L’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (EBNA) ha comunicato il contributo di solidarietà in vigore dall’1/1/2022. Il contributo di solidarietà del 10% dovuto dalle imprese per prestazioni erogate ai lavoratori, previsto dalla Legge 103/1991, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo Interconfederale del 17/12/2021 e tenuto conto dei rinnovi dei CCNL già avvenuti (area meccanica, logistica, trasporto merci e spedizione e area alimentazione e panificazione), va calcolato in base alle seguenti modalità: Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
ANNO 2021 – ANNO 2022 (fino alla data dei rinnovi contrattuali)
Imprese Artigiane
Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
€ 27,25 : 12(mesi) = € 2.2708333333 x 10% = € 0.22708333333
€ 0,23 (contributo di solidarietà mensile)
Imprese non Artigiane
€ 60,50 : 12(mesi) = € 5,0416666667 X 10% = € 0,504166667
€ 0,50 (contributo di solidarietà mensile)
Da 01/01/2022 per i seguenti settori: CCNL Area meccanica – Logistica, trasporto merci e spedizione – Area alimentazione e panificazione
Imprese Artigiane
Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
€ 43,84 : 12(mesi) = € 3,6533333 x 10% = € 0.3653333
€ 0,37 (contributo di solidarietà mensile)
Da 01/01/2022 per i seguenti settori: CCNL Area meccanica – Logistica, trasporto merci e spedizione – Area alimentazione e panificazione
Imprese non Artigiane
Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
€ 67,66 : 12(mesi) = € 5,638333333 x 10% = € 0.563833333
€ 0,56 (contributo di solidarietà mensile)
Alla contribuzione come sopra configurata, si aggiungono eventuali quote integrative versate in favore della bilateralità regionale ai fini dell’erogazione di prestazioni definite dagli accordi collettivi regionale.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto.
Campione d’Italia: stabilita la misura della riduzione forfettaria
Con il provvedimento del 15 febbraio 2022, n. 48205, l’Agenzia delle entrate ha determinato la misura della riduzione forfettaria per il 2022. Per il periodo di imposta 2021, la riduzione forfetaria del cambio da applicare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, e ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, è pari al 30 per cento.
Si rammenta che, il comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che la riduzione forfetaria, definita nella misura del 30 per cento dai commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del TUIR, sia maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro. Tale riduzione forfetaria non può, comunque, essere inferiore al 30 per cento.
Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca d’Italia, sono pari per il per il 2020 a 1,0705 e per il 2021 a 1,0811. La media annuale del cambio del franco svizzero in euro per il 2021 ha registrato un aumento dello 0,0106 rispetto alla media annuale del 2020, che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a +0,99 per cento. L’aumento del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando una diminuzione del reddito in euro derivante dalla svalutazione del franco svizzero, comporterebbe una diminuzione percentuale della riduzione forfetaria. Tuttavia, occorre tenere in considerazione che, ai sensi del medesimo comma 632 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, la predetta riduzione non può, comunque, essere inferiore al 30 per cento.
Accesso semplificato al FIS fino a marzo 2022
Con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2022, sono state fornite le semplificazioni procedurali in merito al Fondo di integrazione salariale, in vigore fino al 31/3/2022. Come è noto, ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) è necessario esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale, in particolare sono state stabilite le procedure relative alla informazione e consultazione sindacale prodromiche all’accesso all’intervento di integrazione salariale ordinario. Tali procedure si applicano anche all’assegno di integrazione salariale, in quanto all’assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. Con specifico riferimento al Fondo di integrazione salariale, in relazione al processo di universalizzazione delle tutele dei lavoratori, principio ispiratore della Riforma degli Ammortizzatori, viene ampliata la platea dei soggetti tutelati dal FIS, in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015, ossia della CIGO, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Il datore di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ha l’obbligo di comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione, avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa/datore di lavoro.
Oggetto dell’esame congiunto è l’esame della situazione complessiva ed è finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla situazione di crisi, nei termini fissati dal Legislatore.
Tali disposizioni, di portata generale, vengono poi diversamente declinate a fronte di eventi oggettivamente non evitabili oppure con riferimento al settore dell’edilizia e dei lapidei.
Detta procedura prescritta dalla legge è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l’attività lavorativa ed è pertanto passaggio imprescindibile per l’accesso all’assegno di integrazione salariale.
Gli adempimenti innanzi illustrati si applicano ad una più estesa platea di datori di lavoro che hanno necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, accedendo all’assegno di integrazione salariale del FIS.
In ordine agli adempimenti che sono posti a carico del datore di lavoro per l’accesso all’ammortizzatore sociale dell’assegno di integrazione salariale del FIS, relativamente alla documentazione e ai dati richiesti per comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di accesso al pagamento diretto, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti.
La sede dell’INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta di questo.
Pertanto, nell’ottica di una semplificazione delle modalità di presentazione dell’istanza per l’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, si rende possibile, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022, atteso anche l’attuale contesto emergenziale, presentare l’istanza all’INPS secondo modalità semplificate, al fine di assicurare, in condizioni di parità, tutele e sostegno al reddito ai lavoratori nell’ottica della loro massima effettività.
Quindi, per tale periodo l’istanza potrà essere presentata all’Istituto anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della nuova disciplina normativa, fermo restando che, comunque, l’informativa deve essere espletata e comunicata all’Istituto e che l’INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto (restando, quindi, salvaguardati i superiori e sopra richiamati interessi dei lavoratori).
Sempre nell’ottica di una maggiore semplificazione delle procedure per l’accesso all’ammortizzatore sociale in argomento e alla luce della crisi pandemica e delle conseguenze che la medesima ha sulle realtà economico-finanziarie degli operatori economici, per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto.
Il datore di lavoro richiedente dovrà, quindi, esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria.
Tali principi di semplificazione e snellimento delle procedure si applicheranno anche nella valutazione dei requisiti per l’accesso all’assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali. In altri termini la situazione di difficoltà – si pensi, ad esempio, nel caso della causale ordinaria, alla mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato – potrà desumersi da una relazione che, alla luce della congiuntura economica innanzi indicata e delle conseguenze economiche direttamente connesse all’emergenza epidemiologica, si limiti ad esplicitare le ricadute di tale contesto, coerentemente alla causale invocata, sulla situazione del singolo datore di lavoro.
Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e in considerazione dell’ingresso di nuovi soggetti dal 1° gennaio 2022, si avrà, quindi, un affievolimento dell’onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria.
Stato di emergenza eventi sismici: Superbonus garantito
L’art. 119, co. 8-ter del decreto “Rilancio” trova applicazione agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato, mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (Agenzia Entrate – risoluzione 15 febbraio 2022, n. 8). Ai sensi dell’ art.119, co. 8-ter, D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n. 77/2020, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali (c.d. Superbonus) spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Al fine di individuare l’ambito applicativo della disposizione, il predetto comma 8-ter fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo art. 119 che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici. Nello specifico, infatti, ai sensi del comma: – 1-ter, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico, spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione; – 4-ter, in alternativa al contributo per la ricostruzione, i limiti delle spese ammesse al Superbonus sostenute entro il 30 giugno 2022 sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n. 189/2016, conv., con modif., dalla L. n. 229/2016, e di cui al D.L. n. 39/2009, conv., con modif., dalla L. n. 77/2009, nonché nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza; – 4-quater, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° gennaio 2019 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici di cui al co. 4 dell’art. 119 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Per effetto del richiamo operato dal co. 8-ter alle elencate disposizioni disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici, la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. Tali contributi sono esclusi nei casi in cui: – il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta; – il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F). Si ricorda, ai fini della fruizione dei contributi per la ricostruzione, è necessario che sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-evento, vale a dire la connessione tra l’evento sismico e il danno dell’immobile, e che sia attestato il livello del danno. L’attestazione del livello di danno è resa tramite il rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato. Pertanto, il co. 8-ter dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici non hanno, tuttavia, subìto danni derivanti da tali eventi. Con riferimento, inoltre, alla condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è sufficiente che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso. In altre parole, le disposizioni di cui al cit. comma 8-ter dell’art. 119 del decreto Rilancio si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato, mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Fondo Fasi: posticipato il termine di recesso dei dirigenti
Approvata la proroga dei termini di recesso da parte dei dirigenti previsto per il 31 ottobre al 28 febbraio
Il Comitato di Amministrazione del Fasi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ha stabilito di dare la possibilità ai dirigenti di poter recedere fino al 28 febbraio 2023 (il termine iniziale era il31 ottobre 2022).
Le modalità sono rimaste invariate, ovvero il recesso dall’iscrizione al Fondo deve essere comunicato con raccomandata da spedire al Fondo stesso, con copia da inviare per conoscenza, ove si tratti di dirigente in servizio, all’azienda di appartenenza. In considerazione del carattere di mutualità, il recesso non dà in alcun caso diritto a rimborsi dei contributi a qualunque titolo versati.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero, in presenza di periodi coperti da indennità sostitutiva del preavviso, l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale termina il periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità.
Il Consiglio di Amministrazione può cancellare l’iscrizione in caso di dolo o colpa grave dell’iscritto, rifiutando altresì una successiva richiesta di iscrizione.
Cassa Edile Vercelli: tabella contributiva dall’1/1/2022
La Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia pubblica le nuove contribuzioni per le imprese iscritte a Confindustria Novara-Vercelli-Valsesia in vigore dal 1° gennaio 2022
Tabelle contributive, in vigore dal mese di GENNAIO 2022
Contributi |
Carico ditta |
Carico dipendente |
Totale da versare |
---|---|---|---|
FNAPE ordinaria Contributo Minimo € 51,00/mese/lavoratore | 3,91% | 0,00% | 3,91% |
Cassa Edile | 1,88% | 0,37% | 2,25% |
Ente Unico | 0,90% | 0,00% | 0,90% |
Servizio sindacale locale | 0,45% | 0,89% | 1,34% |
Servizio sindacale nazionale | 0,22% | 0,22% | 0,44% |
Fondo Prepensionamenti(ex Lavori Usuranti) | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Quota Ance | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
Totale | 8,06% | 1,48% | 9,54% |
Fondo incentivo all’occupazione | 0,10% | 0,00% | 0,10% |
Fondo sanitario (su minimo 120 ore) | 0,60% | 0,00% | 0,60% |
Gestione RLST | 0,42% | 0,00% | 0,42% |
Fondo sanitario IMPIEGATI | 0,26% | 0,26% |
Le percentuali sono da applicare sull’imponibile Contributivo:
PAGA (paga base + conting. + its + edr + eet) X ORE (Ore da considerare: ordinarie; festive; di assemblea e permessi sindacali; ore virtuali da computare per il raggiungimento delle 40 ore settimanali)
Comunicazione dati interessi su mutui per dichiarazione precompilata: variazione
Nella comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi su contratti di mutuo trasmessa dagli operatori finanziari ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata è inserita una nuova sezione dedicata agli operatori interessati da operazioni societarie straordinarie (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 14 febbraio 2022, n. 46931) I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli oneri sostenuti dai contribuenti nell’ambito dei rispettivi rapporti, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate (dichiarazione precompilata) nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili.
La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ciascun anno, per tutti i soggetti del rapporto, con riferimento agli oneri corrisposti dai contribuenti nell’anno precedente relativamente a quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, utilizzando una delle seguenti modalità:
– direttamente, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni; oppure
– tramite intermediari, designandoli “responsabili o incaricati del trattamento dei dati”.
Con riferimento ai dati relativi all’anno d’imposta 2021, la comunicazione è stata implementata con ulteriori informazioni di dettaglio, per consentire agli operatori finanziari coinvolti da operazioni straordinarie societarie intervenute in corso d’anno di comunicare i dati di rapporti oggetto di trasferimento.
In particolare, nel caso di mutui oggetto di trasferimento da un operatore finanziario ad un altro a causa di operazioni societarie avvenute nel corso dell’anno di riferimento e al contempo, a causa di tale operazione, i dati del mutuo trasmessi si riferiscono solo ad una parte dell’anno, entrambi gli Operatori finanziari che sono stati coinvolti nell’operazione societaria sono tenuti a segnalare, compilando gli appositi campi del record:
a) se il mutuo è stato trasferito ad altro operatore finanziario nel corso dell’anno (a cura del “dante causa”);
b) se il mutuo è stato oggetto di trasferimento da un altro operatore finanziario (a cura dell’”avente causa”).
c) il Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario, così come definito per l’Archivio dei Rapporti Finanziari, assegnato dalla banca cedente. Nel caso in cui sia rimasto invariato dopo il trasferimento, deve essere comunque indicato.
Comunicazioni all’anagrafe tributaria: modificate le specifiche tecniche
Modificate le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. (Agenzia delle entrate – Provvedimento 14 febbraio 2022, n. 46900) A partire dalle informazioni relative all’anno 2021, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 sono effettuate secondo le nuove specifiche tecniche.
Precisamente, con il provvedimento in oggetto vengono modificate le specifiche tecniche riguardante le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Le specifiche tecniche, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte dal Decreto Rilancio (artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020).
E’ stato, infatti, inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi all’intervento di “eliminazione delle barriere architettoniche” al fine di poter individuare gli interventi che possono beneficiare della detrazione al 110 per cento con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.
E’ stato introdotto altresì un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione ad un singolo intervento, ha optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.
Convenzione Cadiprof e PLP per gli Studi Professionali
Rinnovata per il 2022 la convenzione di Cadiprof e PLP, BenEssere in famiglia, che prevede il rimborso di parte delle spese sostenute per consulenze psicologiche a favore dei lavoratori degli studi professionali iscritti. Il progetto sperimentale “BenEssere in famiglia”, promosso dalla Cassa di assistenza sanitaria integrativa (Cadiprof) e dall’associazione PLP – Psicologi Liberi Professionisti, è confermato anche per il 2022, con l’aggiunta di alcune novità. Il progetto prevede il rimborso di una parte delle spese sostenute per le consulenze psicologiche presso psicologi convenzionati, con il rinnovo per l’anno 2022, il massimale potrà essere erogato anche agli assistiti che ne avessero beneficiato nella precedente decorrenza e vengono ampliate le aree di supporto. Per le ultime due aree è stata estesa la possibilità di usufruire anche di consulenze di coppia e familiari prevedendo, quindi, la partecipazione di altre persone del nucleo familiare oltre all’assistito. Inoltre è stata introdotta una nuova area oggetto della garanzia: Supporto psicologico e riabilitazione per i Disturbi dell’apprendimento e del neurosviluppo per i figli a carico (fino al compimento dei 18 anni di età). Dal 1 gennaio 2022 il rimborso è esteso anche alle prestazioni erogate per i figli entro il compimento del 18° anno di età e per l’ambito sopra indicato (rientrano ad esempio Terapie ABA – Interventi di potenziamento cognitivo e non rientrano interventi per il supporto didattico). Le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al genitore iscritto Cadiprof o al figlio/a beneficiario. Cadiprof rimborsa parte delle spese sostenute durante il periodo di copertura nel caso in cui l’iscritto faccia ricorso a consulenza psicologica, in presenza o video-consulto, presso uno degli psicologi iscritti alla rete Cadiprof/PLP (Associazione degli Psicologi Liberi Professionisti) e aderenti al progetto, con i relativi limiti di rimborso massimo previsti. Presso la rete degli psicologi convenzionati, gli iscritti Cadiprof potranno beneficiare di: Con il rinnovo del progetto (dal 1 gennaio 2022) il massimale di euro 350,00 potrà essere erogato anche agli assistiti che ne abbiano già beneficiato nella precedente decorrenza:
Le aree di riferimento del progetto “BenEssere in famiglia” sono:
– supporto relativo all’emergenza Covid-19 (gestione dello stress legato al distanziamento sociale, difficoltà legate alla gestione dei nuovi tempi e spazi di vita, gestione di ansie e paure legate al contagio, alla vaccinazione e alle riaperture, gestione di situazioni di malattia o lutti legati al contagio da Covid-19);
– supporto relativo all’ambito lavorativo (prevenzione del burnout, coaching sulle competenze trasversali, ottimizzazione della gestione del tempo, prevenzione dello stress lavorativo correlato, coaching di comunicazione efficace)
– sostegno alla genitorialità (nel momento della scelta di avere un figlio, nelle problematiche a essa connesse come difficoltà nella procreazione, fecondazione assistita, ecc., nel cambiamento che la nascita determina nell’equilibrio della persona, della coppia e/o della famiglia, nelle fasi di sviluppo della relazione con il figlio che, con il mutare dell’età, presenta problematiche sempre nuove, supporto per i problemi legati alla scuola del figlio come difficoltà scolastiche, demotivazione e disagio, orientamento agli studi, ecc.)
– sostegno relativo a momenti di criticità della vita (scelta dell’IVS – Interruzione Volontaria della Gravidanza, gravi eventi come morti accidentali/precoci congiunti, catastrofi/incidenti gravi, malattie gravi, supporto per le problematiche di coppia, anche relativamente alla conciliazione famiglia/lavoro, separazione e/o divorzio, problematiche dell’età evolutiva, sostegno alle attività di caregiver nei riguardi di disabili, anziani e gravi ammalati in casa, in risposta al nuovo fenomeno di “generazione sandwich” intesa come quella che è chiamata ad occuparsi al contempo dei figli e dei genitori anziani, abusi e dipendenze come ludopatia, abuso di alcol e/o sostanze)
Visita gratuita di analisi della domanda e conseguente individuazione del trattamento di elezione (lo psicologo PLP provvederà a rilasciare all’iscritto un documento che attesti l’indicazione del trattamento consigliato).
Sconto del 10% sulla parcella del professionista (garantito dal professionista PLP); il costo finale sarà arrotondato per difetto ogni € 5,00, fatta eccezione per coloro che già adottano la tariffa minima pari ad € 35,00.
Rimborso pari al 50% del costo fatturato, fino a concorrenza del massimale di € 350,00.
Nel corso della vigenza del progetto, ogni assistito potrà beneficiare solo una volta del massimale indicato.
– per le richieste di rimborso con fatture emesse dall’1/5/2020 al 31/12/2021 il massimale erogato sarà di euro 350,00 complessivi, in quanto nel corso della vigenza del precedente progetto ogni assistito poteva beneficiare solo una volta del massimale indicato.
– per le richieste di rimborso che perverranno con fatture emesse dall’1/1/2022 al 31/12/2022 il massimale erogato sarà di ulteriori euro 350,00.
Imprese che occupano oltre 50 dipendenti: rapporto biennale sulla situazione del personale
Pubblicato, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti Ai fini dell’applicazione di principi di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel PNRR e nel PNC, l’applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (fruibile attraverso la piattaforma Servizi Lavoro), già utilizzato per la redazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, è disponibile dall’11 febbraio 2022 anche alle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.
Tali aziende, infatti, sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC.
Pertanto, dall’11 febbraio 2022, nelle more che sia adottato il nuovo Decreto ministeriale per l’aggiornamento delle modalità di presentazione del rapporto biennale, anche le aziende che occupano oltre 50 dipendenti potranno accedere all’applicativo reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it, mediante le proprie credenziali SPID.
Per tali aziende, in precedenza non tenute all’elaborazione del rapporto biennale, la compilazione delle sezioni presenti sul sito dovrà fare riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019.
Successivamente all’emanazione del già citato Decreto ministeriale saranno pubblicate le linee guida per la compilazione del modulo aggiornato.