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CCNL Portuali: sottoscritto l’accordo sul welfare

15 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° aprile destinati ulteriori 77,00 euro alla Polizza Sanitaria

Il 18 marzo è stato sottoscritto da Assoporti, Assiterminal, Assologistica, Uniport, Ancip e Filt-Cgil, Fit-Cisl,Uiltrasporti il verbale di accordo sul welfare sanitario sulla base di quanto stabilito dal verbale del 18 novembre 2024 prevedendo di destinare per ciascun lavoratore, in aggiunta a quanto previsto, ulteriori 77,00 euro di cui:
– 42,00 euro a Unisalute;
– 35,00 euro ad ONHC Spa, per le prestazioni odontoiatriche indicate nel “Piano sanitario Cassa Salute Più -Copertura assicurava AIG Europe SA”.

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Bonus nuovi nati 2025: la disciplina del contributo una tantum

15 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite indicazioni anche sulle modalità di presentazione delle domande (INPS, circolare 14 aprile 2025, n. 76).

Con la circolare in argomento, l’INPS ha illustrato la disciplina del cosiddetto Bonus nuovi nati, fornendo anche indicazioni per la relativa presentazione delle domande di accesso, alla luce delle disposizioni della Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 206, Legge n. 207/2024).

Il contributo è un importo una tantum di 1.000 euro destinato ai nuclei familiari con figli nati, adottati o in affido preadottivo dal 1° gennaio 2025, con l’obiettivo di incentivare la natalità e sostenere le spese familiari.

I requisiti di accesso richiesti che i genitori richiedenti devono possedere, congiuntamente sono:

− cittadinanza, i beneficiari possono essere cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari di permesso unico di lavoro, autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;

− residenza, il genitore richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda. Tale requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) alla data di presentazione della domanda;

− requisito economico: è necessario un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dal calcolo le erogazioni relative all’Assegno unico e universale (AUU).

La domanda dovrà essere presentata online, tramite il servizio dedicato, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio.

In alternativa, può essere presentata tramite l’app INPS mobile, il Contact center multicanale oppure gli istituti di patronato.

La pubblicazione del servizio online sarà comunicata dall’INPS con successivo messaggio.

Il Bonus Nuovi nati non concorre alla formazione del reddito imponibile e sarà finanziato con 330 milioni di euro per il 2025, aumentando a 360 milioni di euro annui dal 2026. L’INPS monitorerà l’utilizzo delle risorse, comunicando mensilmente i risultati al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia.

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Modalità operative per la garanzia IVA per soggetti non residenti in UE

15 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per la prestazione della garanzia ai sensi dell’articolo 35, comma 7-quater, del D.P.R. n. 633/1972 (Agenzia delle entrate, provvedimento 14 aprile 2025, n. 178713).

Tale garanzia è richiesta ai soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale avvalendosi di un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto.

I soggetti non residenti nei paesi UE/SEE che utilizzano un rappresentante fiscale per adempiere agli obblighi IVA in Italia sono tenuti a prestare idonea garanzia per essere inclusi o rimanere nella banca dati VIES.

I soggetti già titolari di partita IVA devono prestare la garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nel VIES, mentre quelli non ancora in possesso di partita IVA devono prestare la garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività con la richiesta di inclusione nel VIES.

 

La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria, per un valore massimale minimo di 50 mila euro.

 

La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale e consegnata, personalmente o tramite il rappresentante fiscale, alla medesima Direzione Provinciale.

 

La garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato deve contenere specifiche informazioni, tra cui dati identificativi del richiedente e del depositario, la Direzione Provinciale beneficiaria, la delimitazione, durata e importo della garanzia, la composizione del deposito, le obbligazioni delle parti, la forma delle comunicazioni e il foro competente.

La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve contenere informazioni quali dati identificativi del richiedente e del fideiussore, la Direzione Provinciale beneficiaria, la delimitazione, durata e importo, l’inadempimento e le obbligazioni delle parti, la rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione, la forma delle comunicazioni e il foro competente.

 

La garanzia deve avere una durata non inferiore a 36 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale competente. Solo dalla data della comunicazione positiva è possibile richiedere l’inclusione nel VIES.

I soggetti già inclusi nella banca dati VIES alla data di pubblicazione del provvedimento in argomento, devono invece prestare la garanzia entro 60 giorni dalla medesima data. In caso di mancata prestazione della garanzia entro tale termine, l’Agenzia comunica al rappresentante fiscale l’avvio della procedura di esclusione dal VIES del soggetto rappresentato.

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CCNL Cooperative Sociali: siglata la nota applicativa per la gradualità

15 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabilite le linee guida per la concessione della gradualità dove è complessa l’applicazione dei contenuti economici del contratto

Agci-Imprese sociali, Confcooperative-Federsolidarietà, Legacoopsociali, Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs hanno sottoscritto, in data 7 aprile, la nota applicativa relativa all’art. 77 del CCNL Cooperative Sociali riguardante la gradualità. All’interno del documento, diramato alle sedi territoriali competenti, si dichiara la corretta ed integrale applicazione del contratto, sino alla data di presentazione e si documenta il mancato riconoscimento degli adeguamenti contrattuali in regime di appalto o accreditamento, con l’opportuna evidenza della dimensione economica e temporale dei contratti interessati.
Inoltre, vengono illustrate le criticità delle condizioni economico-finanziarie dell’impresa; viene documentato l’eventuale utilizzo di ammortizzatori sociali; vengono riportati eventuali stati di crisi già in essere e vengono segnalate altre richieste di gradualità presentate in altri territori o regioni.
Viene precisato, inoltre, che le istanze di accesso alla gradualità devono pervenire alla commissione regionale/provinciale territorialmente competente almeno 60 giorni prima della decorrenza degli incrementi retributivi. I lavoratori coinvolti nell’eventuale percorso di gradualità sono quelli impegnati nella gestione dei servizi all’interno della regione e/o territorio dove la sopravvenuta difficoltà rende complessa l’applicazione dei contenuti economici del contratto. L’eventuale concessione della gradualità deve prevedere una durata limitata nel tempo. 

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Bando ISI 2024, al via la registrazione delle domande

14 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Da oggi sino al 30 maggio possibile la compilazione delle istanze di partecipazione (INAIL, comunicato 11 aprile 2025).

L’INAIL ha comunicato che dal 14 aprile fino alle ore 18.00 del 30 maggio 2025 sarà possibile compilare e registrare le domanda di partecipazione al bando ISI 2024, con il quale l’Istituto mette a disposizione delle imprese che investono in prevenzione 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, quasi 100 in più rispetto all’edizione precedente. La procedura informatica, divisa in quattro fasi, è spiegata in dettaglio nel videotutorial realizzato da Postel in collaborazione con l’INAIL, che segue il primo video incentrato sulle novità di questa edizione del bando. Entrambi i filmati sono disponibili nella pagina dedicata al bando presente sul sito INAIL.

Con il nuovo bando ISI sono state introdotte alcune novità per migliorare l’efficacia degli interventi realizzati e semplificare la procedura di accesso al contributo. Il nuovo avviso punta, infatti, a incrementare ancora di più la partecipazione delle micro e piccole imprese, per le quali è prevista la possibilità di anticipare il 70% delle somme concesse, e di quelle operanti in settori ad alto rischio. Tra le priorità anche il sostegno all’innovazione tecnologica e all’ammodernamento dei macchinari. Inoltre, per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, la percentuale di finanziamento può arrivare fino all’80%. 

Il video citato illustra all’utente tutte le fasi della compilazione, dall’inserimento dei dati dell’azienda e di quelli del legale rappresentante, alla selezione dell’asse di finanziamento prescelto tra i cinque a disposizione, alla descrizione del progetto, con il costo e l’importo del finanziamento richiesto. In base alle informazioni inserite, il sistema assegna un punteggio per ogni parametro. Per inviare la domanda è necessario raggiungere 130 punti.

Infine, l’INAIL ha reso noto che i prossimi passi consisteranno nell’aggiornamento del Calendario scadenze ISI 2024 e  nella pubblicazione delle Regole tecniche e della Tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico.

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CIRL Autotrasporto Merci Lombardia: previsti aumenti fino a 800,00 euro

14 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previste modifiche agli straordinari e all’indennità di trasferta

Il 28 febbraio 2025 Confartigianato Trasporti Lombardia, Cna-Fita Lombardia, Claai Lombardia, Casartigiani Lombardia e Filt-Cgil Lombardia, Fit-Cisl Lombardia, Uiltrasporti Lombardia hanno sottoscritto un accordo per il personale viaggiante con sede in Lombardia. Per detti lavoratori la prestazione lavorativa settimanale ordinaria è di 47 ore. L’orario di lavoro è distribuito fino ad un massimo di 6 giorni nell’arco della settimana ed è conguagliabile nell’arco di 4 settimane.
Dal punto di vista economico l’intesa ha aggiornato alcuni istituti, dal lavoro straordinario all’indennità di trasferta. Stabilita la corresponsione di un trattamento economico di discontinuità, relativo ai “tempi morti” nei quali l’autista, ad esempio, deve attendere anche ore fermo alla dogana o per il disbrigo delle pratiche portuali. Previsto inoltre un aumento reale nella busta paga degli autisti in un range lordo dai 300,00 agli 800,00 euro mensili.

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Risarcimento del danno e disciplina CFC

14 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il principio di diritto n. 4/2025 dell’Agenzia delle entrate si concentra sulla rilevanza di un risarcimento del danno ai fini dell’applicazione della disciplina relativa alle Controlled Foreign Companies (CFC).

La normativa in materia di CFC è regolata dall’articolo 167 del TUIR, il quale è stato modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 142/2018 (che ha recepito la Direttiva (UE) 2016/1164, nota come ATAD) e, più recentemente, dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 209/2023 (Decreto fiscalità internazionale).
La finalità principale della normativa CFC è quella di prevenire che soggetti residenti in Italia, con società controllate situate in Paesi a fiscalità privilegiata, possano attuare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva trasferendo ingenti utili dalla società controllante (soggetta ad alta fiscalità) alle società controllate (soggette a tassazione ridotta).

A tal fine, la disciplina CFC prevede un meccanismo di imputazione per trasparenza al soggetto residente in Italia dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di un’effettiva distribuzione di utili, qualora quest’ultimo sia assoggettato a tassazione privilegiata.

 

Come evidenziato nella circolare dell’Agenzia n. 18/E/2021, i regimi CFC, inizialmente concepiti con una finalità anti-differimento dell’imposizione (”anti­deferral”), hanno assunto una connotazione più marcatamente “antiabuso”. 

 

L’operatività della normativa CFC, ai sensi dell’articolo 167 del TUIR, è subordinata al verificarsi congiunto di tre condizioni:

  • controllo, di diritto o economico, dell’entità estera, da parte di un soggetto residente in Italia;
  • assoggettamento dell’entità estera controllata ad un livello di tassazione effettiva non congruo;
  • realizzazione, da parte dell’entità estera controllata, di proventi rientranti nelle categorie di passive income menzionate nella stessa disposizione, per oltre un terzo dei proventi complessivi.

In merito all’ultima condizione, l’Agenzia ritiene che il risarcimento del danno, conseguito sulla base di un accordo transattivo a seguito dell’interruzione di un’attività economica effettiva imputabile alla controparte, non possa essere ascritto ai passive income di cui al citato articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR.

 

L’articolo 167 elenca specificamente le categorie di proventi che costituiscono passive income ai fini CFC:

1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente,
controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

In particolare, l’Agenzia osserva che un risarcimento volto a ristorare il pregiudizio conseguente alla preclusa possibilità di esercitare l’attività imprenditoriale per cui la controllata estera era stata costituita e per il sostenimento inutile di rilevanti spese finalizzate all’avviamento dell’attività, non risulta riconducibile ad alcuna delle singole tipologie di proventi individuate dalla Direttiva ATAD e recepite nell’ordinamento italiano dall’articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR.

Di conseguenza, non si ravvisano i presupposti applicativi della disciplina CFC, anche con riferimento alla condizione del conseguimento, per oltre un terzo dei proventi complessivi, di passive income elencati dall’articolo 167, comma 4, lettera b) del TUIR.

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“Investimenti sostenibili 4.0”: dal 20 maggio 2025 le domande 

11 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definite le modalità di apertura dello sportello agevolativo e le procedure per la presentazione delle istanze (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 8 aprile 2025).

Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica di aver definito, con apposito provvedimento direttoriale, le modalità di apertura dello sportello agevolativo e le procedure per la presentazione delle domande nell’ambito di “Investimenti Sostenibili 4.0”. La misura ha l’obiettivo di supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle micro, piccole e medie imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Lo sportello online Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero, aprirà i battenti il 20 maggio 2025.

L’iter di presentazione delle domande sarà articolato nelle seguenti fasi:

– a partire dalle ore 10 del 30 aprile, le imprese interessate, regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese, potranno precompilare le domande accedendo alla piattaforma di Invitalia;
– in questa fase sarà rilasciato il “codice di predisposizione della domanda“, che permetterà l’invio della richiesta, a partire dalle ore 10 del 20 maggio, sempre tramite la piattaforma di Invitalia.

Il provvedimento, con una dotazione finanziaria di 300.488.426,61 euro, è finanziato dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” e fa seguito al decreto del MIMIT del 22 novembre 2024.

Le agevolazioni saranno concesse ed erogate in via prioritaria alle iniziative che contribuiranno in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali fissati dall’Unione europea e a quelle volte a supportare la transizione dell’impresa verso un modello di economia circolare, sostenibile e di efficienza energetica, attraverso l’utilizzo di tecnologie abilitanti. Queste includono: soluzioni di advanced manufacturing, additive manufacturing, realtà aumentata, simulazione, integrazione orizzontale e verticale, Internet of Things, Industrial Internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics, Intelligenza Artificiale, e blockchain, in linea con il Piano Transizione 4.0.

Le spese ammissibili, non inferiori a 750.000 euro, dovranno riguardare l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove, opere murarie, programmi informatici, certificazioni ambientali e servizi di consulenza specialistica.

Le agevolazioni, ferma restando la copertura complessiva delle spese ammissibili pari al 75%, saranno erogate sotto forma di contributo in conto impianti e finanziamento agevolato, con una prevalenza del finanziamento agevolato (40% delle spese) rispetto al contributo in conto impianti (35% delle spese), senza distinzioni in base alla dimensione dell’impresa.

 

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CIPL Edilizia Industria Varese: stabilito l’EVR 2025

11 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’EVR da corrispondere nell’anno 2025 è pari al 4% dei minimi tabellari

Con verbale di accordo siglato il 24 marzo 2025, le Parti sociali Confartigianato Imprese Varese, Cna Varese Ticino Olona, Fenealuil Alta Lombardia, Filca Cisl dei Laghi, Fillea Cgil di Varese hanno stabilito l’EVR da corrispondere in quote mensili nell’anno 2025 agli operai, quadri ed impiegati (anche apprendisti).
Pertanto, qualora l’impresa presenti entrambi i parametri aziendali pari o positivi dovrà corrispondere l’EVR pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2018.

LivelliEVR 4% (valore mensile)
7° livello – quadri e 1.a categoria super69,42
6° livello – 1.a categoria60,74
5° livello – 2.a categoria50,61
4° livello – Impiegati di 4° livello46,88
3° livello – 3.a categoria43,84
2° livello – 4.a categoria38,76
1° livello – 4.a categoria primo impiego33,86
LivelliEVR 4% (valore orario)
Operaio di 4° livello0,27
Operaio specializzato – 3° livello0,25
Operaio qualificato – 2° livello0,22
Operaio comune – 1° livello0,20
Guardiani0,18
Guardiani con alloggio0,16

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Imposta sostitutiva per frontalieri: il codice tributo

11 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Istituito nuovo codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri, da versare tramite modello F24 (Agenzia delle entrate, risoluzione 10 aprile 2025, n. 27/E).

L’articolo 6 del D.L. n. 113/2024 ha introdotto significative novità per i lavoratori dipendenti residenti in specifici comuni italiani e frontalieri che percepiscono redditi in Svizzera. A partire dal periodo d’imposta 2024, questi lavoratori hanno la possibilità di optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

 

Il comma 3 del medesimo articolo 6 prevede che tale opzione venga esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

 

Inoltre, il comma 4 chiarisce che per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di imposte dirette.

 

Ciò premesso, per permettere il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “1863” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri – art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

 

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

 

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