È destituita di ogni fondamento l’affermazione che il Garante per la protezione dei dati personali abbia rallentato o bloccato l’attuazione della norma che individua le sanzioni per i cittadini e i lavoratori ultra 50enni sottoposti all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 (GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – Comunicato 18 febbraio 2022) La norma in oggetto (d.l. n. 52/2021) – che dà attuazione alle disposizioni in tema di certificazioni verdi Covid-19 e di obblighi vaccinali per cittadini ultracinquantenni, nonché per il personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica coreutica e musicale e degli istituti tecnici superiori – è entrata in vigore il 1° febbraio 2022, ma il Ministero della salute ha inviato al Garante la richiesta di parere sullo schema di decreto che dà attuazione a tale quadro normativo solo in data 15 febbraio 2022. Il Garante, come sempre in questi casi, si è occupato della questione con la massima urgenza, rilasciando il parere positivo sullo schema di decreto oggi stesso, dopo due soli giorni dalla ricezione della documentazione. Il testo del decreto, che già recepisce le indicazioni fornite dal Garante nel corso dell’istruttoria e le considerazioni espresse durante la specifica audizione in Parlamento, prevede che i trattamenti di dati personali connessi all’attuazione dell’obbligo vaccinale e alle nuove modalità di verifica del green pass in diversi contesti (scuola, lavoro) avvengano nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, adottando misure di garanzia appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche.
Nessun incremento dei requisiti pensionistici Inps
L’Inps con circolare n. 28/2022, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati.
La normativa vigente ha disposto che dall’1/1/2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, non sono ulteriormente incrementati.
Fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in attuazione di quanto previsto dal decreto 27 ottobre 2021, i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati.
Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, valevoli per il biennio 2023/2024.
Resta salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, è il seguente:
Anno |
Età pensionabile |
---|---|
Dal 1° gennaio 2023 Al 31 dicembre 2024 | 67 anni |
Dal 1° gennaio 2025 | 67 anni (*) |
Nei confronti dei lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, è fissato anche per il biennio 2023/2024 al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si perfeziona, anche nel biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni.
Requisito contributivo Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:
Anno |
Uomini |
Donne |
---|---|---|
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 | 42 anni e dieci mesi (2.227 settimane) | 41 anni e dieci mesi (2.175 settimane) |
Il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita.
Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile, si perfeziona, anche per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 64 anni.
Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci” è il seguente:
Anno |
Requisito contributivo |
---|---|
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 | 41 anni (2132 settimane) |
Dal 1° gennaio 2027 | 41 anni (*) (2132 settimane) |
Il trattamento pensionistico anticipato in esame decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Anche per il biennio 2023-2024, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati.
Agli effetti di quanto disposto dal decreto in esame, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici nonché quelli contributivi, nelle ipotesi di pensionamento anticipato prescindendo dall’età, ai fini dell’accesso ai trattamenti previdenziali in favore delle categorie di lavoratori assicurati alla Gestione spettacolo e sport professionistico, strutturata nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e nel Fondo pensione sportivi professionisti, non sono incrementati.
INPS: trattamento di integrazione salariale per le imprese di rilevante interesse strategico
21 febb 2022 L’Inps ha fornito alcune precisazioni sullla proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022. Con riferimento alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziendale, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
I datori di lavoro interessati possono presentare domanda di CIGO con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”, per un periodo di durata massima pari a 13 settimane – collocabile anche in continuità con i precedenti periodi di trattamento autorizzati – e fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.
I medesimi datori, con separata domanda, possono chiedere una proroga del predetto periodo, sino ad un massimo di ulteriori 13 settimane, completando in tal modo le complessive 26 settimane previste; anche tale periodo di proroga deve essere richiesto con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”, ed è fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.
Le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2022; le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2022.
I datori di lavoro che hanno già trasmesso domande di cassa integrazione con una causale ordinaria per periodi parzialmente o totalmente sovrapposti ai periodi per i quali intendono chiedere i trattamenti previsti, possono chiedere l’annullamento delle istanze già presentate prima di inviare le nuove domande con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”.
I datori che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono anch’essi accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario previsto dall’articolo 22, per una durata massima di 26 settimane, fino al 31 marzo 2022.
A seguito dell’adozione del decreto che sospende la CIGS, i datori di lavori provvederanno a inoltrare all’Istituto istanza di autorizzazione ai trattamenti di cassa integrazione salariale in questione, per i periodi stabiliti dal decreto.
Dette istanze devono essere trasmesse all’Istituto utilizzando la causale “COVID 19 – DL 4/22 – sospensione CIGS”.
Per i trattamenti in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale e che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro, pertanto, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria dovranno versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.
Il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo; tale termine di decadenza si applica altresì laddove la denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
Ulteriore trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4. (Causale – Covid 19 – d.l. 4/2022)
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre, valorizzeranno il codice di nuova istituzione ” L088″, avente il significato di “Conguaglio CIGO art 22 Decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4”, e nell’elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso “L038” (cfr. la circolare n. 9/2017).
Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4. (Causale -COVID 19 -sospensione CIGS)
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L089”, avente il significato di “Conguaglio CIGO – COVID 19 -sospensione CIGS art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4”, e nell’ elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso “L038”.
Nell’ipotesi di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Crediti contributivi: il decorso del termine prescrizionale
Per le contribuzioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, il termine di prescrizione è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. La notifica del verbale ispettivo dell’INPS costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione. (Corte di Cassazione, Sentenza 18 febbraio 2022, n. 5418) Il caso Il Tribunale di Catania ha ritenuto prescritti i crediti vantati dall’INPS per contributi e sanzioni relativi ad un lavoratore dipendente di un’azienda in fallimento, considerando non applicabile il mantenimento del termine decennale di prescrizione di cui all’ art. 3, comma 9, lett. a) L. n. 335 del 1995, in quanto non era stata prodotta in causa la denuncia presentata dal lavoratore e non era sufficiente che di tale denuncia vi fosse menzione nel verbale ispettivo. Il Tribunale ha pure osservato che il meccanismo del termine decennale di prescrizione operasse unicamente verso l’imprenditore in bonis e non nei confronti della curatela, in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e a quello previdenziale. La decisione La Corte, decidendo sulla questione della opponibilità del meccanismo del termine decennale di prescrizione al solo imprenditore in bonis e non alla curatela fallimentare ha richiamato il disposto normativo secondo cui, per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, il termine di prescrizione “è ridotto a cinque anni” “salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti” nei quali si ritiene applicabile il termine di prescrizione decennale.
Ciò posto, il Tribunale ha dichiarato la prescrizione in ragione del decorso del termine quinquennale tra l’epoca delle omissioni contributive accertate nel verbale ispettivo e l’istanza di insinuazione al passivo.
Avverso la decisione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione.
La stessa Corte ha, inoltre, riaffermato, nel caso di specie, il principio di diritto della piena idoneità della notifica del verbale ispettivo dell’INPS ad interrompere la prescrizione.
TFS-TFR: nuova modalità di inserimento e di modifica dell’IBAN
A decorrere dal 21 febbraio 2022, sarà rilasciato sul portale istituzionale www.inps.it il nuovo servizio online denominato “Sistema Unico Gestione IBAN” (SUGI), (INPS – Messaggio 16 febbraio 2022, n. 773) Il nuovo servizio prevede l’integrazione con i gestionali di pagamento dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto (TFS-TFR) della Gestione Dipendenti Pubblici, al fine di acquisire direttamente dal cittadino o tramite un Istituto di patronato l’indicazione dell’IBAN sul quale potrà essere accreditata la prestazione spettante.
Pertanto, a seguito della comunicazione inviata via e-mail e/o sms al cittadino, quest’ultimo, direttamente o tramite un Istituto di patronato, dovrà inserire o modificare l’IBAN attraverso il citato servizio con riferimento alla pratica TFS/TFR o alla relativa rata, esposta nell’apposita sezione del SUGI.
Gli adempimenti sopra descritti sono necessari per il completamento dell’iter di lavorazione della pratica di TFS/TFR, al fine di consentire all’INPS l’erogazione della prestazione nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente.
Per le ulteriori istruzioni di dettaglio si rinvia ai manuali operativi che saranno reperibili nel portale istituzionale www.inps.it, nella sezione “Prestazioni e Servizi” > “Prestazioni” > “SUGI”.
FIS: Accesso senza informativa sindacale preventiva fino al 31 marzo
L’Inps comunica che l’accesso al fondo di integrazione salariale diventa possibile fino al 31 marzo 2022 anche senza informativa sindacale “preventiva” per tutte le aziende. Ai fini dell’accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale, i datori di lavoro sono tenuti ad esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale, anche in via telematica, la quale è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l’attività lavorativa e rappresenta, quindi, un passaggio imprescindibile per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.
In tal senso, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, in una prima e transitoria fase fino al 31 marzo 2022, i datori di lavoro che richiedono l’Assegno di integrazione salariale possono presentare l’istanza all’Istituto secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.
In particolare, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, i, si chiarisce che:
– l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
– la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
– per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio
– nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.
Il pagamento delle integrazioni salariali deve essere effettuato dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e l’importo dei trattamenti anticipati devee essere recuperato dai medesimi datori di lavoro in sede di conguaglio con i contributi dagli stessi dovuti.
Conseguentemente, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dello stesso, le Strutture territoriali possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione.
A tale riguardo, sempre al fine di semplificare le procedure di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS e in considerazione della crisi pandemica e delle conseguenze che ne derivano sulle realtà economico-finanziarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, per le richieste di pagamento diretto connesse a istanze presentate nel medesimo arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, i datori di lavoro potranno documentare le difficoltà finanziarie in modo più agevole.
A tal fine, pertanto, i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare n. 197/2015 ma potranno documentare la loro situazione, trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.
In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS richiesto per causali ordinarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che – limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti – occorrerà tenere conto della situazione di congiuntura economica in atto. Conseguentemente, nei casi di richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.
Domande di esonero contributivo autonomi e professionisti, riesame
18 febb 2022 L’Inps rende noto che, gli importi risultanti dagli esiti delle domande di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche. Gli esiti dell’istanza di esonero e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’Inps:
– Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
– Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
– Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.
L’utente può inviare la documentazione necessaria per supportare la richiesta di riesame attraverso il link “Riesame”, accedendo alla stessa sezione del cassetto in cui è stata presentata la domanda di esonero e utilizzando l’apposita funzionalità che riporta i motivi di reiezione o accoglimento parziale.
Le istanze di riesame possono essere presentate entro 30 giorni a decorrere dal 18 febbraio 2022.
Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione giudiziaria da notificare alla Struttura Inps territorialmente competente.
Sospensioni FSBA 2022 per l’artigianato dell’Emilia Romagna
Le Parti Sociali dell’Emilia Romagna hanno definito un percorso che consenta alle imprese di attivare un Protocollo di Intesa per sospensioni FSBA 2022. A seguito del comunicato FSBA, che garantisce le prestazioni a partire da gennaio, ma rimanda la possibilità di accedere alle stesse alla fine di marzo, le Parti Sociali di EBER hanno definito un percorso che consenta alle imprese di attivare un protocollo d’intesa sindacale al fine di anticipare i tempi di presentazione sulla base dei seguenti punti: Abaco controlla la regolarità contributiva dell’impresa (36 mesi dall’ultimo flusso di versamenti disponibile al sistema) e invita l’impresa che risulta irregolare a verificare e a regolarizzare la posizione attraverso la mail indicata.
– Si prevede, per ora, per un periodo che si conclude al 31/1/2022.
– I lavoratori interessati saranno, in questa fase, quelli presenti in Anagrafica ABACO.
– Le procedure seguiranno quelle consolidate con invio del protocollo ai rappresentanti sindacali che potranno rispondere via mail al consulente approvando il protocollo.
– Le imprese che risultassero irregolari, possono verificare e regolarizzare la propria posizione con le consuete modalità prima di attivare il protocollo.
– Le imprese che non regolarizzeranno la propria posizione prima di accedere al protocollo saranno tenute ad anticipare la prestazione mensilmente ai lavoratori.
– Il protocollo d’intesa verrà valutato dalle Parti Sociali in bacino dopo una attenta verifica della completezza della documentazione e, se conforme alle previsioni, potrà essere definitivamente condiviso.
– Successivamente alla emanazione dei regolamenti FSBA, sarà possibile, per i protocolli condivisi, rendicontare i periodi richiesti con le consuete modalità.
– Il ticket INPS, qualora non ancora disponibile, andrà inserito in accordo all’apertura della rendicontazione.
MODALITÀ OPERATIVE PROTOCOLLO DI INTESA FSBA AISO 2022
Attraverso la funzione “Gestione accordi e prestazioni” viene esposta la Situazione contributiva dell’impresa.
Il protocollo AISO è accessibile su ABACO nella sezione FSBA alla scheda denominata “SOSPENSIONE FSBA AISO 2022”.
– L’impresa che risulta irregolare può decidere di regolarizzare la posizione prima di attivare il protocollo e pertanto di non proseguire con l’attivazione del protocollo fino alla conferma di avvenuta regolarizzazione da parte di EBER.
– L’impresa che risulta irregolare può decidere di accedere subito al protocollo apponendo il flag su “Ho letto e intendo comunque proseguire”. In questo caso l’impresa è tenuta ad anticipare la prestazione mensilmente ai lavoratori e sarà coattivamente chiamata a regolarizzarsi adeguandosi alla legislazione vigente, obbligo sancito dal D.Lgs. 148/2015 e confermato dalla Legge 234/2021.
Il protocollo è attivabile con il tasto “Crea Protocollo FSBA AISO 2022”.
Firmato il nuovo CCNL Scuole private – Aninsei
Sottoscritto il nuovo CCNL 2021 -2023 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il per-sonale direttivo, docente, educativo, amininistrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali.
Il CCNL decorre dall’1/1/2021 e scadrà il 31/12/2023 e non è invece stato firmato il contratto dalla FLC-CGIL.
L’accordo prevede aumenti medi di 85 euro mensili a decorrere dal mese di settembre 2021, conferma il diritto a 67 ore annue di permessi retribuiti per il supporto alla crescita professionale, garantisce la copertura totale dei cinque mesi di astensione obbligatoria per maternità, conferma la bilateralità su base contrattuale (EBINS), il cui costo economico ricade totalmente sui datori di lavoro mentre i benefici sono distribuiti tra i lavoratori e le aziende (bandi su genitorialità, sicurezza sul lavoro, formazione, sovvenzioni a fondo perduto per l’acquisto dei defibrillatori ecc.).
Le retribuzioni minime spettanti nel triennio 2021-2023 sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle:
Livelli |
Retribuzione CCNL 2015-2018 |
Retribuzione CCNL 2021-2023 |
||
---|---|---|---|---|
Dall’1/9/2018 |
Dall’1/9/2021 |
Dall’1/9/2022 |
Dall’1/9/2023 |
|
I | 1.181,07 | 1.201,87 | 1.218,51 | 1.239,31 |
II | 1.209,25 | 1.230,55 | 1.247,58 | 1.268,88 |
III | 1.267,65 | 1.289,97 | 1.307,83 | 1.330,16 |
IV | 1.331,89 | 1.355,34 | 1.374,11 | 1.397,56 |
V | 1.419,64 | 1.444,64 | 1.464,64 | 1.489,64 |
VI | 1.419,64 | 1.444,64 | 1.464,64 | 1.489,64 |
VII | 1.441,37 | 1.466,75 | 1.487,06 | 1.512,44 |
VIII A | 1.510,88 | 1.537,49 | 1.558,77 | 1.585,38 |
VIII B | 1.593,24 | 1.621,30 | 1.643,74 | 1.671,80 |
Calcolate sulla base dei seguenti incrementi retributivi:
Livelli |
Totale aumento |
Dall’1/9/2021 |
Dall’1/9/2022 |
Dall’1/9/2023 |
---|---|---|---|---|
I | 58,24 | 20,80 | 16,64 | 20,80 |
II | 59,63 | 21,30 | 17,04 | 21,30 |
III | 62,51 | 22,32 | 17,86 | 22,32 |
IV | 65,67 | 23,45 | 18,76 | 23,45 |
V | 70,00 | 25,00 | 20,00 | 25,00 |
VI | 70,00 | 25,00 | 20,00 | 25,00 |
VII | 71,07 | 25,38 | 20,31 | 25,38 |
VIII A | 74,50 | 26,61 | 21,29 | 26,61 |
VIII B | 78,56 | 28,06 | 22,45 | 28,06 |
Salario di anzianità
A tutto il personale che al 1° settembre 2022 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° settembre 2022 un salario di anzianità di 15,00 euro.
Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai precedenti contratti tale importo va ad incrementare quanto già percepito. Nella tabella che segue è riportato l’importo del salario di anzianità spettante in base alla data di assunzione
Data di assunzione |
dal1/01/2004 |
dal1/01/2008 |
dal1/01/2012 |
dal1/01/2014 |
dal1/01/2016 |
dal1/09/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + | Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + | Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + | Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + | Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + | Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + | |
Prima del 31/12/1995 | € 15,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 45,00 | € 55,00 | € 70,00 |
dal 1/01/1996 al 31/12/2001 | €15,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 45,00 | € 55,00 | € 70,00 |
dal 1/01/2002 al 31/12/2005 | € 10,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 55,00 | |
dal 1/01/2006 al 31/12/2009 | € 10,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 45,00 | ||
dal 1/01/2010 al 31/12/2001 | € 10,00 | € 20,00 | € 35,00 | |||
dal 1/01/2012 al 31/12/2013 | € 10,00 | € 25,00 | ||||
dal 1/01/2014 al 31/08/2020 | € 15,00 |
METALMECCANICA CONFIMI: contributo datoriale per l’anno 2022
Confimi Metalmeccanica comunica le modalità di versamento per l’anno 2022, della Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016 Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
– per il trimestre gennaio, febbraio, marzo 2022: la scadenza è il 20 aprile 2022
– per il trimestre aprile, maggio, giugno 2022: la scadenza è il 20 luglio 2022
– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.
E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).