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Apprendistato e attività stagionali: la compatibilità è possibile

30 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Forniti chiarimenti sull’utilizzo del contratto di cui agli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 (INL, nota 24 aprile 2024, n. 795).

L’Ispettorato nazionale del lavoro non ritiene automaticamente impossibile la stipula di un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato da giovani studenti. Lo si evince dalla nota in commento dell’INL, emessa su input del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che aveva segnalato la necessità, da parte dell’Ispettorato, di alcune precisazioni in ordine all’utilizzo del contratto di apprendistato di cui articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 ai fini dello svolgimento di attività stagionali. 

In realtà, la materia era stata già affrontata dall’INL con la nota n. 1369/2023 che aveva richiamato la disciplina contenuta, oltre che nel D.Lgs. n. 81/2015, anche nel D.I. 12 ottobre 2015 e nella circolare n. 12/2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricordando che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato mediante l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (ad esempio qualifica/diploma).

Tuttavia, l’Ispettorato precisa che il principio di “coerenza” tra attività lavorativa e titolo di studio va ad orientare il “primo contatto” con l’istituzione formativa da parte del datore di lavoro. Quindi, da ciò non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.

L’utilità dello strumento del contratto di apprendistato è infatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’art. 43, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”. Ne deriva che proprio la sottoscrizione del protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di
utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente. 

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Premio speciale unitario INAIL 2024 per soggetti impegnati nei PUC

30 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali approva la Determina n. 73 del 26 marzo 2024 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL che stabilisce  il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) relativamente all’anno 2024 (D.M. 24 aprile 2024, n. 68).

È stato pubblicato il 29 aprile scorso, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione “Pubblicità legale”, il decreto in oggetto con cui viene recepita e approvata la Determina n. 73 del 26 marzo 2024 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL e concernente il premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) e relative modalità di applicazione.

 

Viene stabilità la misura del suddetto premio speciale unitario per l’anno 2024, fissandola in 1,04 euro per singola giornata di attività prestata.

 

A tale importo va aggiunto l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del D.P.R. n. 1124/1965, per i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC), beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), nonché per le persone in condizione di povertà come eventualmente individuate con appositi provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che su base volontaria, pur non essendo beneficiarie dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro, partecipano a Progetti utili alla collettività (PUC). 

 

I comuni, anche in forma associata, e le altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC, attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti la copertura assicurativa INAIL esclusivamente con modalità telematica, utilizzando la Piattaforma GePI.

 

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CCNL Enel: raggiunto accordo con le OO.SS.

30 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dopo tre mesi di mobilitazione, si è giunti all’intesa

Il 24 aprile 2024 le Parti sociali Filctem – Cgil, Flaei – Cisl, Uiltec – Uil, a seguito della grande mobilitazione di lavoratori e lavoratrici del Gruppo Enel organizzata dalle stesse OO.SS., hanno raggiunto l’atteso accordo con i management di Enel.
Molteplici i temi disciplinati dall’intesa: 
– in e-distribuzione, le Manovre di Esercizio non vengono terziarizzate, si sospende l’applicazione del semiturno e vengono effettuati 2000 immissioni di cui almeno 1600 aggiuntive;
– analisi dei riflessi del Piano Industriale per tutte le Aree di Business e di Staff;
– in tema di Welfare Aziendale, si prevede la stipula di un accordo per il finanziamento volto ad incrementare e migliorare i servizi ai Soci;

– ridefinizione del modello di Relazioni Industriali per l’introduzione di concrete forme di Partecipazione;

– impegno congiunto dell’Azienda e del Sindacato a condividere iniziative comuni per la valorizzazione degli investimenti, per la garanzia occupazionale e per la proroga delle concessioni (distribuzione idroelettriche e geotermiche).
Sul versante dello smartworking, le organizzazioni sindacali non accettano che il Gruppo Enel sia l’unica azienda del settore a non avere un accordo in merito, ribadendo la volontà di intraprendere una trattativa per definire un accordo migliore rispetto a quello già applicato unilateralmente dall’Azienda.
Ovviamente, oltre a ringraziare tutte le lavoratrici ed i lavoratori che hanno aderito alla mobilitazione, Filctem. Flaeil e Uiltec revocano gli scioperi generali precedentemente indetti per il 30 aprile e il 2 maggio.

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CIRL Edilizia Artigianato Lazio: siglato il verbale per la determinazione dell’EVR 2024

29 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definito l’EVR nella misura del 4% per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024

In data 8 aprile Cna Costruzioni Lazio, Casartigiani Lazio, Claai Lazio e Fillea-Cgil Lazio, Filca-Cisl Lazio, Feneal-Uil Lazio hanno sottoscritto il verbale per la verifica e determinazione dell’EVR.
Hanno, pertanto, provveduto alla verifica degli indicatori 2023/2022/2021 sul triennio 2022/2021/2020:
– numero dei lavoratori iscritti in Edilcassa presso la regione Lazio;
– monte salari denunciati in Edilcassa presso la regione Lazio;
– ore denunciate in Edilcassa presso la regione Lazio;
– DURC rilasciati da Edilcassa presso la regione Lazio.
All’esito della verifica effettuata a livello territoriale sono risultati positivi tre indicatori su quattro (per quanto riguarda il DURC, le Parti hanno constatato che a seguito dell’introduzione del DURC ONLINE non è più possibile avere dati statistici).
Pertanto, le Parti hanno stabilito la misura del 4% dei minimi paga in vigore alla sottoscrizione del CIRL per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, riproporzionato per i lavoratori part-time.
Di seguito gli importi.

LivelloQuota annuale EVROPERAI EVR paga orariaOPERAI importo mensile IMPIEGATI importo mensile 
1394,44 euro0,19 euro32,87 euro32,87 euro
2456,72 euro0,22 euro38,06 euro38,06 euro
3519 euro0,25 euro43,25 euro43,25 euro
4560,52 euro0,27 euro46,71 euro46,71 euro
5602,04 euro0,29 euro50,17 euro50,17 euro
6726,60 euro  60,55 euro
7830,40 euro  69,20 euro
8830,40 euro  69,20 euro

 

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Formazione per la sicurezza sul lavoro: indicazioni sul numero massimo dei partecipanti

29 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Presentato un interpello sugli studenti equiparabili ai lavoratori che possono partecipare ai corsi (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 26 aprile 2024, n. 2).

L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha avanzato istanza di interpello in materia di modalità della formazione del personale (articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008). In particolare, l’ateneo ha chiesto il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul fatto se sia da ritenersi conforme all’Accordo della Conferenza Stato Regioni (ACSR) del 21 dicembre 2011, relativamente alle modalità della formazione del personale, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti a ogni corso di formazione non superiore a 100 unità, anziché a 35 di cui al punto 2 dell’Accordo.

I riferimenti normativi e di prassi

Nella sua risposta la Commissione ha preso in considerazione, tra gli altri, il citato Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, Allegato A, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”. Infatti, l’ACSR nel punto in questione dispone che: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

Inoltre, la Commissione ha ricordato l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008) e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e il punto 12 di questo testo, rubricato “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, e in particolare il “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che stabilisce: “In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

Tenuto conto di queste premesse, la Commissione ministeriale pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio, ha ritenuto che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti a ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal citato punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo
stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

 

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CCNL Forze armate: al via il negoziato per il rinnovo

29 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

A circa tre anni dalla scadenza, riprese le procedure negoziali

Nella giornata del 24 aprile scorso, le Parti sociali si sono riunite per la definizione degli accordi sindacali, in vista del rinnovo del CCNL per il triennio 2022-2024, che interessa gli oltre 400mila lavoratori delle forze armate e dei Corpi di Polizia, sia ad ordinamento civile che militare.
Come diffuso dalle rappresentanze Silp – Cgil, Fp – Cgil, Silf e Siam,  negli interventi di presentazione si è affermata la necessità di instaurare un confronto sui bisogni e aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici, partendo dagli adeguamenti retributivi, data l’impennata inflazionistica registratasi nei due anni d’inizio vigenza del contratto. 
Invero, sono state ritenute insufficienti le 17mila unità assunte e lo stanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali, in considerazione del fatto che, per il 2024, le risorse a bilancio danno un incremento medio pari al 5,8% a fronte sia di un incremento del costo della vita pari al 16%, sia della perdita di personale di oltre 30mila unità nel triennio.
Pertanto, secondo le rappresentanze sindacali, difficilmente si arriverà ad una conclusione delle trattative in tempi brevi.

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CCNL Trasporto aereo: apertura del tavolo negoziale

29 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Parallelamente al tavolo di trattativa per la parte generale, è stata richiesta l’apertura degli altri tavoli negoziali finalizzati al rinnovo delle singole parti specifiche del CCNL 

Il 22 aprile 2024 si è aperto il tavolo negoziale relativo al rinnovo della Parte Generale del contratto collettivo nazionale di lavoro del Trasporto Aereo, scaduta il 31 Dicembre 2022. Oltre alle Organizzazioni Sindacali firmatarie, erano presenti all’incontro le associazioni datoriali ed i rappresentanti di alcune fra le maggiori aziende aderenti alle stesse. 
Il rinnovo del contratto, come affermano le OO.SS., avviene in un momento di grande fermento per il settore, caratterizzato da una crescita esponenziale dei passeggeri che ha raggiunto livelli senza precedenti. In questo contesto quindi, l’obiettivo primario del rinnovo contrattuale è quello di disciplinare il settore, evitando asimmetrie competitive, attraverso l’incremento della produttività delle aziende della filiera, che si realizzi attraverso un innalzamento significativo della qualità dei servizi offerti, attraverso una maggiore inclusività che preveda un allargamento del perimetro di applicazione del CCNL alle imprese ed ai lavoratori che già svolgono servizi accessori e complementari alle attività del trasporto aereo.
Così come ribadito nella piattaforma unitaria di rinnovo, i Sindacati ritengono essenziale restituire attrattività al settore principalmente attraverso una retribuzione allineata al reale potere d’acquisto e un corretto bilanciamento fra tempi di lavoro e vita privata. L’incontro della scorsa settimana, pur essendo a carattere interlocutorio, ha permesso di avviare un proficuo dialogo tra le parti. Il confronto proseguirà con cadenza regolare, con l’obiettivo di arrivare alla stesura e alla firma del rinnovo della parte generale del CCNL nel più breve tempo possibile.
Contemporaneamente al tavolo di trattativa per la parte generale, è stata richiesta l’apertura degli altri tavoli negoziali finalizzati al rinnovo delle singole parti specifiche del CCNL come, ad esempio, i Gestori Aeroportuali, la sezione dei Vettori e quella Fairo che interessa il personale di terra delle Compagnie Aeree straniere.  

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Contrasto al lavoro irregolare, al via la task force presso l’INL

29 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha costituito la task force denominata “Lavoro sommerso” presso l’INL con compiti di vigilanza di contrasto al lavoro irregolare e per finalità statistiche (D.M. 28 marzo 2024, n. 50).

In data 26 aprile 2024 è stato pubblicato, nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il decreto in oggetto con cui si costituisce presso l’Ispettorato nazionale del lavoro la task force istituzionale “Lavoro sommerso” che opera in continuità con le attività già previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 e realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso.

L’obiettivo è quello di ridurre l’incidenza del lavoro sommerso i almeno 2 punti percentuali a seconda dei settori interessati, in conformità alla Missione 5, componente 1, Riforma 1.2, del PNRR.

 

La task force, in linea con le attività già realizzate, dovrà continuare ad assicurare l’attuazione delle linee di azione elaborate a livello nazionale, nonché l’ulteriore pianificazione strategica e operativa dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso prevista dal Piano nazionale, allo scopo di garantire un’azione coordinata ed efficace di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, secondo le specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali, anche in relazione alla fruizione dell’Assegno di inclusione.

 

Inoltre, l’articolo 3 del decreto ministeriale, individua un altro compito della task force, ovvero quello di contribuire alla pianificazione di un’efficace attività di vigilanza finalizzata alla conduzione di ispezioni per finalità statistiche, sulla base di un campione di imprese selezionato.

 

A tal fine, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni competenti in materia di ricerca e statistica, essa:

 

– definisce criteri e modalità di campionamento e dimensionamento delle imprese da ispezionare, sulla base dei dati disponibili e della loro variabilità settoriale e territoriale;

– verifica periodicamente eventuali criticità nella conduzione delle ispezioni per fini statistici e predispone i necessari aggiustamenti;

– analizza i dati derivanti dalle ispezioni per esclusiva attività di vigilanza e integra le informazioni disponibili, anche nell’ottica di migliorare la rappresentatività del campione statistico.

 

L’attuazione delle attività programmate dalla task force è assicurata da tavoli operativi interregionali che saranno costituiti con successivo provvedimento del Capo dell’INL e che si riuniscono con cadenza almeno trimestrale.

 

Potrà eventualmente essere costituito anche un tavolo operativo di coordinamento nazionale composto dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

 

Il Presidente della task force trasmette annualmente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attività svolta, con l’illustrazione delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti.

 

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CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali Anpas: siglato il verbale di rettifica

26 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Parti hanno sottoscritto un verbale modificativo di alcuni art. del CCNL sottoscritto il 2 febbraio 2024

Lo scorso 2 febbraio Anpas Odv, Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl hanno sottoscritto il CCNL Anpas-Misericordie d’ItaIia che si applica al settore socio-sanitario, assistenziale, del trasporto sanitario e di emergenza urgenza extraospedaliera 2020/2022 e le stesse parti sociali hanno provveduto, con il verbale del 17 aprile 2024, alla correzione e conseguente rettifica di alcuni articoli del CCNL.
Le modifiche più rilevanti sono:
– lavoro supplementare: modificata la percentuale, che passa dal 50% al 40% della deroga al raggiungimento della misura massima dell’orario settimanale per far fronte a condizioni oggettive;
– lavoro a termine: specificato il periodo superiore a 6 mesi per il diritto di precedenza a favore del lavoratore che, neIl’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, abbia prestato attività lavorativa;
– lavoro supplementare e straordinario: viene considerato lavoro supplementare l’orario ordinario settimanale fino alle 38 ore settimanali (non 40 ore), mentre è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 38 ore settimanali;
– malattia del figlio: definito il limite di 8 giorni annui di assenza per la malattia del figlio; per quanto riguarda l’anzianità di servizio, sono esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima (cancellata la quattordicesima);
– percentuali complessive di ammissibilità: non è più prevista la deroga del superamento delle percentuali di utilizzo del contratto a tempo determinato in caso di assunzioni di contratti a tempo determinato per attività di volontariato.

 

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Anticipazione ordinaria TFS/TFR, blocco delle domande per gli iscritti al Fondo Credito

26 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

In via di esaurimento le risorse finanziarie destinate allo scopo nel Bilancio di previsione per il 2024 (INPS, messaggio 25 aprile 2024, n. 1628).

L’INPS ha comunicato che le risorse finanziarie destinate nel Bilancio di previsione dell’Istituto per il 2024 alla prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito), istituita con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 219/2022, sono, sulla base delle stime effettuate, in via di esaurimento.

Pertanto, l’Istituto, dato che il Regolamento relativo alla prestazione prevede, all’articolo 1, comma 3, che l’erogazione dell’anticipazione ordinaria del TFS/TFR avvenga “nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate annualmente nel bilancio dell’INPS”, comunica che a partire dal 25 aprile 2024 è inibita la presentazione di nuove domande.

Inoltre, a decorrere dal 26 aprile 2024 e fino a nuova comunicazione, non è possibile per gli uffici credito delle sedi/poli territoriali e nazionali dell’INPS elaborare e trasmettere le bozze di proposta di cessione agli utenti. Quindi, è inibita, nella procedura “Anticipazioni Credito”, la funzionalità che consente l’invio all’utente della citata bozza di proposta.

Invece, le domande, per le quali la proposta di cessione pervenuta dall’utente abbia superato la verifica di capienza, devono essere esitate con le consuete modalità, mentre per quel che riguarda la gestione delle pratiche non elaborate, le sedi/poli territoriali e nazionali dell’INPS non dovranno procedere al mancato accoglimento delle stesse, in attesa di ulteriori istruzioni operative.

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