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Premi e contributi assicurativi per il 2023, la misura della Riduzione 

18 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Arrivano le indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi ai settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato (INAIL, circolare 7 dicembre 2023, n. 55).

L’INAIL ha provveduto a comunicare le indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 1, comma 128, Legge n. 147/2013), fornendo la misura della riduzione per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

In particolare per il 2024 la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente ai seguenti premi
e contributi, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria:
– ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge n. 93/1958;
– ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del D.P.R. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’INPS.
La riduzione non sarà applicata qualora intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l’aggiornamento delle relative tariffe.  

La misura della riduzione

La riduzione dei premi e dei contributi in questione è stata fissata nella misura pari al 15,11% dal
decreto 8 novembre 2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che ha approvato la deliberazione del Commissario straordinario dell’INAIL  n. 65/2023.
Restano fermi gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025, aggiornati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL  n. 176/2022 approvata dal decreto interministeriale 20 settembre 2022, da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per
i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.  

L’INAIL ricorda che  l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa  sull’andamento infortunistico aziendale. Peraltro, come specificato nella circolare INAIL  n. 25/2014 e nella circolare congiunta
INAIL n. 32 e INPS n. 83 del 1° luglio 2014 riguardante i contributi in agricoltura, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio o meno: criteri che comunque vengono illustrati nella circolare in commento.

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CCNL Terziario (Confcommercio): mancato accordo sul rinnovo

18 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nonostante i numerosi incontri, le Parti Sociali non hanno raggiunto l’intesa per questioni legate a fattori economici

A seguito deIl’incontro del 7 dicembre, finalizzato all’espletamento del tentativo preventivo di conciliazione, Confcommercio si è dichiarata disponibile a riprendere il negoziato per il rinnovo del CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, scaduto a dicembre 2019 e ha convocato, insieme a Confesercenti, le Segreterie Generali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltuc-Uil per un “incontro unitario” il 14 dicembre.
A tal proposito, le Segreterie Generali hanno inviato a Confcommercio e Confesercenti una nota unitaria, con la quale hanno espresso la volontà di riprendere il negoziato, a condizione di un aumento salariale, così come previsto dagli indici relativi all’inflazione.
Confcommercio, invece, ha richiesto interventi, in cambio di un incremento salariale, su istituti importanti quali permessi retribuiti, quattordicesima mensilità, scatti di anzianità e flessibilità oraria. Secondo i sindacati, la richiesta delle Confederazioni  viene ritenuta come volontà di non procedere ad un reale e compiuto confronto sul rinnovo, invece secondo Confcommercio non vengono sacrificati alcuni diritti per avere in cambio un incremento retributivo dovuto.
A seguito di tali contrasti, i sindacati ritengono che sia necessario procedere con lo sciopero del 22 dicembre in quanto viene ritenuto inammissibile non rinnovare da quattro anni un contratto di un settore così rilevante e applicato ad una cerchia così ampia di lavoratori.

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Assegno di inclusione: requisiti e modalità di richiesta

18 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato sulla G.U. del 16 dicembre 2023 il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale e del patto di inclusione e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare (D.M. 13 dicembre 2023).

Dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore la nuova misura di sostegno economico e inclusione sociale pensata per i nuclei familiari che includono almeno una persona con disabilità, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il decreto in oggetto, riepiloga quali sono i soggetti destinatari del beneficio e i requisiti per accedervi, per poi illustrare le modalità per richiederlo.

 

Soggetti beneficiari

 

L’assegno di inclusione (Adi) è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare, in presenza di almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

 

1) con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;

2) minorenne;

3) con almeno sessanta anni di età;

4) in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

 

Con riferimento a quest’ultima categoria, l’art. 3, comma 5 del decreto definisce “in condizione di svantaggio” le seguenti persone:

 

a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del DPCM 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;

 

b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati;

 

c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;

 

d. persone vittime di tratta, di cui al D.Lgs. n. 24/2014, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;

 

e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;

 

f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell’art. 4, della Legge n. 381/1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’esecuzione penale esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), del D.L. n. 48/2023;

 

g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’art. 22, comma 2, lettera g) della Legge n. 328/2000, in carico ai servizi sociali;

 

h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all’art. 2, comma 4, della Legge n. 1228/1954, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore; ovvero persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore;

 

i. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido etero-familiare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari.

 

Requisiti

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera b) del D.L. n. 48/2023, il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, di precisi requisiti reddituali e patrimoniali, tra cui un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro.

 

In caso di accertamento dei requisiti dei richiedenti l’Adi per un soggetto già beneficiario del reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà, l’INPS sottrae dal valore dell’ISEE l’importo del trattamento percepito dal beneficiario a titolo di reddito di cittadinanza o delle altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà eventualmente valorizzato nell’ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

 

In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validità per la erogazione del beneficio nei mesi successivi (articolo 3, comma 3).

 

Richiesta del beneficio economico

 

L’Adi viene richiesto all’INPS – a partire dal 18 dicembre 2023 – con modalità telematiche attraverso il sito istituzionale e il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l’iscrizione alla piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel SIISL.

 

La richiesta può essere presentata anche presso gli Istituti di patronato o, dal 1° gennaio 2024, presso i centri di assistenza fiscale. 

 

Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando: l’amministrazione che l’ha rilasciata; il numero identificativo, ove disponibile; la data di rilascio; l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

 

All’esito delle verifiche e del conseguente eventuale accoglimento della richiesta, l’INPS informa il richiedente che, al fine di ricevere il beneficio economico e ove non vi abbia già provveduto, deve effettuare l’iscrizione presso il SIISL, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. n. 48/2023, per sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Il richiedente deve, altresì, autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione nonchè ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

 

I comuni e gli ambiti territoriali sociali (di seguito, ATS), nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell’Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.

 

L’indennità Adi sarà erogata attraverso la Carta di inclusione emessa da Poste Italiane.

 

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Ebret Toscana: stanziato il contributo per l’alluvione

18 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano ha stanziato 1,5 milioni di euro in favore di dipendenti ed aziende colpiti dall’alluvione

L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano ha stanziato dei fondi dell’importo di 1,5 milioni di euro che, a partire da dicembre, le aziende, le lavoratrici ed i lavoratori colpiti dai fenomeni alluvionali del 2/3/4 novembre 2023, possono richiedere. Per poter accedere al contributo, gli aventi diritto possono fare domanda entro il 30 aprile 2024, direttamente dal sito dell’Ebret.
Nella fattispecie, le aziende che hanno ricevuto danni tali da provocare la sospensione, anche parziale, del proprio ciclo lavorativo o una riduzione della capacità produttiva aziendale, possono richiedere la prestazione straordinaria A9. Il contributo Ebret copre il 35% dei costi sostenuti fino a massimo 8.000 euro.
Per i dipendenti, invece, la misura è duplice. Infatti, la D4 può essere richiesta dai dipendenti delle aziende artigiane che presentano domanda di cassa integrazione FSBA con causale “eventi climatici”, per le mensilità comprese tra novembre 2023 e aprile 2024. Relativamente a questo caso, l’Ente eroga un 20% aggiuntivo rispetto all’importo lordo riconosciuto dalla cassa integrazione artigiana. Questa prestazione può essere richiesta a partire dal 15 dicembre 2023. La misura D5 può essere richiesta, invece, dal 21 dicembre 2023 dai dipendenti che hanno subito danni ai propri elettrodomestici e/o autoveicoli/motoveicoli. Il contributo copre il 35% delle spese sostenute per la sostituzione e/o riparazione dei suddetti, per un importo massimo di 1.000 euro.  

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Consorzi di bonifica: l’assetto delle contribuzioni minori

15 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Effettuata una ricognizione degli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alla Cassa pensione dipendenti enti locali (INPS, circolare 14 dicembre 2023, n. 104).

L’INPS ha fornito un’analisi relativa all’assetto delle coperture assicurative dei lavoratori dipendenti dei Consorzi di bonifica, tenendo conto delle disposizioni normative emanate nel tempo, della prassi amministrativa adottata, nonché degli orientamenti amministrativi e giurisprudenziali intervenuti in materia.

In particolare. l’Istituto ha riepilogato le contribuzioni minori dovute per il personale iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL): disoccupazione, malattia, maternità, ecc.

Malattia

Ai Consorzi di bonifica si applicano le disposizioni che nell’ordinamento vigente regolano l’assicurazione economica di malattia. In particolare, l’articolo 20, comma 2 del D.L. n. 112/2008 ha previsto che le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto hanno l’obbligo del versamento dei contributi per maternità e malattia secondo la vigente normativa a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Inoltre, l’INPS rileva che con il D.L. n. 98/2011 è stato inserito il comma 1-bis al medesimo articolo 20 del citato D.L. n. 112/2008, con il quale è stato definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011,i datori di lavoro sono, comunque, tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della Legge n. 41/1986, per le categorie di lavoratori cui la l’assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente (ad esempio, operai per l’industria, ecc.).

Pertanto, l’obbligo contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione concerne anche i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità e che corrispondano, sulla base di un obbligo assunto contrattualmente, un trattamento economico sostitutivo della citata indennità.

Maternità

In materia di maternità si applicano le disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. n. 151/2001. In particolare, il legislatore ha previsto, all’articolo 79 del decreto legislativo in questione, il concorso al finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato mediante il versamento, da parte dei datori di lavoro, di un’apposita contribuzione.

Come già visto, al fine di armonizzare gli obblighi contributivi di soggetti giuridici svolgenti attività di impresa, ancorché connotati da profili pubblicistici (e non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), con quelli previsti per la generalità dei datori di lavoro privati, l’articolo 20, comma 2 del D.L. n. 112/2008, ha stabilito che le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto hanno l’obbligo del versamento dei contributi per maternità e malattia secondo la vigente normativa a decorrere dal 1° gennaio 2009. Queste disposizioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per i Consorzi di bonifica.

NASpI

I lavoratori dipendenti dei Consorzi di bonifica rientrano nel campo di applicazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI). Ne consegue che per questo personale è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), secondo la disciplina dettata dall’articolo 2, commi da 25 a 36 della Legge n. 92/2012.

È anche dovuto il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, comma 4 della Legge n. 845/1978.

La circolare in commento include anche l’esposizione dei casi relativi al CUAF, al Fondo di garanzia, al Fondo di tesoreria, al Fondo di integrazione salariale, alla CIGS, una tabella riassuntiva degli obblighi contributivi e una classificazione ai fini previdenziali e assistenziali.

 

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CCNL Studi Professionali (Anpit-Cisal): entro il 31 dicembre prevista una prestazione welfare

15 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabiliti gli importi da destinare al welfare per tutti i lavoratori del settore 

Il CCNL sottoscritto il 17 gennaio 2023 da Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario ed applicabile ai dipendenti degli studi professionali e delle agenzie di assicurazione ha previsto che, in aggiunta ad eventuali benefici aziendalmente già stabiliti, venga erogato tramite accordi aziendali di secondo livello o tramite regolamento aziendale il “ welfare contrattuale “, anche per il tramite delle piattaforme convenzionate con l’En.Bi.C., i cui riferimenti sono evidenziati nel sito dell’Ente Bilaterale.
A partire dal 2023, le aziende devono erogare al lavoratore, entro il 31 dicembre di ogni anno, i seguenti importi:

LivelloImporto dal 2023
Quadro (ex Quadro A1), A1 (ex A2) e A2 (ex A3)600,00/anno (in quote mensili maturate di 50,00 euro)
B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 Operatori di Vendita400,00/anno (in quote mensili maturate di 33,33 euro)

Destinatari sono tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il patto di prova nel momento dell’accredito, indipendentemente dalla categoria o dal tipo di contratto sottoscritto; in caso di cessazione del lavoratore la frazione di mese che supera i 14 giorni è considerata mese intero. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita. I valori di welfare contrattuale sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali  poste a carico dell’azienda. Il Welfare Contrattuale deve essere utilizzati entro dodici mesi dalla messa a disposizione e possono essere destinati anche ai familiari nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
I valori possono essere utilizzati per i servizi e le prestazioni indicate di seguito:
– opere e servizi per finalità sociali;
– servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;
– servizi di ludoteche, centri estivi o invernali;
– servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua;
– servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
– abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico;
– beni e servizi in natura (attualmente, entro il limite massimo 258,23 euro / anno solare, onnicomprensivi);
-previdenza complementare del lavoratore (incremento pensione).

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Invalidità civile, estensione del servizio allegazione documentazione sanitaria

15 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Gli operatori appositamente abilitati delle Associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità possono allegare la necessaria documentazione sanitaria su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti ai sensi dell’articolo 29-ter del D.L. n. 76/2020 (INPS, messaggio 14 dicembre 2023, n. 4454).

L’INPS comunica di aver esteso il servizio denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” a tutte le associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità, ANMIC, ENS, UIC e ANFFAS. Il servizio in questione – che già è utilizzato dai cittadini, dai medici certificatori e dagli Istituti di patronato – consente ora anche alle suddette associazioni di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento.

 

Per poter fruire del servizio di allegazione occorre che l’operatore sia preventivamente profilato dall’amministratore delle utenze come “Operatore funzione di allegazione sanitaria” – Invalidità civile – Invio Documentazione Sanitaria (Id 3169) e che acceda all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’INPS, autenticandosi con le proprie credenziali SPID (di livello 2 o superiore) in considerazione della necessità di apporre una firma digitale al termine delle operazioni di allegazione della documentazione.

 

Il servizio attualmente interessa:

–       le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni. È possibile allegare la documentazione sanitaria su domande di prima istanza e di aggravamento solo se la domanda è stata presentata dall’associazione;

–       tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile (D.L. n. 90/2014). In questo caso l’INPS invia, 4 mesi prima della scadenza di revisione, una comunicazione mediante lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti di cui all’articolo 29-ter del D.L. n. 76/2020.

 

La trasmissione della documentazione sanitaria è consentita finché l’iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).

 

La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato .PDF e di dimensione massima di 2 MB per ogni documento.

 

Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica con l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash). La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore dell’associazione tramite l’inserimento delle proprie credenziali SPID.

 

Successivamente alla trasmissione il documento sarà reso disponibile alla commissione medica INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.

 

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati trattati, l’operatore abilitato dell’associazione di categoria deve accertarsi che:

 

1) alla fine del processo di allegazione non rimanga copia digitale dei documenti sanitari trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati;

 

2) non venga realizzata e successivamente conservata copia cartacea o in altro formato della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino.

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CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: con la retribuzione di dicembre nuovi minimi retributivi

15 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

I nuovi minimi retributivi vengono erogati con il mese di dicembre 

Con la retribuzione del mese di dicembre 2023 vengono erogati nuovi minimi retributivi per il personale dipendente da aziende, anche organizzate in forma cooperativa e consortile, che esercitano il commercio di esportazione, di importazione e all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e le relative lavorazioni preliminari affini e complementari, che effettuano le prime lavorazioni industriali e di conservazione di prodotti ortofrutticoli, nonché le operazioni di preparazione alla vendita (conservazione, refrigerazione, surgelazione, pulitura, selezione, calibratura, sgusciatura, pelatura, snocciolatura e depicciolatura, confezionamento ecc.) e la vendita dei prodotti medesimi anche in processi di filiera organizzati. Il CCNL si applica anche alle imprese di servizio costituite tra soggetti che svolgono attività nel settore e ad esso connesse.
Nella tabella riportata di seguito i nuovi minimi retributivi dal 1° dicembre al 31 dicembre 2023. Inoltre, le Parti hanno comunicato che il giorno 11 gennaio 2024 presso la sede di Fruitimprese, iniziano le trattative per il rinnovo del CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari. 

LivelloMinimo
Quadri2.239,26
1°2.136,72
2°1.888,05
3°1.805,39
4°1.635,13
5°1.564,72
6°Super1.531,31
6°1.494,53
7°1.437,29

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Lavoro portuale temporaneo: aspetti di natura contributiva per i datori di lavoro

14 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite alcune precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi in relazione alla riforma degli ammortizzatori sociali (INPS, 12 dicembre 2023, n. 101).

Alla luce della riforma degli ammortizzatori sociali (modifiche apportate al D.Lgs. n. 148/2015 dalla Legge n. 234/2021) in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà, l’INPS ha illustrato gli aspetti di natura contributiva afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo, disciplinata dall’articolo 17 della Legge n. 84/1994.

Inoltre, l’Istituto con la circolare in commento, ha chiarito l’assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi del D.P.R.n. 602/1970, fornendo anche le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.

Gli obblighi contributivi per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del FIS. Pertanto, i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2 della citata Legge n. 84/1994, rientrano nel campo di applicazione degli articoli 20 (CIGS) e 29 (FIS) del D.Lgs. n. 148/2015.

Invece, la Legge n. 234/2021 non ha modificato la disciplina delle tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quindi, per questi ultimi lavoratori continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2, della Legge n. 92/2012, che ha reso strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’indennità spettante per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).

Le aliquote contributive per l’IMA

Tra le misure delle aliquote di contribuzione che i datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo sono tenuti a versare in applicazione delle norme richiamate, la circolare in commento riporta quella relativa all’IMA.

Infatti, per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato – che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3, comma 2 della Legge n. 92/2012 – i datori di lavoro sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30% carico del lavoratore).

L’INPS ricorda anche che le posizioni contributive sulle quali sono esposti i suddetti lavoratori devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U”.

CIGS

A decorrere dal 1° gennaio 2023, la misura della contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore), in quanto la riduzione della aliquota, disposta dall’articolo 1, comma 220, della Legge n. 234/2021, ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022.

L’Istituto ricorda, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto a versare, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, la contribuzione addizionale nella misura di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015 (pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; pari al 12%, da 53 a 104 settimane fruite e pari al 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile).

Anche i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della Legge n. 84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa, sia per i lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato già citati.

Infine, la circolare in questione include, tra l’altro, le indicazioni circa l’ambito di applicazione dell’articolo 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, la contribuzione di finanziamento della NASpI (per la quale l’INPS rinvia a quanto precisato con la circolare n. 91/2020 ) e le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.

 

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CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Uneba): nuovo piano sanitario 2024-2025

14 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nuova garanzia lenti e nuovi pacchetti prevenzione per tutti gli iscritti Uneba

Lo scorso 30 novembre, la Compagnia Assicuratrice Unisalute insieme ad Uneba, Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Cisl-Fp, Uiltucs e Uil-Fpl, hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del piano sanitario valido per gli anni 2024-2025 e rivolto a tutti dipendenti Uneba e a tutti i dipendenti di associazioni, fondazioni ed altre iniziative organizzate, operanti nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché agli altri Enti di assistenza e beneficienza a cui viene applicato il CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Uneba).
Il suddetto accordo benché confermato, contiene nuovi servizi sanitari.
Dal 1° gennaio 2024 infatti, viene inserita la nuova garanzia lenti con massimale pari a 65,00 euro per la copertura dell’acquisto di lenti o lenti a contatto, ad esclusione della montatura, in caso di certificata modifica visus da parte di un oculista o di un ottico optometrista.
Non solo, perché per tutto il 2024 sono stati messi a disposizione degli iscritti, due pacchetti prevenzione gratuiti di cui fruire presso strutture sanitarie convenzionate con Unisalute. Questi pacchetti riguardano la visita angiologica effettuata da uomini e donne con più di 50 anni e titolari del piano sanitario Uneba, nonché la visita senologica rivolta alle donne con più di 40 anni e sempre titolari del piano sanitario Uneba.
Il suddetto piano prevede inoltre il pagamento a favore degli aderenti, di prestazioni diagnostiche particolari da effettuarsi in un’unica soluzione, previa prenotazione, in strutture sanitarie convenzionate con Unisalute.
Da ultimo l’accordo dichiara altresì che, se uno dei servizi offerti risulta essere senza copertura perché non previsto nel piano, perché il massimale risulta essere in stato di esaurimento, o ancora perché inferiore ai limiti contrattuali pur rimanendo a carico degli iscritti, questi ultimi possono richiedere alla compagnia assicuratrice di poterne comunque fruire presso strutture sanitarie convenzionate e con sconti rispetto ai prezzi di mercato.

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