28 febb 2022 È stata rilasciata la procedura per l’inserimento delle domande relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche, per il 2022. La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dall’affidatario del minore che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2022 fino a un massimo di 11, per le quali si intende ottenere il beneficio. Tale contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi, come ad esempio le ludoteche, gli spazi gioco, il prescuola, etc.) e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente. Dal 2020, l’importo del contributo in base all’ISEE è il seguente: un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro; un massimo di 2.500 euro, con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro; un massimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati e nel caso di ISEE discordante.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate in procedura non oltre il 1° aprile 2023.
Per ogni mensilità prenotata in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, il genitore richiedente potrà autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura.
Il valore da inserire deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti – sempre relativi alla mensilità selezionata – nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro.
La quota inserita non deve, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di IVA tenuto conto dell’esclusione delle spese scolastiche, con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali, per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto dovuta dalla cooperativa a titolo forfettario.
A ogni modo, si fa presente che l’importo dichiarato dall’utente non impegna l’Istituto all’erogazione del rimborso, ferma restando la possibilità di eseguire i controlli previsti in materia di autocertificazioni.
La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.
La domanda deve essere presentata, corredata dalla documentazione di cui sopra, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: portale webdell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home pagedel sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base al piano tariffario del gestore telefonico); tramite gli Istituti di Patronato.
Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “bonus nido” e selezionando tra i risultati il Servizio “Bonus asilo nido e supporto domiciliare – Domanda”.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere e, qualora intenda fruire del beneficio per più minori, sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
Per i genitori/affidatari che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2021 e per i quali sia disponibile la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre e dicembre 2021, è disponibile in procedura la domanda per il 2022 precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente. La domanda per l’anno 2022 potrà essere pertanto inoltrata confermando o modificando i dati precaricati, avendo cura di verificare se l’IBAN indicato è ancora valido e, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per il 2022, inserendo eventualmente anche gli importi delle rate di asilo già versate, che comunque potranno essere aggiunti anche in una fase successiva.
È possibile, infine, inserire una domanda in cui il minore è in possesso di un codice fiscale rilasciato dall’autorità giudiziaria o dagli enti comunali. In questo caso, tenuto conto che è impossibile reperire l’indicatore ISEE minorenni, si darà luogo al pagamento in misura minima.
Il contributo massimo erogabile è determinato per ogni rata, nel caso di pagamento delle rette dell’asilo nido, in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità.
In assenza dell’indicatore valido o qualora sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, il contributo verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.
Invalidità civile: nuove procedure per la gestione delle revisioni
L’Inps, con il messaggio 25 febbraio 2022, n. 926 ha individuato nuove modalità operative per razionalizzare l’iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati. L’Inps ha implementato, anche in quest’ambito, l’uso dello strumento tecnologico informatico a vantaggio dell’economicità e dell’efficienza del procedimento amministrativo. Pertanto, il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione si sviluppa secondo le modalità di seguito descritte: – quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”; qualora l’interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti, tale modalità accertativa sarà utilizzata per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria. È prevista infatti la possibilità per le commissioni mediche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva; – in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera, il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente, si procede alla fissazione della visita di revisione, di cui al punto successivo; – qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta e, a tale fine, riceve, a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale. Sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “MyInps”, è possibile monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta. Oltre alla raccomandata è contestualmente trasmesso all’interessato l’invito tramite messaggio SMS sul recapito cellulare, se noto all’Istituto; – in tutti i casi di invio di comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è attivo anche il servizio di chiamata (outbound) all’interessato, sempre qualora l’Istituto conosca il relativo contatto telefonico, il quale sarà avvisato di persona della visita già programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della visita di revisione. Segue, inoltre, ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l’appuntamento; – in caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, alla Struttura Inps territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita; – tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Sono inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione; decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.
CCNL Alimentari Artigianato Conflavoro-Confsal: nuovo comparto
Siglato il 31/1/2022, tra la CONFLAVORO PMI e la FESICA-CONFSAL, l’accordo interconfederale integrativo e modificativo del CCNL Aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti Settori: Alimentari, Pasticcerie, Panificazione, Vini, Pastifici ed Affini.
Con decorrenza dall’1/2/2022, in considerazione dell’importanza del settore alimentare, le Parti sindacali in epigrafe intendono ampliare il campo di applicazione andando a valorizzare il comparto relativo all’attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione, prevedendo inoltre un inquadramento specifico e una tabella retributiva ad hoc.
Pertanto il campo di applicazione viene integrato con il seguente comparto: “Imprese che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione”
Anche all’articolo contrattuale sulla classificazione del personale: inquadramento e declaratorie, viene aggiunto un nuovo comparto: Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione.
Infine viene aggiunta la Tabella per Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione:
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
---|---|
A | 1.982,85 |
B | 1.812,25 |
C | 1.709,15 |
D | 1.612,75 |
E | 1.512,40 |
La Tabella per il Settore Alimentare viene così modificata:
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
Nuovi minimi dall’1/7/2022 |
---|---|---|
Primo livello S (*) | 2.218,10 | 2.237,65 |
Primo livello | 1.991,50 | 2.009,10 |
Secondo livello | 1.823,15 | 1.839,25 |
Terzo livello A | 1.698,90 | 1.713,90 |
Terzo livello | 1.606,95 | 1.621,15 |
Quarto livello | 1.541,40 | 1.555,00 |
Quinto livello | 1.470,25 | 1.483,20 |
Sesto livello | 1.375,55 | 1.387,70 |
– Nota (*) –
In aggiunta indennità di funzione di euro 36,15
La Tabella per il Settore Panificazione viene così modificata:
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
Nuovi minimi dall’1/7/2022 |
Indennità speciale (*) |
---|---|---|---|
A1S | 1.876,25 | 1.890,05 | 94,77 |
A1 | 1.744,30 | 1.757,10 | 88,06 |
A2 | 1.633,60 | 1.645,60 | 82,63 |
A3 | 1.495,85 | 1.506,85 | 75,92 |
A4 | 1.417,25 | 1.427,65 | 72,05 |
B1 | 1.836,95 | 1.850,45 | 92,19 |
B2 | 1.509,15 | 1.520,25 | 76,44 |
B3S | 1.468,75 | 1.479,55 | 74,87 |
B3 | 1.420,85 | 1.431,30 | 72,56 |
B4 | 1.347,50 | 1.357,40 | 68,69 |
– Nota (*) –
Indennità da corrispondersi mensilmente per la particolarità dell’attività svolta nelle imprese di panificazione.
La Tabella delle imprese non artigiane del settore Alimentare fino a 15 dipendenti viene così modificata:
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
---|---|
Quadri | 2.442,05 (*) |
Primo livello | 2.442,05 |
Secondo livello | 2.123,55 |
Terzo livello | 1.751,95 |
Quarto livello | 1.539,60 |
Quinto livello | 1.380,35 |
Sesto livello | 1.274,15 |
Settimo livello | 1.168,00 |
Ottavo livello | 1.061,85 |
– Nota (*) –
In aggiunta indennità di funzione di euro 100
Rateizzazione oneri di ricongiunzione per le domande del 2022
Fornite le istruzioni per i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi alle domande presentate nel corso del corrente anno 2022 (INPS – Circolare 24 febbraio 2022, n. 30). In base all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi, che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.
Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2022, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 26 del 16 febbraio 2021 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2021, pari a +1,9%.
CCNL Legno – Industria: arretrati da erogare nel mese di febbraio
Erogati, nel mese di febbraio, gli arretrati retributivi per i dipendenti del CCNL Legno, mobile, sughero e Boschivi e Forestali
Lo scorso gennaio è stato sottoscritto un accordo in merito all’incremento dei minimi retributivi a valere dall’1/1/2022.
Pertanto, relativamente al mese di gennaio , gli incrementi verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.
I seguenti minimi comprendono paga base, contingenza ed edr non conglobati
Categoria |
Arretrati febbraio 2022 |
Minimi dall’1/1/2022 |
---|---|---|
AD3 | 60,99 | 2.657,83 |
AD2 | 59,54 | 2.608,71 |
AD1 | 56,63 | 2.505,49 |
AC5 | 53,73 | 2.403,22 |
AC4 | 49,37 | 2.249,88 |
AC3/AC2/AS4 | 45,02 | 2.096,41 |
AS3 | 42,84 | 2.020,22 |
AC1/AS2 | 40,66 | 1.941,73 |
AE4/AS1 | 38,92 | 1.880,63 |
AE3 | 36,74 | 1.804,06 |
AE2 | 34,56 | 1.726,97 |
AE1 | 29,04 | 1.533,72 |
Ministero della Salute: proroga dell’invio dei dati di sorveglianza sanitaria
L’invio dei dati della sorveglianza sanitaria a cui i lavoratori sono sottoposti da parte del medico competente, viene prorogata al 31 luglio 2022 (Ministero della Salute – Circolare 16 febbraio 2022, n. 2)
Secondo la disposizione contenuta nell’art. 40, co.1, del D.Lgs. 81/2008, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette ai servizi competenti per territorio, le informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria (secondo il modello in allegato 3B allo stesso decreto legislativo).
Pertanto, l’invio dell’allegato 3B, con i relativi dati, sarebbe da effettuarsi entro il 31 marzo 2022.
Tuttavia, il carico di lavoro dei medici competenti, la difficoltà della situazione legata alla gestione dell’emergenza COVID-19, la peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica non consente il congruo invio dei dati nei tempi previsti dalla legge e pertanto, al fine di consentire ai medici competenti una migliore gestione dell’inoltro dei dati, il Ministero della Salute, con circolare n. 2 del 16 febbraio 2022, dispone la proroga al 31 luglio 2022 dell’invio dei dati allegato 3B relativi all’anno 2021.
Agricoltura Operai Catania: le nuove tabelle retributive
Agricoltura Operai Catania: le nuove tabelle retributive
Firmato il 25/1/2022, tra CONFAGRICOLURA Catania, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI Catania, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA – CIA Sicilia Orientale e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, il CIPL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Catania
Il nuovo CIPL del 25/1/2022 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Catania, decorre dall’1/1/2020 e scadrà il 31/12/2023.
Per la parte economica, dall’1/2/2022 si applicano le seguenti paghe:
Operai agricoli OTD paga giornaliera
Qualifiche |
Paga Base |
Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7% |
Paga base |
Terzo elemento 30,44% |
Totale |
TFR 8,63% |
---|---|---|---|---|---|---|
Area 3 Ex Operaio Comune | 48,56 | 0,82 | 49,38 | 15,03 | 64,41 | 5,55 |
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato | 53,23 | 0,90 | 54,13 | 16,47 | 70,60 | 6,09 |
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super | 56,27 | 0,95 | 57,22 | 17,41 | 74,63 | 6,44 |
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato | 58,03 | 0,98 | 59,01 | 17,96 | 76,97 | 6,64 |
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super | 60,75 | 1,03 | 61,78 | 18,80 | 80,58 | 6,95 |
Operai florovivaisti OTD paga giornaliera
Qualifiche |
*Paga Base |
Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7% |
Paga base |
Terzo elemento 30,44% |
Totale |
TFR 8,63% |
---|---|---|---|---|---|---|
Area 3 Ex Operaio Comune | 48,56 | 0,82 | 49,38 | 15,03 | 64,41 | 5,55 |
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato | 53,23 | 0,90 | 54,13 | 16,47 | 70,60 | 6,09 |
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super | 56,27 | 0,95 | 57,22 | 17,41 | 74,63 | 6,44 |
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato | 58,03 | 0,98 | 59,01 | 17,96 | 76,97 | 6,64 |
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super | 60,75 | 1,03 | 61,78 | 18,80 | 80,58 | 6,95 |
Le due tabelle sono uniformate, variano le classificazioni
Operai agricoli OTI paga mensile
Qualifiche |
*Paga Base |
Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7% |
Totale |
---|---|---|---|
Area 3 Ex Operaio Comune | 1262,73 | 21,46 | 1284,19 |
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato | 1384,16 | 23,53 | 1407,69 |
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super | 1462,96 | 24,87 | 1487,83 |
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato | 1508,36 | 25,64 | 1534,00 |
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super | 1579,86 | 26,85 | 1606,71 |
Operai florovivaisti OTI paga mensile
Qualifiche |
*Paga Base |
Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7% |
Totale |
---|---|---|---|
Area 3 Ex Operaio Comune | 1262,73 | 21,46 | 1284,19 |
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato | 1384,16 | 23,53 | 1407,69 |
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super | 1462,96 | 24,87 | 1487,83 |
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato | 1508,36 | 25,64 | 1534,00 |
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super | 1579,86 | 26,85 | 1606,71 |
Le due tabelle sono uniformate, variano le classificazioni
Nuovi minimi retributivi per il CCNL Legno e Arredamento (Confapi)
Siglato il 9/2/2022, tra UNITAL-CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’accordo che ha definito dall’1/1/2022, l’incremento dei minimi retributivi per gli addetti del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento.
Come da tabella riportata i nuovi minimi retributivi sono stati definiti sulla base di un valore IPCA pari al 1,9%, che ha determinato un aumento a parametro 100 pari a € 29,05.
Gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.
Categoria |
parametro |
Aumenti dall’1/1/2022 |
Minimi dall’1/1/2022 |
---|---|---|---|
AD3 | 215 | 62,46 | 2.707,79 |
AD2 | 200 | 58,10 | 2.553,84 |
AD1 | 185 | 53,74 | 2.403,20 |
AC4 | 170 | 49,39 | 2.252,58 |
AC3 | 155 | 45,03 | 2.096,29 |
AC2 | 155 | 45,03 | 2.096,29 |
AC1 | 142 | 41,25 | 1.965,76 |
AS3 | 155 | 45,03 | 2.096,33 |
AS2 | 140 | 40,67 | 1.945,67 |
AS1 | 134 | 38,93 | 1.881,19 |
AE3 | 126,5 | 36,75 | 1.805,89 |
AE2 | 119 | 34,57 | 1.727,52 |
AE1 | 100 | 29,05 | 1.534,20 |
Apprendisti professionalizzanti dall’1/6/2013
Livello |
Da mese |
A mese |
Minimo dall’1/1/2022 |
---|---|---|---|
AC1 | 1 | 12 | 1.881,19 |
13 | 24 | 1.945,67 | |
25 | 36 | 1.965,76 | |
AC2 | 1 | 12 | 1.965,76 |
13 | 24 | 2.096,33 | |
25 | 36 | 2.096,29 | |
AC3 | 1 | 12 | 2.096,33 |
13 | 24 | 2.096,29 | |
25 | 36 | 2.096,29 | |
AC4 | 1 | 12 | 2.096,29 |
13 | 24 | 2.096,29 | |
25 | 36 | 2.252,58 | |
AD1 | 1 | 12 | 2.096,29 |
13 | 24 | 2.252,58 | |
25 | 36 | 2.403,20 | |
AD2 | 1 | 12 | 2.252,58 |
13 | 24 | 2.403,20 | |
25 | 36 | 2.553,84 | |
AD3 | 1 | 12 | 2.403,20 |
13 | 24 | 2.553,84 | |
25 | 36 | 2.707,79 | |
AE2 | 1 | 10 | 1.534,20 |
11 | 24 | 1.727,52 | |
AE3 | 1 | 12 | 1.534,20 |
13 | 24 | 1.727,52 | |
25 | 36 | 1.805,89 | |
AS1 | 1 | 12 | 1.727,52 |
13 | 24 | 1.805,89 | |
25 | 36 | 1.881,19 | |
AS2 | 1 | 12 | 1.805,89 |
13 | 24 | 1.881,19 | |
25 | 36 | 1.945,67 | |
AS3 | 1 | 12 | 1.945,67 |
13 | 24 | 1.965,76 | |
25 | 36 | 2.096,33 | |
Diploma AC1 | 1 | 9 | 1.881,19 |
10 | 18 | 1.945,67 | |
19 | 26 | 1.965,76 | |
Diploma AC2 | 1 | 9 | 1.965,76 |
10 | 18 | 2.096,33 | |
19 | 26 | 2.096,29 | |
Diploma AC3 | 1 | 9 | 2.096,33 |
10 | 18 | 2.096,29 | |
19 | 26 | 2.096,29 | |
Diploma AC4 | 1 | 9 | 2.096,29 |
10 | 18 | 2.096,29 | |
19 | 26 | 2.252,58 | |
Diploma AD1 | 1 | 9 | 2.096,29 |
10 | 18 | 2.252,58 | |
19 | 26 | 2.403,20 | |
Diploma AD2 | 1 | 9 | 2.252,58 |
10 | 18 | 2.403,20 | |
19 | 26 | 2.553,84 | |
Diploma AD3 | 1 | 9 | 2.403,20 |
10 | 18 | 2.553,84 | |
19 | 26 | 2.707,79 | |
Diploma AE3 | 1 | 9 | 1.534,20 |
10 | 18 | 1.727,52 | |
19 | 26 | 1.805,89 | |
Diploma AS1 | 1 | 9 | 1.727,52 |
10 | 18 | 1.805,89 | |
19 | 26 | 1.881,19 | |
Diploma AS2 | 1 | 9 | 1.805,89 |
10 | 18 | 1.881,19 | |
19 | 26 | 1.945,67 | |
Diploma AS3 | 1 | 9 | 1.945,67 |
10 | 18 | 1.965,76 | |
19 | 26 | 2.096,33 | |
Laurea AC1 | 1 | 10 | 1.881,19 |
11 | 20 | 1.945,67 | |
21 | 24 | 1.965,76 | |
Laurea AC2 | 1 | 10 | 1.965,76 |
11 | 20 | 2.096,33 | |
21 | 24 | 2.096,29 | |
Laurea AC3 | 1 | 10 | 2.096,33 |
11 | 20 | 2.096,29 | |
21 | 24 | 2.096,29 | |
Laurea AC4 | 1 | 10 | 2.096,29 |
11 | 20 | 2.096,29 | |
21 | 24 | 2.252,58 | |
Laurea AD1 | 1 | 10 | 2.096,29 |
11 | 20 | 2.252,58 | |
21 | 24 | 2.403,20 | |
Laurea AD2 | 1 | 10 | 2.252,58 |
11 | 20 | 2.403,20 | |
21 | 24 | 2.553,84 | |
Laurea AD3 | 1 | 10 | 2.403,20 |
11 | 20 | 2.553,84 | |
21 | 24 | 2.707,79 | |
Laurea AE3 | 1 | 10 | 1.534,20 |
11 | 20 | 1.727,52 | |
21 | 24 | 1.805,89 | |
Laurea AS1 | 1 | 10 | 1.727,52 |
11 | 20 | 1.805,89 | |
21 | 24 | 1.881,19 | |
Laurea AS2 | 1 | 10 | 1.805,89 |
11 | 20 | 1.881,19 | |
21 | 24 | 1.945,67 | |
Laurea AS3 | 1 | 10 | 1.945,67 |
11 | 20 | 1.965,76 | |
21 | 24 | 2.096,33 |
Elemento di Garanzia Retributiva a febbraio per il CCNL Ombrelli – Industria
Erogato, con la retribuzione del mese di febbraio, un Elemento di Garanzia Retributiva agliaddetti delle Industrie Manifatturiere degli Ombrelli e Ombrelloni. In base all’accordo firmato il 1/3/2021, ai fini dell’incentivazione alla contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, è riconosciuto un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva – EGR” pari a 230,00 euro lordi da erogare a febbraio 2022.
Tale elemento sarà del pari riconosciuto nel caso in cui Aziende o Associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni concordi
L’importo dell’EGR, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione e/o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizza- tori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l’espleta- mento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU e/o OOSS di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.
Istruzioni operative sulla sospensione dei versamenti contributivi degli enti sportivi
L’Inps con il messaggio 23 febbraio 2022, n. 884 ha fornito le istruzioni operative della sospensione dei termini, di cui all’art. 3-quater, co. 1, D.L. n. 146/2021, conv., con modif. dalla L. n. 215/2021, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche. Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per il periodo di paga novembre 2021, i datori di lavoro con dipendenti devono inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N978”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146” e le relative <SommeACredito>. I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza di novembre 2021 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, devono riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “37”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. I datori di lavoro committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens afferente al mese in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione, provvederanno entro il 28 febbraio 2022 alla relativa modifica dei flussi telematici. Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza di novembre 2021 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro il 28 febbraio 2022, un flusso regolarizzativo, variando la sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”, che assume il più ampio significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146”.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con il modello F24 oppure a un credito in favore del datore di lavoro o un saldo pari a zero.
Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.
Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola aziendale seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.