
Tutela lavoratrici madri0,03000,0300 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,0300-0,0300 
Assegni familiari0,01000,0100 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,0100-0,0100 
Totale46,506537,66658,84

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO Cooperative agricole Legge 240/1984 Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Operai a tempo indeterminato

 

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico Azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori29,590020,75008,84
Quota base0,11000,1100 
Assistenza infortuni sul lavoro   
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro*   
NASpI *   
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,3700-0,3700 
Esonero art.1 Legge 266/2005-1,0000-1,0000 
CIS operai agricoli*   
Prestazioni economiche di malattia0,68300,6830 
Tutela lavoratrici madri0,03000,0300 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,0300-0,0300 
Assegni familiari*   
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto0,20000,2000 
Totale29,213020,37308,84

Operai a tempo determinato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico Azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori29,590020,75008,84
Quota base0,11000,1100 
Assistenza infortuni sul lavoro*   
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro*   
Disoccupazione2,75002,7500 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,3700-0,3700 
Esonero art.1 Legge 266/2005-1,0000-1,0000 
CIS operai agricoli1,50001,5000 
Prestazioni economiche di malattia0,68300,6830 
Tutela lavoratrici madri0,03000,0300 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,0300-0,0300 
Assegni familiari0,01000,0100 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0, 0100-0,0100 
Totale33,263024,42308,84

* Contributi da versare secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali.

Per l’esonero degli assegni familiari ex art. 120 della Legge n. 388/2000 ed ex art. 1 della Legge n. 266/2005 si rimanda alle circolari emanate dall’Istituto (Circolare n. 52 del 2001 e circolare n. 73 del 2006).

AGEVOLAZIONI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022

Descrizione del territorio

Agevolazione

Dovuto

Territorio non svantaggiato0100%
Territorio svantaggiato68%32%
Territorio particolarmente svantaggiato (ex zona montana)75%25%

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INPS: on line la procedura per le domande asili nido 2022

28 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

28 febb 2022 È stata rilasciata la procedura per l’inserimento delle domande relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche, per il 2022.

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dall’affidatario del minore che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2022 fino a un massimo di 11, per le quali si intende ottenere il beneficio. Tale contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi, come ad esempio le ludoteche, gli spazi gioco, il prescuola, etc.) e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate in procedura non oltre il 1° aprile 2023.
Per ogni mensilità prenotata in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, il genitore richiedente potrà autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura.
Il valore da inserire deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti – sempre relativi alla mensilità selezionata – nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro.
La quota inserita non deve, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di IVA tenuto conto dell’esclusione delle spese scolastiche, con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali, per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto dovuta dalla cooperativa a titolo forfettario.
A ogni modo, si fa presente che l’importo dichiarato dall’utente non impegna l’Istituto all’erogazione del rimborso, ferma restando la possibilità di eseguire i controlli previsti in materia di autocertificazioni.
La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.
La domanda deve essere presentata, corredata dalla documentazione di cui sopra, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: portale webdell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home pagedel sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base al piano tariffario del gestore telefonico); tramite gli Istituti di Patronato.
Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “bonus nido” e selezionando tra i risultati il Servizio “Bonus asilo nido e supporto domiciliare – Domanda”.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere e, qualora intenda fruire del beneficio per più minori, sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
Per i genitori/affidatari che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2021 e per i quali sia disponibile la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre e dicembre 2021, è disponibile in procedura la domanda per il 2022 precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente. La domanda per l’anno 2022 potrà essere pertanto inoltrata confermando o modificando i dati precaricati, avendo cura di verificare se l’IBAN indicato è ancora valido e, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per il 2022, inserendo eventualmente anche gli importi delle rate di asilo già versate, che comunque potranno essere aggiunti anche in una fase successiva.
È possibile, infine, inserire una domanda in cui il minore è in possesso di un codice fiscale rilasciato dall’autorità giudiziaria o dagli enti comunali. In questo caso, tenuto conto che è impossibile reperire l’indicatore ISEE minorenni, si darà luogo al pagamento in misura minima.

Dal 2020, l’importo del contributo in base all’ISEE è il seguente: un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro; un massimo di 2.500 euro, con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro; un massimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati e nel caso di ISEE discordante.
Il contributo massimo erogabile è determinato per ogni rata, nel caso di pagamento delle rette dell’asilo nido, in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità.
In assenza dell’indicatore valido o qualora sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, il contributo verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.

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Tutela assicurativa per i lavoratori autonomi dello spettacolo: istruzioni

25 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

25 febb 2022 L’Inail fornisce indicazioni operative per l’estensione dell’assicurazione pubblica e obbligatoria gestita dall’Inail ai lavoratori autonomi dello spettacolo, finora esclusi dalla tutela.

Dal 1° gennaio 2022, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. In particolare, per l’individuazione dei nuovi soggetti assicurati dal 1° gennaio 2022 occorre fare riferimento alle categorie dei lavoratori indicate attualmente ai gruppi A e B del DM 15 marzo 2005.
Ai fini assicurativi, dalla stessa data, per le attività prestate dai lavoratori interessati vige una presunzione legale di pericolosità.
L’obbligo assicurativo si estende alle prestazioni rese dai medesimi lavoratori per le attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate e per le attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa alle esibizioni musicali dal vivo, in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria a una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda.

A ronte dell’indicazione nella denuncia di iscrizione della data del 1° gennaio 2022 come data di inizio dell’attività, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste. In applicazione dei criteri ordinari, il premio anticipato dovuto per il 2022 sarà richiesto dall’Inail con il certificato di assicurazione che sarà emesso dalla Sede Inail competente in base alla sede legale del soggetto assicurante, dopo aver effettuato la classificazione tariffaria.
I soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, presentano la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023. A fronte dell’indicazione nella denuncia di variazione della data del 1° gennaio 2022 come data di decorrenza del rischio, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste.
I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati (soci lavoratori, ecc.) assicurati alla medesima voce di tariffa.
Per effetto dell’estensione della copertura assicurativa, i lavoratori autonomi dello spettacolo in caso di infortunio o di malattia professionale hanno diritto alle medesime prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie (tra cui le cure integrative riabilitative, l’assistenza protesica, gli interventi di sostegno per il reinserimento lavorativo e nella vita di relazione) e integrative previste per tutti gli altri lavoratori assicurati all’Inail.

 

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Elenchi intrastat 2022: c’è tempo fino al 7 marzo

25 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

C’è tempo fino al 7 marzo per gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022 (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Comunicato 24 febbraio 2022)

Ai modelli Intrastat sono state definite alcune modifiche e semplificazioni, applicabili a partire dal 1° gennaio 2022.
In relazione agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari riferiti a gennaio 2022, l’adempimento di cui al Decreto ministeriale 22 febbraio 2010 può essere regolarmente effettuato fino al 7 marzo 2022, come previsto da un apposito provvedimento direttoriale (che attualmente è in fase di definizione e che sarà pubblicato a breve sui siti istituzionali dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia delle entrate), in ragione della sussistenza di difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica dei predetti elenchi.

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In scadenza la prossima rata della “rottamazione-ter”

25 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che entro il 28 febbraio 2022 deve essere effettuato il versamento della prossima rata della “Rottamazione-ter” per mantenere le agevolazioni previste dalla definizione agevolata (Comunicato 25 febbraio 2022).

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino inviato da Agenzia delle entrate-Riscossione che riporta la scadenza del 28 febbraio 2022. In ogni caso, è possibile richiedere una copia dei bollettini, per questa scadenza e anche per le successive, sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure scaricarli direttamente accedendo nella propria area riservata con le credenziali Spid, Cie e Cns.
Grazie ai 5 giorni di tolleranza si considerano validi i versamenti effettuati entro il 7 marzo 2022. In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, vengono meno i benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Il pagamento può essere effettuato presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito istituzionale nella sezione “Trova lo sportello e prenota”. Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (cd. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

In caso di smarrimento dei bollettini per effettuare il pagamento, è possibile richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella pagina dedicata alla “Rottamazione-ter” dove sono presenti anche tutte le informazioni utili. Nell’area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire il proprio codice fiscale e la documentazione prevista per il riconoscimento e si riceverà copia dei bollettini all’indirizzo email indicato.

Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (Spid, CIE, CNS) può scaricare direttamente il documento e procedere al pagamento con il servizio Paga-online.

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Agricoltura Operai Catania: le nuove tabelle retributive

25 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Agricoltura Operai Catania: le nuove tabelle retributive

Firmato il 25/1/2022, tra CONFAGRICOLURA Catania, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI Catania, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA – CIA Sicilia Orientale e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, il CIPL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Catania

Il nuovo CIPL del 25/1/2022 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Catania, decorre dall’1/1/2020 e scadrà il 31/12/2023.
Per la parte economica, dall’1/2/2022 si applicano le seguenti paghe:

Operai agricoli OTD paga giornaliera

Qualifiche

Paga Base

Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7%

Paga base

Terzo elemento 30,44%

Totale

TFR 8,63%

Area 3 Ex Operaio Comune48,560,8249,3815,0364,415,55
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato53,230,9054,1316,4770,606,09
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super56,270,9557,2217,4174,636,44
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato58,030,9859,0117,9676,976,64
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super60,751,0361,7818,8080,586,95

Operai florovivaisti OTD paga giornaliera

Qualifiche

*Paga Base

Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7%

Paga base

Terzo elemento 30,44%

Totale

TFR 8,63%

Area 3 Ex Operaio Comune48,560,8249,3815,0364,415,55
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato53,230,9054,1316,4770,606,09
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super56,270,9557,2217,4174,636,44
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato58,030,9859,0117,9676,976,64
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super60,751,0361,7818,8080,586,95

Le due tabelle sono uniformate, variano le classificazioni

Operai agricoli OTI paga mensile

Qualifiche

*Paga Base

Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7%

Totale

Area 3 Ex Operaio Comune1262,7321,461284,19
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato1384,1623,531407,69
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super1462,9624,871487,83
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato1508,3625,641534,00
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super1579,8626,851606,71

Operai florovivaisti OTI paga mensile

Qualifiche

*Paga Base

Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7%

Totale

Area 3 Ex Operaio Comune1262,7321,461284,19
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato1384,1623,531407,69
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super1462,9624,871487,83
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato1508,3625,641534,00
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super1579,8626,851606,71

Le due tabelle sono uniformate, variano le classificazioni

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Cassazione: cartella di pagamento e assenza del destinatario

25 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5171, si è pronunciata sulla vicenda riguardante la pretesa tributaria relativa a due cartelle di pagamento per maggior IRPEF e sanzioni, nei confronti del contribuente che ha impugnato sul presupposto che tali atti non gli fossero stati notificati.

La società di riscossione propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR.
La vicenda trae origine dalla pretesa tributaria relativa a due cartelle di pagamento per maggior IRPEF e sanzioni, nei confronti del contribuente che ha impugnato sul presupposto che tali atti non gli fossero stati notificati.
La fase di merito aveva esito a lui favorevole in entrambi i gradi.
La società ricorrente ha impugnato la suindicata decisione.
In particolare, la società ritiene che, poiché la notifica degli atti impositivi era avvenuta presso il luogo di residenza, anagraficamente risultante, del contribuente, solo temporaneamente assente, era ragionevole ritenere che egli sarebbe venuto a conoscenza degli atti, a seguito di affissione dell’avviso di deposito sulla porta dell’abitazione e dell’invio della raccomandata informativa; la notifica – sostiene – doveva considerarsi perfezionata.
La CTR aveva, invece, ritenuto che, per la notifica mediante deposito presso la casa comunale, non fosse sufficiente la sola assenza del destinatario, ma dovesse essere preceduta dalla ricerca di uno dei soggetti indicati dall’art. 139 c.p.c. Ricerche che non risultavano adeguatamente descritte, quanto alle modalità in cui si erano svolte, dal notificatore nella sua “relata”.
Ora, il motivo, sembra inammissibile, per come è stato formulato, in quanto è stato dedotto come omesso esame di un fatto decisivo, ma in realtà, dalla motivazione, non emerge alcun omesso esame di un fatto inteso in senso storico. Ed infatti, la CTR non ha mancato di esaminare il fatto, ma ha anzi puntualmente motivato ritenendo che, prima di procedere al deposito presso la casa comunale, la notifica esigesse, come detto, da parte del messo, una previa ricerca del destinatario non reperito nei luoghi del 139 c.p.c., dandone atto nella relazione di notifica. Ed aveva ritenuto che in tale relazione, non vi fosse, sia pure nella sintenticità che il documento impone, esplicita ed esauriente indicazione delle attività di ricerca effettuata.
Pertanto, la ricorrente con il motivo lamenta, in sostanza, che il giudice regionale non avesse condiviso le sue argomentazioni sulla regolarità della notifica ex art. 139 c.p.c., talché il motivo si traduce nell’implicita richiesta di un diverso apprezzamento dell’adeguatezza dell’atto, che la parte afferma e che il giudice d’appello ha negata.
Con il secondo motivo, la società lamenta violazione dell’artt. 2946 e 2948 c.c. ritenendo che la CTR avesse considerato prescritto il credito portato dalla cartella. Invero, la sentenza non fa riferimento alla prescrizione, ma afferma che le cartelle erano state notificate “tardivamente”. Sembra, quindi, riferirsi al termine di decadenza e in tal senso la tesi del giudice regionale sembrerebbe corretta, dal momento che in base all’art. 25 n.3 del d.P.R. n. 602/73, le cartelle di pagamento debbono essere notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazione dei redditi. Nella specie si tratta di tributi erariali afferenti all’anno 2003 e la notifica è avvenuta l’11/02/2010. Pertanto, il motivo è infondato.
Con il terzo motivo, riferito all’art. 360, primo comma,n.5, c.p.c., la parte contesta l’affermazione della CTR circa il mancato perfezionamento della notifica della seconda cartella, a causa dell’omessa spedizione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, prevista ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 890/82, modificata dalla legge 31/2008. La ricorrente afferma, infatti, che la raccomandata ritenuta non spedita era quella inviata il 26.4.2010, con cui il destinatario veniva – a suo dire – informato dell’avvenuto deposito presso la casa comunale. La società non ha però inserito, come dovuto per autosufficienza, nel corpo nel ricorso, copia della prova documentale dell’effettivo inoltro della prescritta seconda raccomandata (c.d. C.A.D.), indicando solo che in quella data era stata spedita una raccomandata il 26.4.2010, senza consentire al Collegio di verificare la circostanza e la causale della spedizione.
Tale motivo è perciò inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
Con il quarto motivo, in riferimento all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c. la ricorrente ritiene che il giudice regionale fosse incorso in violazione dell’art. 156 c.p.c. non avendolo applicato per sanare eventuali vizi di notifica delle cartelle di pagamento, dal momento che il contribuente aveva avuto comunque conoscenza della pretesa fiscale attraverso le copie degli estratti ruolo, che aveva acquisito.
Non è però ravvisabile violazione dell’art. 156 c.p.c. dal momento che la conoscenza indiretta della pretesa fiscale attraverso la copia degli “estratti” non escludeva che il contribuente potesse ugualmente opporre le cartelle di pagamento, in ipotesi, per far valere vizi propri di esse, come, in ipotesi, la decadenza dal potere impositivo, in effetti, eccepita dal contribuente per una delle due cartelle.
Il motivo è quindi da ritenere infondato.
Con il quinto motivo, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. la parte contesta l’omesso esame da parte della CTR, ai fini di trarne motivo per l’applicazione dell’articolo 156 c.p.c., della circostanza che il contribuente fosse a conoscenza della pretesa tributaria, anche attraverso la notifica dell’avviso di vendita immobiliare notificatogli nel settembre 2010.
Ora, non può dirsi che il giudice regionale abbia omesso di esaminare un fatto che risulti “decisivo”, in quanto difetta tale attributo, posto che anche la conoscenza, attraverso la notifica dell’avviso di vendita immobiliare, pur se valutato, non era di impedimento all’opposizione delle cartelle. Il motivo è perciò inammissibile.
Pertanto, è da ritenere che il secondo e il quarto motivo siano infondati, inammissibili i restanti. Il ricorso, in questi termini, va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese in favore del contribuente, compensando quelle relative al rapporto processuale con l’Agenzia delle Entrate.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente del c.d. doppio contributo.

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Ministero della Salute: proroga dell’invio dei dati di sorveglianza sanitaria

25 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’invio dei dati della sorveglianza sanitaria a cui i lavoratori sono sottoposti da parte del medico competente, viene prorogata al 31 luglio 2022 (Ministero della Salute – Circolare 16 febbraio 2022, n. 2)

 

Secondo la disposizione contenuta nell’art. 40, co.1, del D.Lgs. 81/2008, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette ai servizi competenti per territorio, le informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria (secondo il modello in allegato 3B allo stesso decreto legislativo).
Pertanto, l’invio dell’allegato 3B, con i relativi dati, sarebbe da effettuarsi entro il 31 marzo 2022.
Tuttavia, il carico di lavoro dei medici competenti, la difficoltà della situazione legata alla gestione dell’emergenza COVID-19, la peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica non consente il congruo invio dei dati nei tempi previsti dalla legge e pertanto, al fine di consentire ai medici competenti una migliore gestione dell’inoltro dei dati, il Ministero della Salute, con circolare n. 2 del 16 febbraio 2022, dispone la proroga al 31 luglio 2022 dell’invio dei dati allegato 3B relativi all’anno 2021.

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CCNL Legno – Industria: arretrati da erogare nel mese di febbraio

25 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Erogati, nel mese di febbraio, gli arretrati retributivi per i dipendenti del CCNL Legno, mobile, sughero e Boschivi e Forestali

Lo scorso gennaio è stato sottoscritto un accordo in merito all’incremento dei minimi retributivi a valere dall’1/1/2022.
Pertanto, relativamente al mese di gennaio , gli incrementi verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.
I seguenti minimi comprendono paga base, contingenza ed edr non conglobati

Categoria

Arretrati febbraio 2022

Minimi dall’1/1/2022

AD360,992.657,83
AD259,542.608,71
AD156,632.505,49
AC553,732.403,22
AC449,372.249,88
AC3/AC2/AS445,022.096,41
AS342,842.020,22
AC1/AS240,661.941,73
AE4/AS138,921.880,63
AE336,741.804,06
AE234,561.726,97
AE129,041.533,72

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Rateizzazione oneri di ricongiunzione per le domande del 2022

25 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le istruzioni per i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi alle domande presentate nel corso del corrente anno 2022 (INPS – Circolare 24 febbraio 2022, n. 30).

In base all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi, che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.
Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2022, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 26 del 16 febbraio 2021 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2021, pari a +1,9%.

 

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