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CCNL Metalmeccanica Industria: approvata la piattaforma per il rinnovo

17 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Consenso dei lavoratori pari al 98,13% sui contenuti della piattaforma: richieste salariali, contrasto alla precarietà, riduzione dell’orario di lavoro, rafforzamento delle norme su salute e sicurezza

Lo scorso 10 aprile si è conclusa la campagna di assemblee programmata nei luoghi di lavoro e durata più di due mesi per presentare l’ipotesi di piattaforma predisposta da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria e sottoscritto da Ferdermeccanica e Assistal.
I sindacati hanno potuto constatare un aumento dei lavoratori che hanno partecipato e votato alle assemblee, con un consenso molto amplio alle richieste delle piattaforma predisposta dalle sigle sindacali. 
Nello specifico:
– si sono svolte assemblee in 6.630 aziende su tutto il territorio nazionale coinvolgendo oltre 785mila metalmeccaniche e metalmeccanici;
– i lavoratori che hanno partecipato al voto sono stati 411.320, pari all’87% dei presenti in assemblea., tra cui i favorevoli sono stati 399.921, il 98,13% dei voti validi, i contrari sono stati 7.621, pari all’1,87%; le bianche 2.858 e le nulle 920.
Pertanto, i contenuti della piattaforma (richieste salariali, il contrasto alla precarietà, la riduzione dell’orario di lavoro, il rafforzamento delle norme su salute e sicurezza, la qualificazione di Cometa e Metasalute) possono considerarsi approvati con un consenso molto ampio, rafforzando i sindacati per il tavolo negoziale con Federmeccanica e Assistal.
Secondo i sindacati è necessario avviare le trattative per il rinnovo il prima possibile concentrandosi sul tema salariale, la copertura del secondo livello di contrattazione ed il conseguente rafforzamento dell’elemento economico, il welfare, la  riduzione oraria e la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, il tema della formazione e inquadramento professionale, il contrasto al precariato e il tema della salute e sicurezza.

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MINISTERO DEL LAVORO E UNIONCAMERE PUNTANO SULL’IMPRENDITORIA MIGRANTE

17 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con il progetto “Futurae. Programma Imprese Migranti” si persegue l’obiettivo dell’inclusione e dello sviluppo (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 16 aprile 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Uniocamere stanno promuovendo in collaborazione un progetto per agevolare la crescita delle imprese dei migranti, rafforzarne i rapporti con il sistema camerale e ampliarne la conoscenza: “Futurae. Programma Imprese Migranti“.

Il progetto che si basa su risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie ha tra i suoi obiettivi:

– favorire l’accesso dei migranti alle Camere di Commercio;
– promuovere la nascita di nuove imprese tramite percorsi di orientamento, formazione e affiancamento delle startup;
– accompagnare l’accesso al credito;
– creare e diffondere conoscenza.

In particolare, Futurae coinvolge sui territori le Camere di commercio di Roma, Milano, Lodi, Monza e Brianza, Torino, Bari, Verona e Pavia e vede la collaborazione di Infocamere, IFOA, SiCamera e CeSPI. 

La sinergia tra il dicastero e Unioncamere è nata alla luce della strutturalità, della costante crescita, ma anche delle criticità del fenomeno (660.000 imprese con oltre un milione di addetti): infatti, si tratta generalmente di microimprese, concentrate in settori a basso valore aggiunto e a basso tasso di innovazione, spesso in difficoltà per la complessità delle norme e della burocrazia, poco collegate con il resto del tessuto produttivo e con le istituzioni.

 

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Adesione al Fondo interprofessionale “INNOVA”

17 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS illustra le modalità operative per l’adesione dei datori di lavoro al nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua denominato “Fondo INNOVA” (INPS, messaggio 17 aprile 2024, n. 1516). 

Si tratta del Fondo costituito a seguito dell’accordo interconfederale sottoscritto in data 17 ottobre 2019 tra l’organizzazione datoriale A.N.P.I.T. (Associazione nazionale per l’Industria e il Terziario) e quella sindacale C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) per la formazione continua in alcuni specifici settori economici.

 

In particolare, la formazione continua in questione riguarda i quadri e i dipendenti delle Piccole, Medie e Grandi imprese che operano nei settori economici dell’Industria, dell’Agricoltura, della Pesca, del Turismo, del Terziario, dei Servizi, degli Studi professionali e dell’Artigianato, nonché i dipendenti di Enti, Associazioni, Cooperative e Fondazioni.

 

L’INPS comunica che, per aderire al Fondo, i datori di lavoro interessati devono valorizzare il codice di nuova istituzione “FINN” nell’elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell’elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.

 

L’Istituto ricorda che l’adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espresse dal datore di lavoro direttamente all’INPS attraverso la denuncia contributiva e producono effetti con decorrenza dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UniEmens) in cui le scelte vengono effettuate. In caso di cambio di adesione, è indispensabile indicare nel flusso UniEmens sia la causale di revoca che quella di adesione: contrariamente, la nuova adesione non sarà accettata.

 

Per le aziende agricole la gestione delle adesioni avviene all’interno della procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, tramite l’apposita funzione denominata “Fondi interprofessionali”, che consente i seguenti adempimenti:

 

– l’adesione al Fondo prescelto;

– la revoca del Fondo precedentemente prescelto;

– l’adesione a un nuovo Fondo.

 

In caso di mancanza di un’esplicita revoca del Fondo precedentemente scelto, non sarà possibile l’adesione a un nuovo Fondo.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, vengono fornite le istruzioni ai fini della rilevazione contabile del contributo da destinare al finanziamento del nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale da parte dei datori di lavoro che vi aderiscono.

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CCNL Lavanderie (Conflavoro-Confsal): sottoscritto accordo integrativo

17 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

A seguito della sottoscrizione del CCNL in data 28 febbraio 2022 le Parti Sociali sono intervenute su alcuni articoli al fine di eliminare eventuali refusi e rendere più completa la disciplina contrattuale

Il giorno 8 aprile 2024 Conflavoro PMI e Fesica Confsal, con l’assistenza della Confsal si sono incontrate per sottoscrivere l’accordo integrativo e modificativo del contratto applicabile ai rapporti di lavoro tra le Aziende operanti nel settore lavanderie e tintorie ed il relativo personale dipendente. Le Parti Sociali sono intervenute su alcuni articoli del CCNL 28 febbraio 2022, al fine di eliminare eventuali refusi e rendere più completa la disciplina contrattuale. Le modifiche apportate, con effetto dal 1° aprile 2024, si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.
Il primo intervento riguarda l’istituto del contratto a tempo determinato, con la previsione di una appendice denominata “Accordo sul tempo determinato”, al fine di definire le causali utilizzabili per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell’art. 24, D.L. n. 48/2023.
L’elemento di garanzia retributiva di cui all’art. 25/Bis è stato definito in 300,00 euro per l’anno 2024 e 350,00 euro per l’anno 2025, in relazione alle imprese del settore lavanderie industria rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, in cui è assente la contrattazione aziendale o nel caso in cui la contrattazione aziendale si concluda senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno. Tale importo è omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.
I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti (art. 51), sono stati modificati come segue. 
Settore Industria – Operai

Area professionale ModuloAnzianità di servizio fino a 5 anniAnzianità di servizio 6-10 anniAnzianità di servizio oltre 10 anni
Qualificata/Consolidato1 mese1 mese e mezzo2 mesi
Qualificata/Centrato1 mese1 mese e mezzo2 mesi
Qualificata/base 1 mese 
Operativa/Consolidato 20 giorni 
Operativa Centrato/Base 14 giorni 

Settore Industria – Impiegati

Area professionale ModuloAnzianità di servizio fino a 5 anniAnzianità di servizio 6-10 anniAnzianità di servizio oltre 10 anni
Direttiva gestionale2 mesi3 mesi4 mesi
Tecnica e gestionale/Consolidato2 mesi3 mesi4 mesi
Tecnica e gestionale/Centrato1 mese e mezzo2 mesi2 mesi e mezzo
Tecnica e gestionale/Base1 mese1 mese e mezzo2 mesi
Qualificata/Consolidato1 mese1 mese e mezzo2 mesi
Qualificata/Centrato1 mese1 mese e mezzo2 mesi
Qualificata/Base1 mese1 mese e mezzo2 mesi
Operativa/Consolidato1 mese1 mese e mezzo2 mesi

Al fine di tutelare l’occupazione del personale sono state ridefinite le retribuzioni, con decorrenza aprile e giugno 2024, come da tabelle che seguono.

Settore Industria 

AreaModuloRetribuzione
dal 1° aprile 2024
Retribuzione
dal 1° giugno 2024
A – Operativa1/Base 1.432,601.472,20
2/Centrato1.670,901.716,60
3/Consolidato1.759,001.807,75
B – Qualificata1/Base1.792,401.842,40
2/Centrato1.878,801.932,65
3/Consolidato2.045,802.108,40
C – Tecnica1/Base2.118,102.181,90
2/Centrato2.375,502.452,40
3/Consolidato2.753,202.851,95
D – Gestionale2/Centrato2.753,20 (*)  2.851,95 (*)

(*) Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad 130,00 euro. 

Settore Artigianato

 

InquadramentoRetribuzione Base
dal 1° aprile 2024
Primo Livello1.302,00
Secondo Livello1.376,00
Terzo Livello1.435,00
Quarto Livello1.496,00
Quinto Livello1.621,50
Sesto Livello1.782,00
Quadri(*) 1.910,00

(*) Indennità mensile di funzione di quadro conglobata.

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CIPL Edilizia Industria e Artigianato Valle D’Aosta: verificati gli indicatori per la definizione dell’EVR

16 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali hanno proceduto alla verifica degli indicatori per l’EVR 2024

Il 12 marzo 2024 è stato sottoscritto da Confindustria Valle D’Aosta, sezione edile e dalle organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Savt Edili della Valle D’Aosta il verbale che attesta l’avvenuta verifica dell’EVR ed applicabile ai lavoratori del settore dell’edilizia nella provincia della Valle D’Aosta.
Si è, pertanto, proceduto all’accertamento dei seguenti indicatori:
– numero dei lavoratori iscritti presso l’Ente Paritetico Edile Vda: 20% ed esito positivo;
– monte salari denunciato presso l’Ente Paritetico Edile Vda: 20% ed esito positivo;
– ore denunciate presso l’Ente Paritetico Edile Vda: 20% ed esito positivo;
– numero imprese iscritte presso l’Ente Paritetico Edile Vda: 20% ed esito positivo;
– media cassa integrazione ordinaria (dati l’Ente Paritetico Edile): 20% ed esito positivo.
Le Parti hanno quindi stabilito gli importi da erogare nella misura del 4%.

Edilizia Industria – Impiegati 
Livello Importo 
Settimo Livello 68,83 euro
Sesto Livello 61,95 euro
 Quinto Livello  51,62 euro 
Quarto Livello 48,18 euro 
Terzo Livello 44,74 euro
Secondo Livello 40,26 euro
Primo Livello 34,41 euro
Edilizia Artigianato – Impiegati 
Livello Importo 
Settimo Livello 72,19 euro
Sesto Livello 63,18 euro
 Quinto Livello  52,64 euro 
Quarto Livello 48,76 euro 
Terzo Livello 45,60 euro
Secondo Livello 40,31 euro
Primo Livello 35,21 euro
Edilizia Industria – Operai
Livello Importo 
Quarto Livello 0,28 euro
Specializzato Terzo Livello 0,26 euro
 Qualificato secondo livello0,23 euro 
Comune Primo Livello  0,20 euro 
Edilizia Artigianato – Operai
Livello Importo 
Quinto Livello 0,30 euro
Quarto Livello  0,28 euro 
Specializzato Terzo Livello 0,26 euro
 Qualificato secondo livello0,23 euro 
Comune Primo Livello  0,20 euro 

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CIPL Edilizia Industria Novara e Vercelli: definiti gli importi dell’EVR 2024

16 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione da erogarsi da aprile 2024 fino a marzo 2025

Sulla base di quanto stabilito all’interno dei CIPL della provincia di Vercelli, stipulato il 1° dicembre 2022, e della provincia di Novara, sottoscritto il 6 giugno 2023, le Parti Sociali hanno effettuato la ricognizione annuale degli indicatori collettivi che determinano il calcolo dell’EVR per l’anno 2024, come stabilito agli artt. 12, 38 e 46 del CCNL vigente. In seguito alla verifica, è stato stabilito che l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione, per i dipendenti del settore edile delle province sopra indicate, deve essere riconosciuto mensilmente, dal aprile 2024 fino a marzo 2025, secondo gli importi indicati nella tabella riportata di seguito.

LivelloImporto mensileImporto orario
775,790,44
668,210,39
556,840,33
453,050,31
349,260,28
244,340,26
137,890,22

Si precisa, inoltre, che in caso di andamento negativo di uno o di entrambi gli indicatori aziendali citati nei contratti territoriali, l’impresa è tenuta a segnalare per iscritto la situazione alla Cassa Edile, ad Ance Novara e Vercelli e alle Rsu ove presenti, al fine di rimodulare gli importi spettanti.

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AFAM e reclutamento del personale docente

16 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Approvati due regolamenti in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (Consiglio dei ministri, comunicato 15 aprile 2024).

Nella seduta del 15 aprile 2024, il Consiglio dei ministri, tra gli altri provvedimenti, ha approvato, in via definitiva, due regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente della Repubblica, in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

 

L’obiettivo delle norme è di avvicinare il sistema AFAM a quello universitario, tramite un meccanismo di reclutamento dei docenti più selettivo e oggettivo e una maggiore autonomia delle istituzioni, per garantire un’offerta formativa più ampia e specialistica, con l’incremento del panorama dei corsi a disposizione.

 

In tema di reclutamento, tra le novità più importati, si segnala l’istituzione della “abilitazione artistica nazionale”, che costituisce l’attestazione della qualificazione dei docenti, nonché il requisito necessario per l’accesso alle procedure di reclutamento. 

 

Per consentire procedure di reclutamento e di mobilità che assicurino un’offerta formativa sempre più specialistica e di alta qualità, si farà riferimento al “profilo disciplinare”, che garantirà e valorizzerà le esigenze didattiche e di ricerca più adeguate e innovative delle singole istituzioni.

 

Al fine di superare il precariato storico nelle AFAM è stato stabilito, inoltre, che il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato avvenga, esclusivamente, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

 

Le procedure di reclutamento vengono decentrate a livello di singola istituzione, così da valorizzarne l’autonomia anche in termini di programmazione delle procedure di mobilità del personale, prevedendo un’offerta formativa qualificata e certa in termini di continuità didattica.

 

Viene anche prevista la creazione della figura del ricercatore AFAM, dando così il giusto risalto all’attività di ricerca nell’ambito dell’alta formazione artistica e musicale. 

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Imprenditorialità giovanile in agricoltura

15 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il decreto del Ministero dell’agricoltura definisce, tra l’altro, i requisiti che devono possedere i soggetti beneficiari per poter accedere alle agevolazioni in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (D.M. 23 febbraio 2024).

È stato pubblicato sulla G.U. del 12 aprile 2024 il decreto in oggetto con cui vengono adottate misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura.

 

Il nuovo decreto segue il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze, del 20 luglio 2022 e lo adegua al Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

 

Beneficiari e requisiti

 

L’articolo 2 del decreto individua i soggetti beneficiari e i requisiti che gli stessi devono possedere. In particolare, le agevolazioni previste dall’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n.185/2000 si applicano: 

 

a) alle microimprese e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

 

b) alle microimprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

 

Le imprese di cui alla lettera a) devono essere in possesso dei seguenti requisiti (per le imprese di cui alla lettera b) sono richiesti solo i requisiti dei punti 2, 3 e 5): 

 

1) essere costituite da non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;

 

2) esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;

 

3) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;

 

4) essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda;

 

5) avere sede operativa nel territorio nazionale.

 

Lo statuto della impresa ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti di cui al citato punto 3) per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

 

Alla data di presentazione della domanda e per i 5 anni successivi alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, i soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal Capo III del D.Lgs. n. 185/2000. Inoltre, le imprese che richiedono le agevolazioni non devono, a pena di esclusione, aver già beneficiato delle suddette agevolazioni.

 

Agevolazioni

 

Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni (articolo 3).

 

I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno uno degli obiettivi individuati dal comma 2 dell’articolo 3.

 

Domande

 

Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate a ISMEA e devono indicare il nome e le dimensioni dell’impresa, specificando il requisito soggettivo sopra indicato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3 del decreto, la descrizione e l’ubicazione del progetto, l’elenco delle spese ammissibili e l’importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto.

 

Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di 6 mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

 

La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell’agevolazione concessa in termini di ESL (equivalente sovvenzione lordo, di cui all’articolo 2, punto 20, del Regolamento UE), stabilisce le spese ammesse e i tempi per l’attuazione del progetto e definisce l’importo e la durata del mutuo agevolato, nonché del contributo a fondo perduto.

 

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CCNL Turismo Confcommercio: prosegue la trattativa di rinnovo

15 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Esaminati i diversi profili professionali

Vista la decisione delle associazioni Anir e Angem di non partecipare alla trattativa in corso, il negoziato ripreso il 10 aprile 2024 da Fipe-Confcommercio e Alleanza delle cooperative, per il rinnovo del CCNL Turismo e Confcommercio, costituisce l’unico riferimento per il settore. 
Durante il confronto, avendo le associazioni datoriali rinunciato alle richieste presentate nei mesi scorsi sul ridimensionamento della professionalità della ristorazione collettiva, si son potuti esaminare i molteplici profili professionali, per aggiornarli ed eliminare i profili ormai obsoleti. 
Il prossimo incontro, che si svolgerà nella sede Fipe di Roma in delegazione trattante, è fissato per il 19 aprile 2024. 

 

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Riforma del lavoro sportivo: i punti cardine

15 Aprile 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicata una guida con definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 12 aprile 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per lo sport e i giovani hanno messo a punto un documento on line con i punti cardine della Riforma del lavoro sportivo al fine di accompagnare l’applicazione delle nuove norme alla luce del correttivo al D.Lgs. n. 36/2021.

Il testo, intitolato “La riforma del lavoro sportivo” include definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori.

Del resto, dal 1° luglio 2023 la disciplina revisionata dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico.

Inoltre, il documento in questione è corredato da una serie di risposte alle domande più frequenti, con un rimando alle pagine dedicate dell’URP online del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per un costante aggiornamento.

I punti cardine

Tra i punti salienti della Riforma del lavoro sportivo sottolineati nel documento ministeriale rientrano:

– l’identikit del “lavoratore sportivo” che è indipendente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta. Inoltre vengono chiarite le tipologie contrattuali utilizzabili, con le relative disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

– Il lavoro subordinato in ambito sportivo acquisisce una disciplina che tiene in conto le specificità del comparto, in deroga alla disciplina ordinaria;

– previste differenziazioni nelle regole applicabili nell’area del professionismo e in quella del dilettantismo. Inoltre vengono inserite disposizioni specifiche e speciali agevolazioni per i rapporti di
lavoro con gli atleti di club paralimpici rientranti nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nonché in tema di formazione dei giovani atleti;

– le prestazioni sportive dei volontari hanno una disciplina specifica che aiuta a tenere separato l’àmbito del rapporto di lavoro da quello veramente personale, spontaneo e gratuito del volontariato. I volontari non sono lavoratori sportivi; 

– viene disciplinato il trattamento pensionistico e sono inserite delle tutele ad hoc per l’assicurazione contro gli infortuni;

– infine, si registrano interventi sul trattamento tributario dei contratti in ambito sportivo, con un trattamento agevolato soprattutto nel dilettantismo, per il quale sono previste agevolazioni anche per soggetti che non sono lavoratori sportivi e prestano, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, attività di carattere amministrativo-gestionale a favore di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal CIP.

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