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CIRL Chimica Artigianato Veneto: definito il verbale di proroga

6 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Parti Sociali hanno deciso di prorogare fino al mese di febbraio 2025 la durata del CIRL

Considerato il particolare contesto economico che sta attraversando il settore, Le Parti Sociali Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani del Veneto e Filctem-Cgil, Femca- Cisl, Uiltec-Uil del Veneto, con l’accordo del 26 febbraio 2024, decidono di prorogare la durata del CIRL fino al mese di febbraio 2025 per i dipendenti delle imprese artigiane del settore Chimica, Gomma/Plastica, Vetro del Veneto.

Tale accordo prevede -oltre alla proroga dell’erogazione dell’ERT negli importi e nelle modalità previste dal CIRL- la proroga della quota annua di 2,50 euro di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell’artigianato in favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti), importo che viene versato dal datore di lavoro in un’unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo 2024 (B01 mese di marzo 2024).

I datori di lavoro che hanno già assolto al versamento della quota di cui sopra per il 2024, con riferimento ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024, non sono tenuti a ripetere il versamento nel B01 di marzo.
La quota annua non è riconducibile per i part-time.

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CIPL Edilizia Industria Genova: stabiliti gli importi dell’EVR 2024

6 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definiti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per impiegati operai e Quadri del settore edile

L’Ance Genova ha comunicato che, per effetto delle previsioni del CIPL Edilizia Industria della Città Metropolitana di Genova, stipulato il 13 dicembre 2021, dalla stessa Ance, insieme alle organizzazioni sindacali territoriali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, è prevista l’erogazioni dell’EVR dal 1° gennaio 2024 secondo gli importi indicati nella tabella riportata di seguito. L’emolumento spetta agli impiegati, operai e quadri che lavorano nel settore edile.

LivelloValore mensile impiegati e QuadriValore orario operai
VII47,37 euro 
VI42,63 euro 
V35,52 euro 
IV33,16 euro0,19 euro
III30,79 euro0,18 euro
II27,71 euro0,16 euro
I23,68 euro0,14 euro

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CCNL Rai Impiegati e Operai: presentata la piattaforma di rinnovo

6 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra gli argomenti della piattaforma modifiche nell’inquadramento del personale, nuovi minimi e riduzione dell’orario di lavoro

Il 29 febbraio scorso è stata redatta da Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Cgl, Snater, Libersind-Confsal la Piattaforma di rinnovo del CCNL Rai 2023-2025 che sarà sottoposta prima al passaggio preventivo della Delegazione Contrattuale e, successivamente, al confronto assembleare per le eventuali integrazioni fino alla presentazione ufficiale.
Di seguito i principali temi trattati.
Classificazione del Personale
Riconoscimento del 1° livello per i Responsabili delle Segreterie di Redazione e del Personale delle Sedi regionali, per gli Organizzatori-Ispettori di produzione.
Riconoscimento del livello A, con mantenimento delle maggiorazioni, per i profili apicali della produzione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, SuperTv/Radio, Direttori della Fotografia, Direttori di Produzione, Scenografi, Building Manager, Coordinatori Tecnici).
Welfare e conciliazione vita/lavoro
Secondo le OO.SS. si devono introdurre le seguenti modifiche strutturali: maggiori assunzioni di personale, anche a tempo determinato in sostituzione del personale in malattia lunga, maternità, congedo, aspettativa, favorire la possibilità di accesso al part-time e alla aspettativa, migliore pianificazione degli orari in un’ottica di miglioramento della vita lavorativa e familiare.
Terapie salvavita
Prevista per le Lavoratrici e i lavoratori assenti dal lavoro per terapie salvavita (Chemioterapia, Radioterapia, Emodialisi ed altre ad esse assimilabili) il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo di comporto, garantito dalla Legge e disciplinato dal CCNL vigente. Per tali ragioni, i giorni di assenza per sottoporsi alle cure previste dal percorso medico, devono essere esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia.
Orario di lavoro
Le OO.SS. chiedono la riduzione dell’orario di lavoro, assorbendo 35 minuti giornalieri, a parità di salario, passando da 39 ore a 36 ore settimanali e percorsi di sperimentazione della settimana lavorativa di 4 giorni per chi non può accedere all’istituto del lavoro agile.
Trattamento economico
Estensione della indennità ex art.34 (maggiorazione 8%) a tutto il personale del Gruppo Rai e verifica dell’applicazione corretta delle maggiorazioni di cui all’art. 36 (variabilità turni)
Riduzione del numero di seste giornate esigibili dall’Azienda (dimezzamento da 20 settimane a 10 settimane).
Minimi salariali
Per il periodo 2023-2025, si rende necessario un aumento significativo del salario per far fronte all’andamento dell’inflazione che nel 2022 ha registrato un aumento dell’8,1%, che l’aumento dei minimi del precedente rinnovo contrattuale non è riuscito assolutamente ad assorbire. Per  il 2023 l’inflazione ha registrato un aumento del 5,7%.
Buoni pasto
Si ribadisce la richiesta di introdurre il buono pasto elettronico come modalità per la fruizione del pasto anche nelle mense aziendali, e, dove necessario, integrarlo con i ristoranti convenzionati delle Sedi regionali.

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Esonero per assunzioni donne vittime di violenza: prime indicazioni operative

6 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Arrivano le istruzioni applicative per usufruire del beneficio per chi assume disoccupate beneficiarie del Reddito di libertà (INPS, circolare 5 marzo 2024, n. 41).

L’INPS ha fornito le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo per chi assume donne vittime di violenza disoccupate che percepiscono il Reddito di libertà (articolo 105-bis del D.L. n. 34/2020). L’Istituto ha anche comunicato che, con apposito messaggio, saranno fornite le istruzioni per la fruizione della misura agevolativa in oggetto, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro beneficiari.

L’agevolazione è stata prevista dall’ultima Legge di bilancio (articolo 1, comma 191, Legge n. 213/2023). In sostanza, i datori di lavoro che assumono soggetti con le caratteristiche appena citate si vedono riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. 

In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della misura nel 2023. 

Per quel che riguarda la durata del beneficio, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.

L’assetto dell’esonero

Innanzitutto, l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 1, comma 191 della Legge di bilancio 2024, è rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Ovviamente, nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. 

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30 della Legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Aiuti di Stato e coordinamento con altri incentivi

L’esonero in questione non è sussumibile nella disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ossia mediante risorse statali.

Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, essa può essere cumulata con altre misure agevolative, nel caso in cui questo non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

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Pagamento rateizzato dei contributi sospesi, inadempimento e recupero

6 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS esamina le conseguenze del mancato o parziale pagamento rateale dei contributi sospesi a seguito di eventi calamitosi (INPS, circolare 6 marzo 2024, n. 43). 

In caso di eventi calamitosi, le disposizioni legislative a sostegno dei soggetti colpiti dagli eventi eccezionali possono prevedere, tra l’altro, la sospensione per un certo periodo dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), stabilendosi che, alla fine del suddetto periodo, il pagamento debba avvenire in unica soluzione entro il termine disposto dalla legge.

 

Eventualmente, può essere disposto che la ripresa dei versamenti avvenga mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere da un determinato termine fissato dal legislatore. 

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, prende in considerazione le ipotesi di mancato o parziale pagamento dell’importo oggetto di rateizzazione secondo la modulazione del piano stabilita dalla norma, descrivendone le conseguenze e definendo una modalità univoca di gestione del credito in funzione del recupero, in mancanza di una specifica disciplina in materia.

 

Il mancato pagamento

 

Innanzitutto si deve ricordare che, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolare il recupero del credito, le singole rate non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione contributiva.

 

Inoltre, per le singole gestioni previdenziali, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

 

Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, scatta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello della eventuale definizione agevolata in misura ridotta; pertanto, i crediti residui verranno affidati all’Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della Legge n. 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento.

 

Il parziale pagamento

 

Il pagamento parziale delle rate non comporta, invece, la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.

 

L’INPS precisa, infine, che quanto descritto è applicabile anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute alla data di pubblicazione della circolare in commento, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste per i singoli eventi calamitosi.

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CCNL Bancari – Credito Cooperativo: approvata la piattaforma con il 99% di voti favorevoli

5 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Segreterie Nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl e Uilca, unitariamente, hanno evidenziato l’assoluta determinazione ad avviare una fase di rinnovo contrattuale che dovrà avere tempi rapidi e obiettivi chiari ed esigibili

Sono giunte al termine le assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori del credito cooperativo, indette sull’intero territorio nazionale, per la presentazione ed approvazione della piattaforma di rinnovo del contratto Quadri Direttivi e Aree Professionali del Credito Cooperativo, scaduto il 31 dicembre 2022. La piattaforma è stata approvata con oltre il 99% di voti favorevoli.
Le OO.SS. di settore hanno rappresentato che i numerosi interventi dei lavoratori nel corso delle assemblee manifestano la volontà della categoria di giungere ad un rapido e positivo rinnovo contrattuale, positivo sia da un punto di vista economico che normativo. Un rinnovo in grado di adeguare le retribuzioni dall’erosione inflattiva degli ultimi anni, di redistribuire il valore della maggiore produttività conseguita dal Sistema, di aggiornare i profili professionali, sviluppare nuove modalità di partecipazione alla vita aziendale e di accompagnarne la fase di consolidamento dopo l’avvio della riforma del 2016.
Le Segreterie Nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl e Uilca, unitariamente, hanno evidenziato l’assoluta determinazione ad avviare una fase di rinnovo contrattuale che dovrà avere tempi rapidi e obiettivi chiari ed esigibili.
La piattaforma approvata è stata inviata poi a Federcasse, con l’invito a procedere in tempi adeguati all’avvio delle trattative e, quindi, ad una calendarizzazione degli incontri sindacali. 

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CIPL Edilizia Industria L’Aquila: definito l’EVR 2024

5 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Parti stabiliscono l’erogazione dell’ Elemento variabile della retribuzione a decorrere dal 1˚gennaio 2024

Le Parti Sociali Provinciali Ance L’Aquila e Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil, tenendo conto dei parametri nazionali e territoriali per i periodi triennali 2022-2021-2020 e 2023-2022-2021, stabiliscono per gli operai e gli impiegati della provincia dell’Aquila l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione nella misura pari al 5% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2023, a decorrere dal 1˚gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024.

EVR 2024 Operai
LivelloPaga base al 1° luglio 20235% – anno 2024

euro/ora

Operaio 1° livello5,710,28
Operaio 2° livello6,680,33
Operaio 3° livello7,420,37
Operaio 4° livello7,990,40
EVR 2024 Impiegati
LivelloPaga base al 1° luglio 20235% – anno 2024

euro/mese

Impiegato 1° livello987,3649,37
Impiegato 2° livello1.155,2157,76
Impiegato 3° livello1.283,5664,18
Impiegato 4° livello1.382,3169,11
Impiegato 5° livello1.481,0274,05
Impiegato 6° livello1.777,2388,86
Impiegato 7° livello1.974,7198,73

L’importo mensile dell’E.V.R. è corrisposto per 12 mensilità. Si deve tener conto che, in caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell’importo mensile dell’E.V.R., la frazione del mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre viene considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

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CIRL Alimentari Artigianato Friuli Venezia Giulia: siglata la nota congiunta sul premio di risultato

5 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Modificate le tabelle del premio di risultato territoriale per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane della Regione Friuli Venezia Giulia 

Il 28 febbraio è stato sottoscritta da Confartigianato Impresa FVG, CNA Friuli Venezia Giulia e Fai Cisl, Fai Cgil, Uila Uil la nota congiunta al CIRL Alimentari Artigianato, che modifica e sostituisce le tabelle retributive del CIRL del 15 gennaio 2024. Per le aziende non artigiane fino a 15 dipendenti gli arretrati per differenza verranno erogati entro e non oltre il mese di maggio 2024.Il P.R.T. viene erogato per 12 mensilità

SETTORE ALIMENTARE – AZIENDE ARTIGIANE
LivelliAumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024
1S44,75 euro
140,18 euro
236,78 euro
3A34,28 euro
332,42 euro
431,10 euro
529,66 euro
627,75 euro

 

SETTORE DELLA PANIFICAZIONE – AZIENDE ARTIGIANE
LivelliAumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024
A1S37,80 euro
Al35,14 euro
A232,91 euro
A330,14 euro 
A428,55 euro
B137,01 euro
B230,40 euro
B3S29,59 euro
B328,62 euro
B427,15 euro
SETTORE ALIMENTARE – AZIENDE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI
LivelliAumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024
159,96 euro
Q61,96 euro
253,45 euro
A39,66 euro
B36,24 euro
345,85 euro
C34,18 euro
D32,25 euro
441,51 euro
E30,25 euro
538,26 euro
636,09 euro
733,92 euro
831,75 euro

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Sisma Centro Italia: proroga delle agevolazioni contributive per il 2024 e utilizzo in compensazione

5 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS ricorda la possibilità di utilizzare in compensazione le agevolazioni contributive previste a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, elencando i codici tributo appositamente istituiti dall’Agenzia delle entrate (INPS, messaggio 3 marzo 2024, n. 927).

L’articolo 46, comma 2, lettera d), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, ha previsto, tra le altre agevolazioni, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

 

L’esonero riguarda le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca urbana appositamente istituita per le regioni del Centro Italia dal comma 1 del citato decreto, e che hanno subito a causa degli eventi sismici del 2016 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015. L’agevolazione in argomento spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

 

I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione in trattazione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, sono stati poi prolungati anche per gli anni successivi, fino al 2023, allorquando, con il D.L. n. 215/2023 (Decreto Milleproroghe, convertito in Legge n. 18/2024), l’esonero è stato esteso anche al periodo di imposta 2024 in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.

 

In virtù della disposta proroga, l’INPS, nel messaggio in oggetto, ricorda che i destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2024). 

 

Le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE.

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni, l’INPS elenca i codici tributo appositamente istituiti dall’Agenzia delle entrate e che sono i seguenti: “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165” e “Z166”.

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CCNL Edilizia Piccola Industria (Confapi): rinnovato il contratto

4 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritta la parte normativa del contratto per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini. Il contratto era stato già rinnovato per la parte economica nell’ottobre 2022     

A seguito dell’accordo raggiunto sul salario lo scorso 11 ottobre 2022, nei giorni scorsi si sono incontrate Confapi-Aniem, Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi, e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, per definire il rinnovo della parte normativa del contratto, che interessa circa 60mila lavoratrici. 
Gli accordi sottoscritti in data 29 febbraio 2024 riguardano la disciplina dell’apprendistato, l’Evr, la bilateralità e l’equivalenza delle tutele normative ed economiche del contratto in attuazione dell’art. 11 del Codice Appalti.
Le organizzazioni sindacali, considerata la particolare situazione storica e politica, hanno espresso soddisfazione per il rinnovo in questione che punta al riconoscimento delle professionalità dei lavoratori con un più massiccio ricorso alla formazione, alla specializzazione e alla competenza dell’impresa.
Soddisfazione condivisa anche da Confapi Aniem, la quale ha sottolineato l’importanza di aver riattivato un confronto costruttivo e di aver condiviso accordi migliorativi anche per l’attività delle aziende. 

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