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Protocollo Nazionale contro la corruzione

21 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Lo scorso 16 giugno 2022, tra l’ANAC e la CGIL, la CISL, la UIL, è stato siglato il protocollo d’intesa Nazionale contro la corruzione.

Il presente Accordo mira a strutturare la cooperazione tra le Parti, con specifico riguardo agli impatti sulla disciplina del rapporto di lavoro derivanti dall’attuazione degli strumenti previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici.
L’Autorità si impegna a coinvolgere le Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo, con le modalità ritenute più opportune, nelle attività finalizzate all’adozione di atti a carattere generale, quali bandi tipo o contratti tipo, per le questioni strettamente attinenti alla tutela del rapporto di lavoro e al rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.
Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche.
L’Autorità e le OO.SS. firmatarie, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e attività istituzionali, si adopereranno per favorire la più ampia interconnessione della BDNCP con altre banche dati istituzionali, ivi comprese quelle degli enti previdenziali quali la Commissione Nazionale delle Casse Edili, l’INPS, e l’INAIL, al fine di promuovere l’utilizzo della BDNCP nonché di verificare il rispetto degli obblighi contributivi e le altre disposizioni in materia di diritto del lavoro.
Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

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Edili Latina: Accordo per la verifica e la determinazione dell’EVR 2022

21 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il giorno 13/5/2022, ANCE Latina e FENEAL-UIL Latina, FILCA-CISL Latina, FILLEA-CGIL Frosinone-Latina, si sono incontrate per la verifica degli indicatori territoriali e per la conseguente determinazione a livello provinciale della percentuale dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per l’anno 2022 ai sensi delle disposizioni del CCNL 3/3/2022 e del CCPL 6/4/2017

La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2020/2019 sul triennio 2020/2019/2018.
I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:

Indicatori

2021

2020

2019

2020

2019

2018

VARIAZIONE 2021/20/19 SU 2020/19/18

Operai attivi5.4665.2395.1695.2395.1694.910 
Media triennale 5.291  4.106 + 3,63%
Ore Cassa edile5.860.4145.295.8265.840.8365.295.8265.840.8364.896.344 
Media triennale 5.665.692  5.344.335 + 6,01%
Massa salari62.721.96352.800.00053.977.27652.800.00053.977.27651.896.631 
Media triennale 56.499.746  52.891.302 + 6,82%
Rapp. Den./Vers.5,42%4,92%4,73%4,92%4,73%12,62% 
Media triennale 5,02%  7,42% + 2,40%

All’esito della verifica effettuata a livello territoriale, risultano positivi quattro indicatori su quattro. Pertanto, considerata la somma delle incidenze ponderali degli indicatori positivi ai sensi di quanto previsto dal CCPL per il periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2022, la misura di E.V.R. stabilita a livello provinciale nel territorio di Latina, corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 13 maggio 2022.
L’E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti (ivi compreso il TFR).
Per quanto sopra, gli importi di E.V.R. che le imprese sono tenute ad erogare ad operai e impiegati, a seguito della verifica aziendale disciplinata dal CCPL saranno i seguenti:

TABELLA UNICA: IMPRESA CON UNO O DUE PARAMETRI PARI O POSITIVI

Misura di E.V.R. a livello provinciale (4% dei minimi della paga base attualmente in vigore)

IMPIEGATI – VALORI MENSILI

Livello

Importi in Euro

7° Livello75,79
6° Livello68,21
5° Livello56,84
4° Livello53,05
3° Livello49,26
2° Livello44,34
1 ° Livello37,89

OPERAI DI PRODUZIONE – VALORI ORARI

Livello

Importi in Euro

4° Livello0,31
3° Livello0,28
2° Livello0.26
1° Livello0,22

Operai discontinui

 

Guardiani senza alloggio0,20
Guardiani con alloggio0,18

L’impresa non dovrà erogare l’E.V.R. nei casi in cui entrambi i parametri aziendali risultino negativi, adottando la procedura disciplinata dal presente integrativo.

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Ferie non godute per maternità: la monetizzazione è consentita anche se la lavoratrice di dimette

21 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’indennità sostitutiva delle ferie spetta anche alla lavoratrice che non abbia potuto fruirne per astensione obbligatoria dal lavoro, restando invece neutra la modalità di cessazione del rapporto, connessa alla scelta di dimettersi (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330).

La vicenda

La Corte di appello territoriale rigettava la domanda di una dipendente di condanna al pagamento dell’ indennità sostitutiva per ferie non godute delle quali non aveva potuto fruire perché in congedo obbligatorio per maternità sino alla risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni.
Secondo la Corte territoriale il rigetto della domanda della lavoratrice si fondava sull’applicazione della norma che impedisce la monetizzazione delle ferie non godute nei casi in cui l’estinzione del rapporto abbia avuto luogo per cause riconducibili alla volontà del lavoratore, come nel caso di dimissioni.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, contestando le conclusioni della Corte d’appello che aveva erroneamente ritenuto, nel caso di specie, la cessazione dal servizio imputabile alla lavoratrice per il solo fatto di essersi dimessa, non tenendo conto delle motivazioni e delle circostanze sottese.

La decisione della Cassazione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso, escludendo l’applicabilità al caso in argomento del principio richiamato dai giudici del gravame, secondo cui la monetizzazione delle ferie sarebbe stata preclusa dalla scelta operata dal lavoratrice di recedere dal rapporto di lavoro con le dimissioni.
Sul punto la Cassazione ha, difatti, precisato che nell’ipotesi in questione va valorizzata, in relazione al periodo precedente le dimissioni, l’impossibilità per il datore di concedere le ferie, ma soprattutto per la lavoratrice di fruirne, essendo in astensione obbligatoria per maternità.
A quest’ultima circostanza deve essere riconosciuta priorità, sia sul piano del bilanciamento degli interessi che su quello cronologico, rispetto alla scelta della lavoratrice di dimettersi; la dipendente, difatti, non avrebbe in alcun modo potuto fruire delle ferie nel periodo di astensione obbligatoria, indipendentemente dalla circostanza che ella abbia poi scelto di dare le dimissioni.
Ciò sulla base di un’ interpretazione dell’art. 5, co. 8, d.l. n. 95/2012 orientata alla luce dei principi tracciati dall’art. 7, co. 2, della Direttiva Ce n. 88 del 2003, e di quanto affermato dalla giurisprudenza della CGUE, da cui discende che la fruizione da parte della lavoratrice del congedo obbligatorio per maternità, ipotesi sostanzialmente sovrapponibile ad una condizione di malattia o comunque ad un’ ipotesi di impossibilità di fruizione delle ferie indipendente dalla volontà della lavoratrice, fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro, rientra tra quelle ostative a disposizioni o pratiche nazionali che prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruirle.
Tanto premesso, come statuito dal Collegio, il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie va riconosciuto, come nel caso sottoposto ad esame, nei casi in cui l’impossibilità di fruizione è dipesa dal versare la lavoratrice nella situazione che impone l’astensione obbligatoria dal lavoro, restando, invece, neutra la modalità di cessazione del rapporto, ossia la successiva scelta della dipendente di dimettersi.

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Assistenza fiscale 2022 e operazioni di conguaglio

21 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Anche per il 2022, l’Inps assicura, nella qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’Istituto nel modello 730 e, quindi, provvede a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni (Messaggio 21 giugno 2022, n. 2499).

Ai fini dell’assistenza fiscale 2022, i contribuenti muniti delle credenziali di autenticazione necessarie per l’accesso ai servizi on line dell’INPS (SPID almeno di II livello, CIE, CNS) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale dell’Inps.
Tale servizio è, inoltre, disponibile nella app “INPS mobile”, scaricabile da “Play Store” e da “App Store”.
Attraverso il servizio è possibile consultare i seguenti dati: avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi; conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante; eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta; importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730 in possesso del contribuente e i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in pagamento, si rammenta quanto segue.
Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo, complessivamente a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi eventuali primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e a credito del dichiarante e dell’eventuale coniuge, se la dichiarazione è congiunta, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730.
Tale dato è indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4, se a debito del contribuente, al rigo 161, con la seguente descrizione: “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2) o, se a credito del contribuente, al rigo 163, con la seguente descrizione: “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.
Oltre alla funzione di consultazione, a partire dal 15 luglio 2022, il servizio in esame, presente sul sito istituzionale dell’Istituto, consentirà ai contribuenti di trasmettere onlinela richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la scadenza prevista per il 10 ottobre 2022.
L’applicazione dell’annullamento e/o della variazione della seconda rata di acconto dipenderà dai tempi di predisposizione dei flussi di pagamento relativi al mese di novembre 2022.
Qualora la richiesta pervenga dopo l’elaborazione della rata di prestazione di novembre 2022, il conguaglio a debito relativo alla seconda rata di acconto sarà applicato su tale rata. Con il pagamento del mese successivo verrà restituito quanto trattenuto.
Nei casi in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi nell’impossibilità di completare i conguagli a debito del modello 730/4 (ad esempio, a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante o di incapienza dei pagamenti spettanti), invierà un’apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere al versamento dei residui importi a debito, con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione di tale sopravvenuta impossibilità di completare i conguagli verrà fornita, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione stessa.
Inoltre, che nel caso di decesso del dichiarante in presenza di dichiarazione congiunta, il coniuge/parte dell’unione civile dovrà versare il debito del superstite, mentre potrà far valere il credito nella successiva dichiarazione dei redditi.
Il termine ultimo di presentazione della dichiarazione è fissato al 30 settembre 2022.

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Chimica – industria: il nuovo accordo

20 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

E’ stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore chimico farmaceutico tra le rappresentanze sindacali e quelle aziendali di Federchimica e Farmindustria.

 

Il contratto avrà una vigenza triennale 1° luglio 2022 – 30 giugno 2025  e prevede, relativamente ai 36 mesi di vigenza contrattuale, un aumento del Trattamento Economico Minimo pari a 204 euro per la categoria D1 suddiviso in 5 tranche:
– 1/7/2022: euro 50
– 1/1/2023: euro 30

– 1/7/2023: euro 36
– 1/7/2024: euro 68
– 1/6/2025: euro 20
Pertanto, è stato concordato l’annullamento dell’ultima tranche di giugno 2022 prevista dal CCNL in scadenza e, a partire dal mese di luglio 2022, un aumento complessivo nel triennio del TEM pari a 204 euro, comprensivo dello spostamento su tale voce economica di 32 euro già riconosciuti a titolo di EDR.
In merito all’annullamento della tranche del TEM di giugno, qualora la stessa fosse già stata riconosciuta o conteggiata nel cedolino da erogare per la retribuzione del mese in corso, l’impresa provvederà agli opportuni conguagli nel mese di luglio, dandone adeguata comunicazione ai lavoratori.

Settore Chimico e Chimico-farmaceutico

Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Cat.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A152,0022.0031,0014,0039,0015,0071,0030,0022.009,00215,0090,00
A252,0014,0031,008,0039,009,0071,0018,0022,005.00215,0054,00
A352,0012,0031.007,0039,008,0071,0017,0022,004.00215,0048.00
B148,0014,0030,006,0036,009,0066,0016,0020,005,00200,0050,00
B248,0010,0030,005,0036,006,0066.0011,0020,004,00200,0036,00
C141,0014,0024,008,0029.0011,0053.0020,0016,006,00163,0059,00
C241.0010,0024,006.0029.008,0053,0016.0016,005,00163,0045,00
D139,0011,0022,008,0027,009,0051,0017,0015,005,00154.0050,00
D239,009,0022,007,0027,007,0051,0013,0015,004,00154,0040,00
D339,006,0022,006,0027,006,0051,0010,0015,003,00154,0031.00
E134,009,0021,005,0025,006,0046,0011,0014,003,00140,0034,00
E234,004,0021,003,0025,003,0046,005,0014,002,00140,0017,00
E334,003,0021,001,0025,002,0046,002,0014,001,00140,009,00
E434,002,0021,001,0025,001,0046,001,0014,000,00140,005,00
F34,000,0021,000,0025,000,0045,000,0014,000,00139,000,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Cat.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A12.303,52456,962.355,52478,962.386.52492,96
A22.303,52257,072.355,52271,072.386,52279,07
A32.303,52202,702.355,52214,702.386,52221,70
812.124,22257,762.172,22271,762.202.22277,76
822.124,22178.392.172,22188.392.202.22193,39
C11.906,25269,401.947.25283,401.971,25291,40
C21.906,25197,611.947,25207,611.971,25213,61
D11.761,03271,231.800,03282,231.822,03290,23
D21.761,03184,741.800,03193,741.822,03200,74
D31.761,03138,731.800,03144,731.822.03150,73
E11.591,87217,411.625,87226,411.646.87231,41
E21.591,87136,271.625,87140,271.646.87143,27
E31.591,8780,421.625,8783.421.646.8784,42
E41.591,8738.171.625,8740,171.646.8741,17
F1.558,460,001.592,460,001.613.460,00

Cat.

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A12.425,52507,962.496.52537,962.518,52546,96
A22.425,52288,072.496,52306,072.518,52311,07
A32.425,52229,702.496,52246,702.518,52250,70
812.238,22286,762.304,22302,762.324,22307,76
822.238.22199,392.304,22210,392.324,22214,39
C12.000,25302,402.053,25322,402.069.25328,40
C22.000,25221,612.053.25237,612.069,25242,61
D11.849,03299,231.900,03316,231.915,03321,23
D21.849,03207,741.900,03220,741.915,03224,74
D31.849,03156.731.900,03166,731.915.03169,73
E11.671,87237,411.717,87248,411.731,87251,41
E21.671,87146,271.717,87151,271.731,87153,27
E31.671,8786.421.717.8788,421.731.8789,42
E41.671.8742.171.717,8743,171.731,8743,17
F1.638,460,001.683,460,001.697,460,00

 

Settore Chimico e Chimico-farmaceutico

Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze

Cat.

EDR

EDR

PO

Previgente

da 01/07/2022

A181,0034,00
A273,0031,00
A369,0028,00
B167,0027,00
B263,0026,00
C160,0025,00
C256,0023,00
D155,0023,00
D251,0020,00
D349,0020,00
E147,0019,00
E242,0018,00
E340,0016,00
E439,0016,00
F37,0015,00

Settore Fibre

Incrementi In Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Cat.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A154,0020,0031,0013,0038,0014,0070,0028,0021,008,00214,0083,00
A254,009,0031,006.0038,005,0070,0012,0021,004,00214,0036,00
A354,005,0031,005,0038,004,0070,008,0021,002,00214,0024,00
B147,0012,0028,007,0033,008,0061,0016,0019,005,00188,0048,00
B247,004,0028,003,0033,003,0061,006,0019,002,00188,0018,00
C141,0010,0024,006,0029,006,0052,0014,0016,004,00162,0040,00
C241,008,0024,005,0029,005,0052,0011,0016,003,00162,0032,00
D136,0012,0021,008,0026,008,0046,0016,0014,005,00143,0049,00
D236,006,0021,004,0026,004,0046,009,0014,003,00143,0026,00
D336.005,0021,003,0026,003,0046,009,0014,003,00143,0023,00
E135,006,0020,004,0023,005,0045,0010,0014,003,00137,0028,00
E235,001,0020,000,0023,001,0045,002,0014,001,00137,005,00
E335,000,0020,000,0023,001,0045,001,0014,000,00137,002,00
E435,000,0020,000,0023,001,0045,000,0014,000,00137,001,00
F35,000,0020,000,0022,000,0044,000,0014,000,00135,000,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Cat.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A12.292,52428,962.346,52448,962.377,52461,96
A22.292,52206,072.346,52215,072.377,52221,07
A32.292,52138,702.346,52143,702.377,52148,70
B12.084,22253,762.131,22265,762.159,22272,76
B22.084,22132,392.131,22136,392.159.22139,39
C11.898,25220,401.939,25230,401.963,25236,40
C21.898,25158,611.939.25166,611.963,25171,61
D11.726,03265,231.762,03277,231.783,03285,23
D21.726,03144,741.762,03150,741.783,03154,74
D31.726,03106,731.762,03111,731.783,03114,73
E11.573,87200,411.608,87206,411.628,87210,41
E21.573,8797,271.608,8798,271.628,8798,27
E31.573,8757,421.608,8757,421.628,8757,42
E41.573,8724,171.608,8724,171.628,8724,17
F1.538,460,001.573,460,001.593,460,00

Cat.

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A12.415,52475,962.485,52503,962.506,52511,96
A22.415,52226,072.485,52238,072.506,52242,07
A32.415,52152,702.485,52160,702.506,52162,70
B12.192,22280,762.253,22296,762.272,22301,76
B22.192,22142,392.253,22148,392.272,22150,39
C11.992,25242,402.044,25256,402.060,25260,40
C21.992,25176,612.044,25187,612.060,25190,61
D11.809,03293,231.855,03309,231.869,03314,23
D21.809,03158,741.855,03167,741.869,03170,74
D31.809,03117,731.855,03126,731.869,03129,73
E11.651,87215,411.696,87225,411.710,87228,41
E21.651,8799,271.696,87101,271.710,87102,27
E31.651,8758,421.696.8759,421.710,8759,42
E41.651,8725,171.696,8725,171.710,8725,17
F1.615.460,001.659.460,001.673,460,00

Settore Fibre

Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze

Cat.

EDR

EDR

PO

Previgente

da 1/7/2022

A181,0033,00
A267,0026,00
A364,0026,00
B164,0026,00
B255,0022,00
0155,0022,00
0253,0021,00
D152,0021,00
D246,0019,00
D345,0019,00
E145,0019,00
E239,0016,00
E337,0014,00
E437,0014,00
F37,0014,00

Settore Abrasivi

Incrementi In Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

 

Cat.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

POMin.IPOMin.IPOMin.IPOMin.IPOMin.IPOMin.IPO
A156.0014,0033,009,0040,0012,0073,0020,0023,006,00225,0061,00
B144,0012,0027,007,0031,009,0057,0017,0018,005,00177,0050,00
B244,007,0027,004.0031,006,0057,0010,0018,003,00177,0030,00
C138,0010,0023,006,0026,009,0049,0015,0015,004,00151,0044,00
C238,008,0023,005,0026,008,0049,0011,0015,004,00151,0036,00
C338.007,0023,004,0026,007,0049,0010,0015,003.00151,0031,00
D133,0011,0020,007,0023,009,0043,0014,0013,005,00132,0046,00
D233,005,0020,004,0023,007,0043,009,0013,003,00132,0028,00
D333,005,0020,003.0023,005,0043.008,0013,002,00132,0023,00
E132,005,0020,003,0023,005,0042,007,0013,002,00130,0022,00
E232,002,0020,000,0023,001,0042,002,0013,001,00130,006,00
E332,000,0020,000,0023,001,0042,001,0013,000,00130.002,00
F32,000,0020,000,0023,000.0042,000,0013,000.00130,000,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Cat.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A12.212,51290,472.268,51304,472.301,51313,47
B12.004,38266,042.048,38278.042.075,38285,04
B22.004,38124,052.048,38131,052.075,38135,05
C11.754,05214,501.792,05224,501.815,05230,50
C21.754,05169,461.792,05177,461.815,05182,46
C31.754,05117,921.792,05124,921.815,05128,92
D11.575,44253,061.608,44264,061.628,44271,06
D21.575,44134,031.608,44139,031.628,44143,03
D31.575,4496,151.608,44101,151.628,44104.15
E11.486,79133,421.518,79138,421.538,79141.42
E21.486,7954,471.518,7956,471.538,7956,47
E31.486,7918,331.518,7918,331.538,7918,33
F1.464.780,001.496,780,001.516,780,00

Cat.

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A12.341,51325,472.414,51345,472.437,51351,47
B12.106,38294,042.163,38311,042.181.38316.04
B22.106,38141,052.163,38151,052.181,38154,05
C11.841,05239,501.890,05254,501.905,05258,50
C21.841,05190,461.890,05201,461.905,05205,46
C31.841,05135,921.890,05145,921.905,05148,92
D11.651,44280,061.694,44294,061.707,44299,06
D21.651,44150,031.694,44159,031.707,44162,03
D31.651,44109,151.694,44117,151.707,44119,15
E11.561,79146,421.603,79153,421.616,79155,42
E21.561,7957,471.603,7959,471.616,7960,47
E31.561,7919,331.603,7920,331.616.7920,33
F1.539.780,001.581,780,001.594.780,00

Settore Abrasivi

Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze

Cat.

EDR

EDR

PO

Previgente

da 01/07/2022

A178,0034,00
B162,0026,00
B256,0024,00
C153,0023,00
C250,0021,00
C350,0021,00
D148,0020,00
D243,0019,00
D343,0019,00
E142,0019,00
E238,0016,00
E336,0016,00
F36,0016,00

Settore Lubrificanti e GPL

A) Trattamento economico minimo (TEM)

Liv.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

Q179,0048,0057,00106,0032,00322,00
Q269,0043,0050,0094,0028,00284,00
A64,0040,0046,0087,0026,00263,00
B59,0036,0043,0080,0024,00242,00
C53,0034,0038,0072,0022,00219,00
D50,0031,0036,0068,0020,00205,00
E45,0026,0032,0060,0018,00181,00
F40,0024,0028,0054,0016,00162,00
G39,0024,0027,0052,0016,00158,00
H38,0023,0026,0050,0015,00152,00
I34,0021,0024,0044,0014,00137,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Liv.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Q13.041,003.120,003.168,003.225,003.331,003.363,00
Q22.763,002.832,002.875,002.925,003.019,003.047,00
A2,646,002.710,002.750,002.796,002.883,002.909,00
B2.453,002.512,002.548,002.591,002.671,002.695,00
C2.234,002.287,002.321,002.359,002.431,002.453,00
D2.095,002.145,002.176,002.212,002.280,002.300,00
E1.945,001.990,002.016,002.048,002.108,002.126,00
F1.815,001.855,001.879,001.907,001.961,001.977,00
G1.779,001.818,001.842,001.869,001.921,001.937,00
H1.675,001.713,001.736,001.762,001.812,001.827,00
I1.540,001.574,001.595,001.619,001.663,001.677,00

Settori Lubrificanti e GPL

Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze

Liv.

EDR

EDR

 

Previqente

da 01/07/2022

Q188,0038,00
Q279,0033,00
A74,0031,00
B67,0028,00
C61,0026,00
D56,0024,00
E51,0021,00
F44,0019,00
G44,0018,00
H42,0018,00
I37,0016,00

Per quanto riguarda il tema della malattia, il trattamento economico ricomincerà ex novo dopo il quattordicesimo giorno di ricovero ospedaliero rispetto agli attuali 21.
Sulla Formazione è previsto l’aumento a 2,5 giornate su progetti formativi collettivi. Rilevante la novità in tema di politiche attive del lavoro con la certificazione delle competenze in seno alla bilateralità, in modo da creare un vero e proprio ambito di incontro tra domanda e offerta per le esigenze del settore. Utile strumento nei momenti di ristrutturazione aziendale, ma anche nello sviluppo e crescita delle imprese.

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Agricoli, retribuzioni medie giornaliere 2022

20 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero del lavoro determine le retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l’anno 2022.

Per il 2022, le retribuzioni medie giornaliere, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
Per il calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l’anno 2022, per ciascuna fascia di reddito agrario, è determinato nella misura di € 60,26.
Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l’anno 2022, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, per la categoria dei salariati fissi.
Nel caso in cui siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata (DM 17 giugno 2022, n. 373)

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Termine di domanda dell’esonero contributivo alternativo alla Cig Covid-19

20 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ai fini dell’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19, l’Inps rende noto che dopo il 30 giugno 2022 non potrà adottare provvedimenti di concessione. La domanda deve essere inviata in tempo utile. (Messaggio 20 giugno 2022, n. 2478)

Con la Legge di Bilancio 2021 è stato previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 previsti dalla medesima legge.
Le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al beneficio sono state fornite dall’Inps con la Circolare 19 febbraio 2021, n. 30. L’Istituto ha chiarito che:
– il beneficio è stato previsto al fine di garantire, a causa degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l’anno 2021 e si pone come alternativa alla fruizione di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19;
– l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea;
– l’esonero è fruibile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato in data 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework).
In seguito alla pervenuta autorizzazione della Commissione europea (Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021), l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per la richiesta dell’esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive, con la successiva Circolare 14 gennaio 2022, n. 197.
Con l’attuale Messaggio n. 2478/2022, l’Inps ricorda che il 30 giugno 2022 cesserà di avere effetto il suddetto Temporary Framework cui è subordinato l’esonero.
Pertanto, in considerazione dell’approssimarsi del termine, l’Istituto sottolinea che eventuali richieste del beneficio, volte all’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” – avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020, dello sgravio art. 12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020” – devono essere inoltrate all’Inps in tempo utile, poiché le Strutture territoriali competenti non potranno adottare provvedimenti di concessione in data successiva al 30 giugno 2022.

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Agenzie di Assicurazione in gestione libera: premio aziendale di produttività

20 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

A tutti i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, a giugno 2022, spetta il Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2021.

Il pagamento del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2021 si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2020, rispetto all’anno 2021, comprensivo del tasso di inflazione reale 2021 (pari a + 3,8 %), siano pari o superiori, rispettivamente a:
– 5,8% (2+3,8%)
– 7,8% (4+3,8%)
– 9,8% (6+3,8%)
come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.
L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.
Verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:

 

5,8%

7,8%

9,8%

A/ p.o. 1° liv.retr. 6€ 240306,00382,50
B/ p.o. 3° liv.retr. 5€ 208265,20331,50
B/ p.o. 2° liv.retr. 4€ 192244,80306,00
B/ p.o. 1° liv.retr. 3€ 176224,40280,50
C/ p.o. 2° liv.retr. 2€ 164209,10261,38
C/ p.o. 1° liv.retr. 1€ 160204255,00

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2021, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.
Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (9,8%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (5,9% o 7,8%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2022.
In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 9,8%.

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Accordo integrativo di rinnovo per l’industria edile di Lucca

17 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Rinnovato lo scorso 25 maggio 2022, tra l’ANCE Toscana Nord, assistita da Confindustria Toscana Nord e la FILLEA-CGIL, la FILCA-CISL, la FENEAL-UIL, il CIPL per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Lucca, fino al 31 dicembre 2022.

EVR

Per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Lucca è istituito l’Elemento Variabile della Retribuzione – EVR nella misura del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014.
L’EVR è un premio variabile, che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio che non avrà alcuna incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale) ivi compreso il Trattamento di fine rapporto.
Fermo restando che l’erogazione dell’EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, le Parti per la sua determinazione tengono conto dei seguenti parametri:
1) Numero dei lavoratori iscritti in Cassa edile lucchese – peso ponderale 25%
2) Monte salari denunciato in Cassa edile lucchese – peso ponderale 25%
3) Ore denunciate in Cassa edile lucchese – peso ponderale 25%
4) Numero di ore-allievo di formazione “16 ore” pre-assunzionali – peso ponderale 25%
Le Parti si incontreranno annualmente per la verifica, il calcolo e le modalità di erogazione, ove dovuto, dell’EVR, il tutto secondo i criteri e con le modalità individuati dalle regole contrattuali vigenti, confrontando i parametri sopra definiti su base triennale, attraverso la comparazione dell’ultimo triennio, ovvero quello in cui l’ultimo anno di riferimento abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori, con il triennio immediatamente precedente.
In caso di riconoscimento dell’EVR a livello provinciale ogni impresa del settore per il tramite dell’associazione di categoria procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali con le medesime modalità, anche temporali, definite a livello territoriale:
a) ore di lavoro denunciate in Cassa edile
b) volume di affari IVA

Indennità lavori in alta montagna

Agli operai chiamati ad eseguire lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 1.000 metri di altezza sul livello del mare, verrà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, una indennità dell’8%. Tale indennità non compete agli operai che lavorino in località situate oltre i 1.000 metri di altezza sul livello del mare, costituenti la loro abituale dimora o residenza.

Diaria di trasferta

Fermo restando quanto previsto in proposito dall’art. 21 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, per i lavori fuori zona si conviene che, a far data dal 1° gennaio 2022, la diaria sia corrisposta con riferimento alle seguenti fasce dai confini territoriali del comune di assunzione, facendo una distinzione fra Aziende che forniscono un servizio di trasporto e Aziende che tale servizio non forniscono e, nel primo caso, fra lavoratori operanti nella Piana di Lucca e lavoratori operanti nelle altre zone della provincia:

Aziende con servizio di trasporto proprio

Piana di Lucca

Media Valle, Garfagnana, Versilia

 

– da Km. 5 sino a Km. 15– da Km. 8 sino a Km. 1510%
– da Km. 16 sino a Km. 25– da Km. 16 sino a Km. 2513%
– da Km. 26 sino a Km. 35– da Km. 26 sino a Km. 3516%
– da Km. 36 a sino a Km. 59– da Km. 36 a sino a Km. 5919%
– da Km. 60 ad oltre– da Km. 60 ad oltre21%

Aziende senza servizio di trasporto proprio

Piana di Lucca, Media Valle, Garfagnana, Versilia

 

– da Km. 5 sino a Km. 1513%
– da Km. 16 sino a Km. 2517%
– da Km. 26 sino a Km. 3520%
– da Km. 36 ad oltre25%

Resta inteso che le distanze chilometriche di cui sopra sono misurate su strada, con riferimento al percorso più breve possibile. Comunque, l’indennità non è dovuta qualora il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che gli comporti un effettivo vantaggio.
L’operaio che percepisca la indennità di cui sopra, ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.

Indennità di guida

A partire dal 1° gennaio 2022 è istituita l’Indennità di guida pari a € 1,00 lorde calcolate sulle ore di lavoro ordinario, a favore del dipendente che, in caso di trasferta, sia adibito alla guida del mezzo aziendale e al trasporto di altre persone, con assorbimento di eventuali trattamenti aziendali già erogati allo stesso titolo, fino a concorrenza.

Indennità territoriale di settore e premio di produzione

Le misure in atto della Indennità territoriale di settore per gli operai di produzione e la misura del Premio di produzione per gli impiegati sono congelate e sono quelle indicate nella tabella sottostante che forma parte integrante del presente articolo.
Gli importi, con decorrenza 1° gennaio 2011 sono comprensivi dei valori dell’Elemento economico territoriale (EET), sostituito dall’EVR, conglobato nei valori in atto a quella data nell’Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione.

INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE

Operai di produzione

Importi congelati

€

4° livello-op.di quarto livello1,54
3° livello-op.specializzato1,43
2° livello-op.qualificato1,29
1° livello-op.comune1,11
Custodi, guardiani, portieri, uscieri ed inservienti (tabella B art. 6 CCNL 7 ottobre 1987)0,99
Custodi, portieri, guardiani con alloggio (lettera C art. 6 CCNL 7 ottobre 1987)0,88

PREMIO DI PRODUZIONE

Importi congelati

€

7° livello-imp. 1.a cat. super375,61
6° livello-imp. 1.a cat343,54
5° livello-imp. 2.a cat284,45
4° livello-ass.tecn. già di 3.a cat257,93
3° livello-imp. 3.a cat237,13
2° livello-imp. 4.a cat213,25
1° livello-imp. 4.a 1 impiego183,25

Contributo Anzianità Professionale Edile

In relazione a quanto previsto dall’art. 29 del Contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi nazionali in materia, il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri relativi all’APE è dovuto, a decorrere dal 1° giugno 2019, nella misura del 3,91%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del Contratto collettivo nazionale, nonché sul trattamento per le festività di cui all’art. 17 del vigente Contratto nazionale.
Il contributo, così come determinato dagli accordi nazionali, viene versato dalla Cassa edile al Fondo Nazionale Ape – FNAPE secondo le modalità ivi stabilite.
Il contributo a decorrere dal 1 ottobre 2022 viene determinato nella misura regionale del 3,80% secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 marzo 2022.

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Modello Unirete in caso di distacco

17 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nell’ambito della rete di imprese, in caso di distacco, sia intra-rete che fuori dalla rete, la comunicazione deve essere effettuata con il modello UNIRETE, se il lavoratore interessato è in regime di codatorialiltà. In caso contrario la comunicazione va fatta con il modello UNILAV. (Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota 16 giugno 2022, n. 1229).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sulle modalità di comunicazione del distacco nell’ambito del “contratto di rete” e di una “rete soggetto”.

Nella prima ipotesi (Contratto di rete), le imprese della rete devono utilizzare il modello UNIRETE per comunicare sia i distacchi intra-rete sia quelli fuori dalla rete, ma sempre ed esclusivamente in relazione a lavoratori in regime di codatorialità.
In tal senso, il modello UNIRETE va dunque utilizzato nel caso in cui un lavoratore in regime di codatorialità sia distaccato presso una impresa appartenente alla rete (evidentemente non co-datore) oppure ad impresa non appartenente alla rete mentre, nel caso in cui il distacco coinvolga lavoratori non in codatorialità, occorre utilizzare il modello UNILAV tradizionale.

Nel secondo caso, la “Rete soggetto”, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria, ha la facoltà di assumere direttamente i propri dipendenti da impiegare nella realizzazione degli obiettivi prefissati nel programma di rete.
In tal caso, secondo l’INL, la “messa a fattor comune” dei dipendenti nell’ambito di una rete-soggetto è consentita laddove le parti contraenti abbiano scelto di aderire al regime di codatorialità nella gestione dei rapporti di lavoro.
Di conseguenza, in assenza di una esplicita esclusione normativa, le aziende in rete possono impiegare i lavoratori in forza ad una rete soggetto, come pure i dipendenti delle altre imprese retiste, purché abbiano sottoscritto un accordo di codatorialità, previsto e regolamentato nel contratto di rete.
In tale ipotesi, come per la rete-contratto, gli obblighi di comunicazione devono essere assolti tramite il modello UNIRETE.

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