Studio Fides S.r.l. - STP

  • Chi siamo
  • Soci e collaboratori
  • Contatti
  • Scadenzario
  • TC Desk
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA

CIPL Edilizia Industria Imperia: definito l’EVR per il 2024

7 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

CIPL Edilizia Industria Imperia: definito l’EVR per il 2024

L’EVR viene erogato ai lavoratori dell’edilizia dal 1° gennaio 2024 

Il 24 gennaio scorso, l’Ance Imperia e le Parti sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si sono incontrate per dare corso agli adempimenti previsti dall’ accordo di rinnovo del 29 luglio 2022 relativo al CIPL Edilizia Industria, al fine di determinare l’importo dell’EVR, con decorrenza 1° gennaio 2024. Dopo aver esaminato i parametri congiunturali contrattualmente stabiliti e riscontrando, sulla base del confronto tra il triennio 2023-2022-2021 e il triennio 2022-2021-2020, l’esito positivo degli indicatori che determinano l’Elemento variabile della retribuzione, hanno definito i valori dell’emolumento riportati in tabella.

Livelli e CategorieCalcolo EVR territoriale Raffronto parametri aziendali 
Minimo paga 1° marzo 2022EVR mensile 2,00%EVR orario (mensile/173)2 Positivi EVR territoriale intero1 Positivo EVR territoriale al 50%2 Negativi EVR non erogato
mensileorariomensileorario
7° Livello

(1^ super)

1.894,7137,890,2237,890,2218,950,11–
6° Livello

(1^ categoria)

1.705,2334,100,2034,100,2017,050,10–
5° Livello

(2^ categoria)

1.421,0228,420,1628,420,1614,210,08–
4° Livello

(assist. tecnico) operaio 4 liv.

1.326,3126,530,1526,530,1513,260,08–
3° Livello

(3^ categoria) operaio specializ.

1.231,5624,630,1424,630,1412,320,07–
2° Livello

(4^ categoria) operaio qualificato

1.108,4122,170,1322,170,1311,080,07–
1° Livello

(4^ cat. 1° impiego) operaio comune

947,3618,950,1118,950,119,470,06–

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Le aliquote 2024 per i pescatori autonomi

7 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Illustrate anche le modalità e i termini per il versamento della contribuzione per questa categoria di lavoratori (INPS, circolare 6 febbraio 2024, n. 29).

L’INPS ha comunicato le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, relativamente al 2024. Inoltre, l’Istituto ha anche illustrato le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.

In particolate, data la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023, pari al 5,4%, per l’anno 2024, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, risulta come segue:

Anno 2024Retribuzione convenzionale
Misura giornaliera€ 31,60
Misura mensile (25gg)€ 790,00

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolat i contributi dovuti dai pescatori autonomi per l’anno in corso.

Aliquota contributiva dovuta al FPLD

A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l’anno 2024 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.

Tale aliquota risulta determinata come segue:

Gestione F.P.L.D.AliquoteCoefficienti di ripartizione
Base0,110,007383
Adeguamento14,790,992617
Totale14,901

Il contributo mensile per l’anno 2024, risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 117,71 euro così suddiviso:

F.P.L.D.Contributo mensile
Base€ 0,87
Adeguamento€ 116,84                                                                          
Totale€ 117,71

Sgravio contributivo (articolo 6, D.L. n. 457/1997)

A decorrere dal mese di gennaio 2024 le imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari possono fruire del beneficio spettante ai sensi dell’articolo 6, D.L. n. 457/1997) nella seguente misura percentuale del 44,32%.

Di conseguenza, nel 2024 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 65,54 euro così suddiviso:

F.P.L.D.Contributo mensile
Base€ 0,48
Adeguamento€ 65,06
Totale€ 65,54    

Riscossione del contributo di maternità

Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 151/2001, alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo, la cui misura, a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’articolo 12, terzo comma della Legge n. 250/1958, è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di 0,62 euro.

Lo stesso contributo è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

Infine, nessuna novità in materia di versamento del contributo che, l’INPS rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

 

 

 

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Terziario Federterziario: siglato il Protocollo Straordinario

7 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti nuovi aumenti e un importo a titolo di Una Tantum lordo pari a 200,00 euro

Il 25 gennaio scorso è stato sottoscritto da Federterziario e Ugl Terziario il Protocollo Straordinario, con l’obiettivo di dare una risposta economica ai lavoratori del settore nelle more del rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2022.
Innanzitutto, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo viene corrisposto, a titolo di indennità di vacanza contrattuale, un importo una tantum lordo pari a 200,00 euro per tutti i livelli retributivi, così suddiviso:
– 100,00 euro con la retribuzione di aprile 2024;
– 100,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.
Gli importi verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2024. Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità di servizio i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite.
Inoltre, a partire dal 1° maggio 2024, verranno erogati i seguenti aumenti contrattuali, da intendersi quale incrementi lordi mensili della paga base, a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali e proporzionati al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Livello Acconto dal 1° maggio 2024
Quadri50,08 euro
I44,00 euro
II39,19 euro
III35,60 euro
IV30,00 euro
V27,30 euro
VI24,70 euro
VII21,50 euro



Archiviato in: NEWS|LAVORO

La visita medica di verifica di idoneità alla mansione dopo l’assenza per malattia

7 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua quali sono i lavoratori che devono essere sottoposti alla visita medica precedente alla ripresa dell’attività lavorativa in caso di malattia protrattasi oltre i 60 giorni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 6 febbraio 2024, n. 1).

In caso di assenza per malattia di durata superiore ai 60 giorni è necessario che il lavoratore, per la ripresa del lavoro, sia sottoposto alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008 anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT)?.

 

A questa domanda risponde la Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, richiamando la normativa di riferimento nonché la giurisprudenza intervenuta sul tema.

 

La “sorveglianza sanitaria” è, per definizione, l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (articolo 2, D.Lgs. n. 81/2008).

 

L’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1 prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.

 

Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede, in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.

 

Il datore di lavoro ha poi l’obbligo di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (articolo 18, comma 1, lettera bb).

 

La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, (sentenze nn. 29756/2022 e 7566/2020) si è espressa nel senso di ritenere che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre 60 giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.

 

Pertanto, alla luce dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza sopra richiamata, la Commissione conclude che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.

 

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Metalmeccanica Artigianato: siglato il rinnovo

7 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore 

In data 10 gennaio 2024 Conflavoro-Pmi, Fesica-Confsal con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Artigianato scaduto lo scorso 31 luglio 2023. La nuova disciplina contrattuale decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e regola i rapporti di lavoro subordinato per i lavoratori del comparto.
Tra le novità più importanti rilevano i nuovi minimi retributivi nonché gli acconti salariali a titolo di anticipazione riassorbibile di futuri aumenti contrattuali.
Settore metalmeccanica e installazione impianti

LivelloMinimiAcconti al 1°gennaio 2024Minimi al 1° gennaio 2024Acconti al 1° aprile 2024Minimi al 1° aprile 2024
11.834,8063,001.897,8058,001.955,80
21.707,2058,601.765,8054,001.819,80
31.612,0555,501.667,5551,001.718,55
41.550,1053,201.603,3049,001.652,30
51.461,0550,201.511,2546,201.557,45
61.407,2048,301.455,5044,501.500,00
71.341,9046,101.388,0042,501.430,50

Altresì, per quanto riguarda il livello 1° è da corrispondere ai lavoratori appartenenti a tale inquadramento un’indennità di funzione pari a 50,00 euro.
Settore orafi, argentieri e affini

LivelloMinimiAcconti al 1° gennaio 2024Minimi al 1° gennaio 2024Acconti al 1° aprile 2024Minimi al 1° aprile 2024
11.836,3063,001.899,3058,001.957,30
21.710,8559,001.769,8554,001.823,85
31.557,3553,301.610,6549,101.659,75
41.464,7050,201.514,9046,201.561,10
51.408,4548,201.456,6544,501.501,15
61.335,4045,801.381,2042,201.423,40

Ai lavoratori inquadrati al 1° livello è da aggiungere l’indennità di funzione pari a 50,00 euro.
Settore odontotecnici

LivelloMinimiAcconti al 1° gennaio 2024Minimi al 1° gennaio 2024Acconti al 1° aprile 2024Minimi al 1° aprile 2024
11.721,6562,151.783,8057,201.841,00
21.630,8559,001.689,8554,201.744,05
31.474,2053,301.527,5049,001.576,50
41.388,0550,201.438,2546,201.484,45
51.329,3548,101.377,4544,201421,65
61.279,0546,201.325,2542,501.367,75

Al livello 1° è da erogare anche un’indennità di funzione di 50 euro.
Settore restauro artistico di beni culturali

LivelloMinimiAcconti al 1° gennaio 2024Minimi al 1° gennaio 2024Acconti al 1° aprile 2024Minimi al 1° aprile 2024
Q Super2.458,5075,702.534,2069,702.603,90
Q2.458,5075,702.534,2069,702.603,90
12.308,5071,102.379,6065,502.445,10
21.775,6054,751.830,3550,301.880,65
31.650,0550,901.700,9546,851.747,80
41.627,6050,151.677,7546,151.723,90
51.525,6047,001.572,6043,301.615,90
61.456,7045,001.501,7041,351.543,05

Per il comparto restauro artistico di beni culturali ai lavoratori inquadrati al livello Quadro Super è da aggiungere l’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili.
Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato al 4° livello viene erogata un’indennità di ruolo strategico di 100,00 euro mensili.

Gli acconti presenti nelle tabelle vengono versati a titolo di anticipazione riassorbibile dei futuri aumenti contrattuali. Per il personale assunto a tempo parziale tali acconti vengono riproporzionati in base all’orario lavorativo prestato, mentre per quanto riguarda gli apprendisti vengono applicate le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CIPL Edilizia Cooperative Perugia: determinato l’EVR 2024 per i lavoratori del settore

6 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definito l’Elemento variabile della retribuzione 2024

Il 12 gennaio 2024 Ance Perugia, Legacoop Produzione e Servizi, Fillea-Cgil Umbria, Filca-Cisl Umbria e Feneal-Uil Umbria hanno sottoscritto il verbale di accordo con cui è stata definita la modalità di erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per quest’anno.
Le Parti firmatarie hanno proceduto al confronto dei parametri territoriali, realizzando la comparazione degli ultimi tre anni di riferimento con quello immediatamente precedente.
I parametri sono:
– il numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Perugia (20%);
– il monte salari denunciato alla Casa Edile di Perugia (20%);
– le ore denunciate alla Cassa Edile di Perugia al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro (20%);
– la massa salari su ore lavorate così come risultanti alla Cassa Edile di Perugia (40%).
Dall’analisi effettuata, risulta che tutti i quattro parametri hanno conseguito un valore positivo.
Per quest’anno quindi, le OO.SS. danno atto alla concretizzazione della decorrenza dell’Evr nella misura del 4%.
Difatti, nelle tabelle sottostanti vengono riportati i valori aggiornati di tale emolumento relativo alle province di Perugia e Terni per il 2024.
EVR Operai Perugia – Terni

LivelloMinimoElemento Variabile della Retribuzione
1° liv5,480,22
2° liv.6,410,26
3° liv.7,120,28
4° liv.7,670,31

EVR Impiegati Perugia – Terni

LivelloMinimoElemento Variabile della Retribuzione
1° liv947,3637,89
2° liv.1108,4144,34
3° liv.1231,5649,26
4° liv.1326,3153,05
5° liv.1421,0256,84
6° liv.1705,2368,21
7° liv.1894,7175,79
Quadri1894,7175,79

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali-Anpas: sottoscritto il contratto unificato

6 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dopo lunghe trattative, le due Associazioni hanno firmato il rinnovo del contratto di lavoro, con adeguamenti economici, più garanzie e tutele 

Dopo mesi di trattative e del pre-accordo firmato il 18 gennaio a Firenze è stato sottoscritto nei giorni scorsi il contratto di unificazione dei CCNL di ANPAS ODV e di Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia relativo al periodo 2020-2022. I Segretari delle OO.SS. di settore hanno affermato che la firma rappresenta un primo importante passo volto alla riduzione dei contratti attualmente applicati, con l’obiettivo di creare un contratto unico di comparto relativo al socio sanitario-assistenziale, del trasporto sanitario e di emergenza urgenza extraospedaliera, e che dovrà ora proseguire avviando la trattativa per il triennio 2023/2025 insieme a Croce Rossa Italiana. 
Il contratto in questione riallinea i minimi tabellari a quelli di Croce Rossa Italiana relativamente alla vigenza 2020-2022 (condizione indispensabile per poter procedere nel percorso di unificazione con CRI). Allinea inoltre alcuni istituti normativi e introduce alcune significative migliorie, a partire dalla maternità al 100% e dall’introduzione di due giorni di permesso retribuito per figli fino a 8 anni di età. Positivi anche alcuni interventi di aggiornamento sui profili professionali e l’aumento delle maggiorazioni per il lavoro supplementare per le lavoratrici e i lavoratori part-time.

Ad integrazione del verbale del 18 gennaio 2024, le Parti Sociali hanno concordato che in merito all’erogazione dell’Una tantum, questa verrà erogata ai lavoratori in forza alla sottoscrizione del CCNL 2020/2022. Detta una tantum verrà corrisposta senza alcuna distinzione di tipologia di contratto e di presenza. I ratei delle tredicesima 2022/2023 saranno erogati con le seguenti decorrenze: il rateo della tredicesima 2022 nella busta paga di aprile 2024, mentre  il rateo della tredicesima 2023 nella busta paga di novembre 2024. 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Cinematografia Addetti alle Troupes: nuovo incontro per il rinnovo

6 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

La discussione si è incentrata sulle questioni economiche: nuovi minimi e banca ore 

Il 30 gennaio si sono riunite le Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Anica,  Ape, Apa al fine di discutere sul rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti per gli addetti alle troupes (tecnici e maestranze) per la produzione di filmati dipendenti da case di produzione cineaudiovisiva.
Innanzitutto è stata discussa la questione economica e i sindacati hanno dichiarato che, a fronte di una vacanza contrattuale di 20 anni, la proposta della controparte datoriale era inadeguata.
Durante l’incontro è stata, inoltre, ribadita l’importanza dell’istituzione di una banca ore e della rilevazione oraria, al fine di accertare una chiara e puntuale verifica delle effettive ore di lavoro. 
Le Parti hanno, infatti, stabilito di definire nella prossima riunione la nuova classificazione professionale, una regolamentazione della rilevazione oraria e della banca ore.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Pesca – Costiera locale: rinnovata la parte economica

5 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

Con il verbale vengono stabiliti nuovi minimi retributivi dal 1° gennaio 2024 

Il 19 gennaio 2024, le Parti sociali Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, in collaborazione con le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Pesca hanno sottoscritto il verbale di accordo che stabilisce l’erogazione di nuovi minimi retributivi dal 1° gennaio 2024. L’accordo dà seguito a quanto stabilito in precedenza nel verbale di accordo del 23 settembre 2022. L’obiettivo delle Parti è quello di tutelare il potere di acquisto delle retribuzioni e riconoscere il recupero del differenziale per il biennio 2022-2023 con un incremento del 5% da applicare al Minimo Monetario Garantito. L’aumento, che riguarda il personale impiegato nella pesca costiera locale, ravvicinata, mediterranea e oceanica, viene erogato nelle seguenti tranches:

– 1° gennaio 2024: 2,5%;
– 1° gennaio 2025: 2,5%.

Costiera Locale
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – Aumento del 2,5%
QualificheParametroImporto fisso

mensile

13ma e

14ma mensile

Ferie mensileMMG mensile senza TFRMMG mensile

con TFR

Valore convenzionale ai fini InpsImporto ai fini previdenziali mensileValore del TFR mensile
Comandante –

Motorista

capopesca

1181,083.25 euro242,21 euro141,29 euro1.466,75 euro1.592,34 euro370,00 euro1.836,75 euro125,59 euro
Marinaio polivalente105963,91 euro222,32 euro129,69 euro1.315,91 euro1.431,19 euro370,00 euro1.685,91 euro115,28 euro
Marinaio102936,37 euro217,73 euro127,01 euro1.281,11 euro1.394,00 euro370,00 euro1.651,11 euro112,90 euro
Giovanotto101927,19 euro216,20 euro126,12 euro1.269,50 euro1.381,61 euro370,00 euro1.639,50 euro112,10 euro
Mozzo100918,01 euro214,67 euro125,22 euro1.257,90 euro1.369,21 euro370,00 euro1.627,90 euro111,31 euro
Dal 1° gennaio 2025 – Aumento del 2,5%
Comandante – Motorista capopesca1181.109,67 euro246,61 euro143,86 euro1.500,14 euro1.628,01 euro370,00 euro1.870,14 euro127,87
Marinaio polivalente105987,42 euro226,24 euro131,97 euro1.345,63 euro1.462,94 euro370,00 euro1.715,63 euro117,31
Marinaio102959,21 euro221,53 euro129,23 euro1.309,97 euro1.424,84 euro370,00 euro1.679,97 euro114,87
Giovanotto mozzo101949,80 euro219,97 euro128,31 euro1.298,09 euro1.412,14 euro370,00 euro1.668,09 euro114,06
100940,40 euro218,40 euro127,40 euro1.286,20 euro1.399,44 euro370,00 euro1.656,20 euro113,24
Costiera Ravvicinata
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – Aumento del 2,5%
QualificheParametroImporto fisso

mensile

13ma e 14ma mensileFerie mensileMMG mensile senza TFRMMG mensile

con TFR

Valore convenzionale ai fini InpsImporto ai fini previdenziali mensileValore del

TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca1321.211,77 euro263,63 euro153,78 euro1.629,19 euro1.765,88 euro370,00 euro1.999,19 euro136,70 euro
Marinaio polivalente1201.101,61 euro245,27 euro143,07 euro1.489,95 euro1.617,13 euro370,00 euro1.859,95 euro127,18 euro
Marinaio1151.055,71 euro237,62 euro138,61 euro1.431,94 euro1.555,15 euro370,00 euro1.801,94 euro123,21 euro
Giovanotto103945,55 euro219,26 euro127,90 euro1.292,71 euro1.406,40 euro370,00 euro1.662,71 euro113,69 euro
Mozzo100918,01 euro214,67 euro125,22 euro1.257,90 euro1.369,21 euro370,00 euro1.627,90 euro111,31 euro
Dal 1° gennaio 2025 aumento 2,5%
Comandante – Motorista capopesca1321.241,33 euro268,55 euro156,66 euro1.666,54 euro1.805,79 euro370,00 euro2.036,54 euro139,25 euro
Marinaio polivalente1201.128,48 euro249,75 euro145,69 euro1.523,91 euro1.653,41 euro370,00 euro1.893,91 euro129,50 euro
Marinaio1151.081,46 euro241,91 euro141,11 euro1.464,48 euro1.589,92 euro370,00 euro1.834,48 euro125,43 euro
Giovanotto103968,61 euro223,10 euro130,14 euro1.321,86 euro1.437,54 euro370,00 euro1.691,86 euro115,68 euro
Mozzo100940,40 euro218,40 euro127,40 euro1.286,20 euro1.399,44 euro370,00 euro1.656,20 euro113,24 euro

 

Mediterranea o d’altura
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – Aumento del 2,5%
QualificheParametroImporto fisso mensile13ma e 14ma mensileFerie mensileMMG mensile senza TFRMMG mensile

con TFR

Valore convenzionale ai fini InpsImporto ai fini previdenziali mensileValore del

TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca1461.340,32 euro285,05 euro166,28 euro1.791,66 euro1.939,46 euro370,00 euro2.161,66 euro147,81 euro
Marinaio polivalente1341.230,16 euro266,69 euro155,57 euro1.652,42 euro1.790,71 euro370,00 euro2.022,42 euro138,29 euro
Marinaio1291.184,26 euro259,04 euro151,11 euro1.594,41 euro1.728,73 euro370,00 euro1.964,41 euro134,32 euro
Giovanotto107982,29 euro225,38 euro131,47 euro1.339,15 euro1.456,01 euro370,00 euro1.709,15 euro116,86 euro
Mozzo104954,75 euro220,79 euro128,80 euro1.304,34 euro1.418,82 euro370,00 euro1.674,34 euro114,48 euro
Dal 1 gennaio 2025 – Aumento 2,5%
Comandante – Motorista capopesca1461.373,02 euro290,50 euro169,46 euro1.832,98 euro1.983,61 euro370,00 euro2.202,98 euro150,63 euro
Marinaio polivalente1341.260,17 euro271,69 euro158,49 euro1.690,35 euro1.831,23 euro370,00 euro2.060,35 euro140,88 euro
Marinaio1291.213,15 euro263,86 euro153,92 euro1.630,92 euro1.767,74 euro370,00 euro2.000,92 euro136,82 euro
Giovanotto1071.006,25 euro229,38 euro133,80 euro1.369,43 euro1.488,37 euro370,00 euro1.739,43 euro118,94 euro
Mozzo104978,04 euro224,67 euro131,06 euro1.333,77 euro1.450,27 euro370,00 euro1.703,77 euro116,50 euro
 
Oceanica
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – Aumento del 2,5%
QualificheParametroImporto fisso mensile13ma e 14ma mensileFestività mensileFerie mensileMMG mensile senza TFRMMG mensile con TFRValore convenzionai e ai fini InpsImporto ai fini previdenziali mensileValore del TFR mensile
Comandante3102.849,47 euro536,58 euro681,04 euro313,00 euro4.380,10 euro4.708,77 euro370,00 euro4.750,10 euro328,67 euro
Direttore di macchina2382.187,66 euro426,28 euro541,04 euro248,66 euro3.403,64 euro3.664,75 euro370,00 euro3.773,64 euro261,11 euro
1° ufficiale1951.792,41 euro360,40 euro457,43 euro210,23 euro2.820,48 euro3.041,24 euro370,00 euro3.190,48 euro220,76 euro
2° ufficiale1781.636,15 euro334,36 euro424,38 euro195,04 euro2.589,93 euro2.794,73 euro370,00 euro2.959,93 euro204,81 euro
Nostromo1551.424,74 euro299,12 euro379,66 euro174,49 euro2.278,00 euro2.461,23 euro370,00 euro2.648,00 euro183,22 euro
Marinaio/Retiere1451.332,82 euro283,80 euro360,21 euro165,55 euro2.142,38 euro2.316,22 euro370,00 euro2.512,38 euro173,84 euro
Giovanotto1211.112,21 euro247,04 euro313,55 euro144,10 euro1.816,90 euro1.968,22 euro370,00 euro2.186,90 euro151,32 euro
Mozzo1141.047,87 euro236,31 euro299,93 euro137,85 euro1.721,96 euro1.866,71 euro370,00 euro2.091,96 euro144,75 euro
Dal 1° gennaio 2025 – Aumento 2,5%
Comandante3102.918,95 euro548,16 euro695,74 euro319,76 euro4.482,61 euro4.818,37 euro370,00 euro4.852,61 euro335,77 euro
Direttore di macchina2382.241,00 euro435,17 euro552,33 euro253,85 euro3.482,34 euro3.748,90 euro370,00 euro3.852,34 euro266,56 euro
1° ufficiale1951.836,11 euro367,69 euro466,68 euro214,48 euro2.884,96 euro3.110,18 euro370,00 euro3.254,96 euro225,22 euro
2° ufficiale1781.676,04 euro341,01 euro432,82 euro198,92 euro2.648,79 euro2.857,66 euro370,00 euro3.018,79 euro208,88 euro
Nostromo1551.459,47 euro304,91 euro387,00 euro177,87 euro2.329,26 euro2.516,03 euro370,00 euro2.699,26 euro186,77 euro
Marinaio/Retiere1451.365,31 euro289,22 euro367,09 euro168,71 euro2.190,33 euro2.367,49 euro370,00 euro2.560,33 euro177,16 euro
Giovanotto1211.139,33 euro251,56 euro319,28 euro146,74 euro1.856,91 euro2.011,00 euro370,00 euro2.226,91 euro154,09 euro
Mozzo1141.073,42 euro240,57 euro305,34 euro140,33 euro1.759,66 euro1.907,02 euro370,00 euro2.129,66 euro147,36 euro

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Tutela dell’indotto delle grandi imprese: le misure a favore dei lavoratori dipendenti

5 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prevista l’integrazione al reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (D.L. 2 febbraio 2024, n. 9).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio il D.L. n. 9/2024 recante le “Disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”.

Il provvedimento, approvato nel Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso ed entrato in vigore il 3 febbraio, stabilisce all’articolo 4 misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. In particolare, per quel che riguarda gli interventi urgenti per fronteggiare eventuali crisi occupazionali dei lavoratori dipendenti dell’indotto delle imprese strategiche, prevede una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa.

Le misure di sostegno per i lavoratori dipendenti

In sostanza (articolo 4, comma 1), ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o  riducono  l’attività lavorativa  in  conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività  lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale viene riconosciuta, per il 2024 nel limite di spesa di 10 milioni di euro, dall’INPS una  integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella  misura  pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, per un periodo non superiore a 6 settimane. 

Tuttavia, le integrazioni al reddito in questione sono incompatibili con tutti i trattamenti di  integrazione salariale di cui al citato D.Lgs. n. 148/2015 (articolo 4, comma 5). Peraltro, i periodi di utilizzo dell’integrazione al reddito autorizzati non sono  conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione  salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del  D.Lgs. n. 148/20215 e in relazione a queste integrazioni al reddito non è dovuto il contributo addizionale (comma 6). 

Le imprese ammesse

Ma quali sono le aziende che possono rientrare nel concetto di indotto delle imprese strategiche?

Il D.L. n. 9/2024 individua (articolo 4, comma 2) il nesso causale della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi a oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati che costituiscono l’oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all’entrata in vigore del decreto in commento, il 70% del fatturato  complessivo dell’impresa destinataria delle commesse.

Le modalità

Con un apposito accordo quadro tra le associazioni  datoriali e  le associazioni  sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di  sospensione  e riduzione dell’attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori (articolo 4, comma 3), al fine di garantire la continuità aziendale e i più  elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

In particolare, (articolo 4, comma 4) i datori di  lavoro, previa  comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione  dell’orario di lavoro, dell’entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all’accordo quadro, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di  accesso al trattamento di integrazione al reddito all’INPS, con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati e l’indicazione dei periodi  di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti richiesti.

Le integrazioni al reddito in argomento sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine  di
ogni periodo di paga (comma 7). Il relativo importo viene rimborsato dall’INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a  pena  di decadenza (articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n.  148/2015). In alternativa,  i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito  sia  pagato  direttamente dall’INPS  ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

  • « Pagina precedente
  • 1
  • …
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • …
  • 353
  • Pagina successiva »

Cerca nelle News

  • NEWS|LAVORO
  • NEWS|FISCO
  • NEWS|PREVIDENZA

Dove siamo

Località Drove – Campomaggio, 19
53036 Poggibonsi (SI)

Telefono: +39 0577 935746
Fax: +39 0577 981532
Email: info@studiofides-stp.it

Privacy Policy

Studio Fides S.r.l. – STP | P. IVA: 01567460520 | Località Drove – Campomaggio, 19 - 53036 Poggibonsi (SI) | Sviluppato da

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta