Per la domanda di pensione anticipata sono stati modificati i requisiti. Ai fini della liquidazione sono richiesti almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022 (cd. “quota 102”), rispetto ai 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 (cd. “quota 100”). L’Inps ha aggiornato la procedura di liquidazione. (Messaggio 10 maggio 2022, n. 1976). La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 87, L. n. 234 del 2021) ha modificato i requisiti anagrafico e contributivo necessari nel 2022 per accedere alla pensione anticipata. Più precisamente è stata elevato il requisito anagrafico. La prima decorrenza utile di liquidazione è stabilita al 2 aprile 2022. La pensione “quota 102” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. L’incumulabilità opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata. L’importo lordo della pensione viene interamente reincassato al fondo di gestione. I trattamenti di famiglia eventualmente presenti sulla pensione vengono invece corrisposti. Poiché l’incumulabilità genera la sospensione del trattamento, nell’anno in cui si verifica l’incumulabilità la tredicesima mensilità non viene posta in pagamento. Qualora sia stata presentata una domanda con il prodotto web dom “pensione anticipata quota 102” e nel corso dell’istruttoria venga accertato che il richiedente abbia maturato, anteriormente alla data del 1° gennaio 2022, i requisiti anagrafico e contributivo previsti per la pensione anticipata “quota 100”, è previsto che gli operatori dell’Inps contattino l’interessato invitandolo a manifestare chiaramente la propria volontà.
Infatti, nell’integrare la disciplina relativa alla pensione cd. “quota 100”, ha previsto che i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022 (pensione cd. “quota 102”). Il medesimo diritto è riconosciuto a coloro che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato 62 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva. In entrambi i casi, il diritto conseguito alla pensione anticipata, sia entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro il 31 dicembre 2022, può essere esercitato anche successivamente alle predette date.
L’Inps ha fornito chiarimenti sulla disciplina della pensione “quota 102” con la Circolare n. 38/2022, mentre con il messaggio n. 97/2022 ha definito le modalità di presentazione della domanda.
Si ricorda che la pensione anticipata può essere richiesta, se in possesso dei requisiti anagrafico e contributivo, i lavoratori:
– Dipendenti;
– Autonomi;
– Iscritti alle forme sostitutive ed esclusive, gestite dall’INPS;
– Gestione separata;
– Che perfezionano il requisito in regime di cumulo con esclusione delle casse professionali.
I requisiti anagrafico e contributivo devono essere perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e il diritto, conseguito nel corso del 2022, consente l’accesso alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra.
Per consentire la definizione delle domande di pensione “quota 102” è stata aggiornata la procedura di liquidazione delle pensioni Unicarpe.
La decorrenza pensione viene fissata trascorsi:
– 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni ed i lavoratori autonomi e non può essere anteriore al 1° maggio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, al 2 aprile 2022 ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della gestione esclusiva dell’AGO.
– 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Per i lavoratori dipendenti privati e autonomi il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO dal primo giorno successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione esclusiva dell’AGO.
Per i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il trattamento di pensione decorre dal primo giorno successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione esclusiva dell’AGO dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione “quota 102” e fino alla data di perfezionamento dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia nella gestione a carico della quale è stata liquidata, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.
Quindi, nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.
Come per tutte le incumulabilità con l’attività di lavoro, i redditi vanno verificati nello stesso anno.
Nei casi in cui venga richiesto espressamente di accedere alla pensione anticipata quota 100, l’operatore provvede a caricare d’ufficio il prodotto web dom dedicato “pensione anticipata quota 100” con la stessa data della domanda “pensione anticipata quota 102” presentata dall’utente o dal patronato.
Perdita di chance professionale: risarcimento esente da Irpef
 La Corte di Cassazione ha affermato il principio che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono imponibili soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e sono esenti nell’ipotesi in cui tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che ai fini della determinazione si faccia riferimento al c.c.n.l. di settore (Sentenza 10 maggio 2022, n. 14842). La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute al lavoratore dipendente, dirigente medico, a titolo di risarcimento del danno. Risarcimento riconosciuto in esecuzione di un accordo transattivo a conclusione di una causa, in cui il datore di lavoro era stato condannato a risarcire il proprio dipendente per il danno derivante dalla violazione degli obblighi contrattuali in materia di retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale, rimettendone la quantificazione ad un separato giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari e l’illegittimità della pretesa tributaria. Il danno risarcito, dunque, si qualifica come danno emergente e come tale deve ritenersi esente da tassazione, sulla base del seguente principio di diritto: “In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, T.U.I.R., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto”.
I giudici tributari hanno affermato l’illegittimità della pretesa tributaria, osservando che il risarcimento accertato dal giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, riguardava il danno da perdita di chance di accrescimento professionale. Secondo i giudici, data la natura del danno risarcito, le somme percepite dal dipendente devono ritenersi prive di rilievo fiscale, in considerazione della disciplina (art. 6, co. 2, T.U.I.R.) secondo cui le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se risultino destinate a reintegrare un danno da mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa, come, appunto, quello da perdita di chance.
Inoltre, secondo i giudici, la circostanza che ai fini della quantificazione in termini monetari del pregiudizio le parti abbiano richiamato le norme del CCNL non incide sulla qualificazione giuridica del danno, poiché costituisce un semplice meccanismo di determinazione dell’importo dovuto.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione evidenziando che le somme percepite dal lavoratore dovessero ritenersi qualificabili a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante (o mancato guadagno), e perciò, soggette a tassazione Irpef; in particolare a tassazione separata, trattandosi di somme percepite in anni successivi a quelli di competenza.
In particolare, i giudici della Suprema Corte hanno osservato che dagli atti di causa risulta che la ripresa tributaria è correlata al contenzioso promosso davanti al giudice del lavoro da numerosi dirigenti a tempo indeterminato, appartenenti ai ruoli “Medico e Veterinario”, per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale dell’Azienda sanitaria rispetto all’intero meccanismo della “retribuzione di risultato” (prescritto dalla contrattazione collettiva nazionale), e per il riconoscimento del relativo risarcimento del danno. 
In breve, i dirigenti lamentavano la mancata attivazione del sistema prescritto dalla contrattazione collettiva, che avrebbe consentito la corresponsione di cd. “compensi incentivanti” in base ai risultati raggiunti in relazione a programmi predeterminati. Al riguardo, il giudice del lavoro (in alcune pronunce coperte da giudicato):
– ha dichiarato l’inadempimento contrattuale del datore di lavoro;
– ha riconosciuto il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno patito per effetto dell’inadempimento dell’ente;
– ha precisato che il danno deve ravvisarsi sia sotto il profilo della lesione alla professionalità, essendo evidente che l’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti comporti una perdita di chance di accrescimento professionale, sia sotto il profilo della perdita di chance relativa ad una componente, di natura accessoria, di retribuzione”, demandandone la quantificazione a un separato giudizio. 
In materia di trattamento retributivo dei dirigenti: (a) la qualifica dirigenziale fonda la retribuzione base; (b) il livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione fonda la cd. retribuzione di posizione; (c) l’apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione fonda la cd. retribuzione di risultato.
La retribuzione di risultato non è una voce automatica, ma è soggetta, per ciascun dirigente, a determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, di cui al contratto collettivo.
Nel caso di specie, il giudice del lavoro aveva accertato l’omessa attivazione di obiettivi/percorsi professionali e di consequenziali valutazioni dei risultati. Dalla carenza di un programma e di obiettivi incentivanti scaturisce quella perdita di chance di miglioramento attitudinale/dirigenziale e di valutazione (eventualmente positiva) dei risultati conseguiti con ricadute economiche. 
Secondo i giudici si realizza una situazione affine a quella del demansionamento o della precarizzazione, là dove l’attribuzione nummaria non è meramente sostitutiva della retribuzione, ma anzitutto ristora la lesione della capacità professionale del lavoratore. All’interno di questo perimetro giuridico, nel caso concreto, le parti hanno negoziato per transigere la vertenza in atto, donde la natura risarcitoria della somma attribuita per mancato accesso dei ricorrenti all’istituto della retribuzione di risultato a causa della omessa attivazione da parte dell’azienda di tale istituto. Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale del lavoro ha qualificato il danno patito dagli esponenti come conseguenza di una lesione della professionalità, comportante una perdita di chance di accrescimento professionale. 
Danno che non consiste, quindi, nell’immediata perdita di reddito, ma nella perdita della possibilità di conseguire quella maggiore qualificazione professionale, alla quale poi consegue anche una maggiore potenzialità reddituale. Il danno immediato e diretto dunque, ha colpito la posizione professionale dei lavoratori; mentre la futura minore percezione di reddito ne costituisce solo una ricaduta ulteriore.
Precisazioni sulle dichiarazioni reddituali iscritti Inpgi
 L’Inps fornisce istruzioni sulle Dichiarazioni reddituali degli iscritti Inpgi. I pensionati o beneficiari di trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti, iscritti alla gestione previdenziale Inpgi/1, devono indicare necessariamente Inps come sostituto d’imposta (codice fiscale 80078750587), sia in caso di dichiarazione 730 precompilata che di presentazione del modello 730/2022 tramite CAF o altro intermediario abilitato, anche se la dichiarazione viene trasmessa prima del prossimo 1° luglio.
Come noto, a decorrere dal 1° luglio 2022 le funzioni previdenziali sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), attualmente gestite dall’Inpgi, vengono trasferite all’Inps.
Dalla stessa data sono iscritti all’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti in carico all’Inps, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
Sempre a decorrere dal 1° luglio, altresì i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti sono riconosciuti dall’Inps.
Rimane in carico ad Inpgi la Gestione Separata (Inpgi/2) per coloro che esercitano attività giornalistica in forma autonoma, cioè i liberi professionisti. Pertanto, i contribuenti iscritti alla gestione separata Inpgi/2 continueranno ad indicare quale sostituto d’imposta Inpgi, che effettuerà il conguaglio (Comunicato Inps 11 maggio 2022).
CEIV – Cassa Edile Interprovinciale Veneto: Comunicazioni alle imprese
 La Cassa Edile Interprovinciale Veneto – CEIV – per le province di Padova, Treviso e Rovigo, comunica alle imprese iscritte, la variazione Iban per i versamenti La CEIV comunica che, con efficacia dal 1° Maggio 2022, la Cassa Edile Polesana si è fusa per incorporazione nella Cassa Edile di Mutualità e Assistenza Interprovinciale del Veneto. Ciò posto, informa tutte le imprese iscritte che, a far data dal 16 Maggio 2022, tutti i versamenti alla CEIV, dovranno essere canalizzati esclusivamente sui seguenti IBAN: – INTESA SAN PAOLO IT 21 Y 03069 12117 100000000010 – UNICREDIT IT 29 Q 02008 12120 000001420161
Licenziata la cassiera che si appropria dei punti fedeltà
   È legittimo il licenziamento in tronco della cassiera che, durante il suo turno di lavoro, aveva utilizzato la propria tessera, nel corso di transazioni effettuate con clienti che ne erano sprovvisti, al fine di accumulare illecitamente punti fedeltà, utilizzati per pagare i suoi acquisti personali (Corte di Cassazione, Sentenza 10 maggio 2022, n. 14760). Il caso ha ad oggetto il licenziamento in tronco intimato dalla società datrice di lavoro alla propria dipendente, addetta con mansioni di cassiera, perché, a seguito di accertamenti effettuati dall’Ufficio Sicurezza, era emerso che la predetta, durante il suo turno di lavoro in cassa, aveva utilizzato la tessera fedeltà a lei in uso, ripetutamente nella stessa giornata, nel corso di transazioni effettuate con clienti privi di tessera. La Corte di appello territoriale, riformando la pronuncia di primo grado, rigettava l’impugnativa di licenziamento proposta dalla lavoratrice, giudicando particolarmente gravi i fatti accertati, tali da ledere in modo irreversibile il rapporto fiduciario, deducendone, dunque, la proporzionalità della sanzione espulsiva. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, sostenendo, in particolare, che tutti i fatti ad essa addebitati dalla società non risultassero provati, anche tenuto conto della circostanza che, in caso di sostituzione, altri addetti operavano senza cambiare il codice operatore e che non fosse stata raggiunta la prova circa la riconducibilità alla stessa lavoratrice delle presunte operazioni oggetto della contestazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che la Corte di merito avesse correttamente ritenuto provato che la lavoratrice, nei giorni e negli orari oggetto della contestazione disciplinare, era addetta alla cassa.
In tal modo la dipendente aveva accumulato illecitamente punti fedeltà, poi utilizzati per pagare i suoi acquisti personali, erogando, altresì, sconti non dovuti a clienti non aderenti al programma fedeltà.
Sul punto la stessa ha specificato che non fosse sufficiente ad escludere la sua responsabilità per i fatti addebitati l’affermazione che la dipendente in questione si fosse alzata dalla postazione della cassa, occorrendo, piuttosto, che la stessa dimostrasse chi l’avesse sostituita, essendo a suo carico l’obbligo di fornire una prova contraria, rispetto a circostanza già ritenute comprovanti la sua colpevolezza.
I Giudici, hanno, inoltre, ritenuto condivisibili le conclusioni dalla Corte territoriale, che aveva reputato i fatti commessi dalla lavoratrice tanto gravi da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, indipendentemente dal valore dei beni da questa acquistati personalmente.
La sanzione espulsiva del licenziamento è stata, in conclusione, valutata proporzionata anche alla luce della prognosi futura di comportamenti improntati al rispetto e alla correttezza degli obblighi aziendali discendenti dal particolare rapporto di lavoro esistente tra le parti.
Sottoscritta l’Ipotesi di accordo per gli autoferrotranvieri
 Sottoscritto, con riserva, il.  rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – internavigatori (Mobilità TPL) L’ accordo, che scadrà il 31 dicembre 2023, è stata sottoscritta con riserva che sarà sciolta in esito alla consultazione referendaria di validazione dei lavoratori dipendenti da tutte le imprese cui si applica il CCNL . Viene prevedisto l’incremento di € 90,00  del valore della retribuzione tabellare, riferita al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 – 250) alle seguenti decorrenze:  – con la retribuzione relativa ai mese di luglio 2022: 30,00 euro; – con la retribuzione relativa al mese di giugno 2023: 30,00 euro; – con la retribuzione relativa al mese di settembre 2023: 30,00 euro.  Per effetto degli aumenti di cui al presente accordo, sono soggetti a riputazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno, diaria ridotta e TFR. Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello nazionale, nonché ogni altro elemento economico definito a livello aziendale, ancorché espressi in percentuale, restano confermati in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo. Una Tantum Retribuzione ferie Fondo TPI Salute
Per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, a integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022, viene riconosciuta la somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250). Dette somme saranno riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest’ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.
Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata ”indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie .
A decorrere dal 1° luglio 2022 i lavoratori avranno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite nelle seguenti misure:
– 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
– 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale;
Allo scopo di sviluppare il sistema di Welfare contrattuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, il contributo annuo a carico azienda per il finanziamento dei Fondo TPL Salute sarà pari a € 144,00 per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti
Aggiornamento regolamento Fondo Metasalute
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo sanitario lavoratori metalmeccanici (Metasalute), il 3 maggio 2022 ha approvato l’aggiornamento del Regolamento. Il Regolamento Metasalute aggiornato al 3/5/20022, ha previsto degli adeguamenti che si riferiscono agli artt. 1, 2, 3.2, 3.4, 10, 12.1 e all’art. 3 dell’allegato. legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni. I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti reddituali di cui al periodo precedente.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i seguenti familiari:
Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 230/2021;
– il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non
Per nucleo familiare non a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intende:
– il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L 76/2016);
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati).
Per conviventi di fatto s’intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. (L 76/2016 Art. 1, comma 36).
Il diritto all’iscrizione dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi di fatto permane finché sussiste l’iscrizione del lavoratore dipendente.
Ai seguenti componenti NON a carico del nucleo familiare:
– coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L. 76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
– conviventi di fatto di cui alla L. 76/2016 (Art. 1, comma 36);
– figli non a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto affidati con sentenza di separazione/divorzio all’ex coniuge;
– figli non a carico purché conviventi;
– figli a carico dal compimento del 26° anno d’età;
è consentita l’adesione al Fondo con versamento a carico del lavoratore dipendente del premio annuale previsto per i singoli piani sanitari.
A partire dall’anno 2022, nel caso in cui un familiare non a carico decida di non aderire nuovamente per l’anno 2022, potrà iscriversi trascorsi 3 anni dall’ultima adesione al Fondo (Es. Il familiare del lavoratore iscritto come non a carico per l’anno 2021, sceglie di non aderire per l’anno 2022 potrà iscriversi nuovamente come familiare non a carico dall’anno 2025).
I lavoratori che abbiano aderito al piano Flexible Benefits nel 2021, allo scadere della sua validità prevista al 31 maggio 2022, proseguiranno la propria copertura con il piano sanitario attivato in azienda per il 2022.
Per l’anno 2022 e successivi, il “Flexible Benefits” consentirà l’attivazione di una offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda i cui termini e garanzie sono definite annualmente dal Fondo.
La decorrenza sarà dal 1° giugno dell’anno di attivazione al 31 maggio dell’anno successivo.
Sottoscritto il CCNL Comparto funzioni centrali

Sottoscritto il CCNL del Comparto delle Funzioni Centrali – triennio 2019/2021.
Il nuovo contratto, che decorre dall’1/1/2019 al 31/12/2021, introduce differenziali stipendiali in sostituzione del precedente modello delle fasce che consente di valorizzare l’esperienza, di aumentare il valore economico stipendiale, di rispondere alle esigenze degli apicali.
Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori; Area degli assistenti Area dei funzionari e Area delle elevate professionalità.
Viene rafforzato il sistena  delle relazioni sindacali con lo spostamento di materie significative in contrattazione anche di secondo livello e viene migliorata la disciplina sull’utilizzo dei congedi per le donne vittime di violenza e per i genitori
Viene, poi, cancellato il limite di quattro mesi per le assenze senza riduzione dello stipendio dovute ad effetti collaterali da terapie salvavita
Infine, viene piena contrattualizzato il lavoro agile e il lavoro da remoto
Per quanto gli stipendi queste sono le nuove retribuzioni previste per i settori Ministeri, Agenzie Fiscali e Enti pubblici non economici
MINISTERI
|   Posizione Economica  | 
  Retrib. mensile lorda da 2018  | 
  Incremento mensile da 1.1.2019  | 
  Incremento mensile da 1.1.2020  | 
  Incremento mensile da 1.1.2021  | 
  Arretrati al 31.05.2022 (da ridurre ivc)  | 
Elemento Perequativo annuo  | 
  Retrib. mensile anno 2022  | 
  Differenza retribuzione mensile 2022 – 2018  | 
  Percentuale incremento a regime  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispettore Generale r.e. | 2.766,94 | 24,60 | 49,80 | 117,00 | 3.073,20 | 2.883,94 | 117,00 | 4,23 | |
| Direttore Divisione r.e. | 2.571,83 | 22,90 | 46,30 | 109,00 | 2.861,60 | 2.680,83 | 109,00 | 4,24 | |
| III F7 | 2.687,21 | 23,90 | 48,40 | 114,00 | 2.991,90 | 2.801,21 | 114,00 | 4,24 | |
| III F6 | 2.530,75 | 22,50 | 45,60 | 106,00 | 2.793,30 | 2.636,75 | 106,00 | 4,19 | |
| III F5 | 2.370,81 | 21,10 | 42,70 | 100,50 | 2.638,40 | 2.471,31 | 100,50 | 4,24 | |
| III F4 | 2.226,57 | 19,80 | 40,10 | 95,00 | 2.488,70 | 2.321,57 | 95,00 | 4,27 | |
| III F3 | 2.027,47 | 18,00 | 36,50 | 87,00 | 2.274,50 | 2.114,47 | 87,00 | 4,29 | |
| III F2 | 1.922,88 | 17,10 | 34,60 | 85,80 | 2.216,50 | 2.008,68 | 85,80 | 4,46 | |
| III F1 | 1.857,65 | 16,50 | 33,50 | 84,00 | 2.162,00 | 1.941,65 | 84,00 | 4,52 | |
| II F6 | 1.917,91 | 17,10 | 34,60 | 85,70 | 2.214,70 | 2.003,61 | 85,70 | 4,47 | |
| II F5 | 1.864,81 | 16,60 | 33,60 | 84,10 | 2.166,40 | 1.948,91 | 84,10 | 4,51 | |
| II F4 | 1.799,58 | 16,00 | 32,40 | 77,00 | 2.015,20 | 274,08 | 1.897,66 | 98,08 | 5,45 | 
| II F3 | 1.696,55 | 15,10 | 30,60 | 70,10 | 1.855,90 | 249,60 | 1.785,85 | 89,30 | 5,26 | 
| II F2 | 1.594,35 | 14,20 | 28,70 | 66,50 | 1.754,70 | 236,88 | 1.679,07 | 84,72 | 5,31 | 
| II F1 | 1.516,94 | 13,50 | 27,30 | 64,20 | 1.686,00 | 228,36 | 1.598,71 | 81,77 | 5,39 | 
| I F3 | 1.543,66 | 13,70 | 27,80 | 66,00 | 1.727,50 | 234,72 | 1.627,72 | 84,06 | 5,45 | 
| I F2 | 1.489,03 | 13,20 | 26,80 | 64,00 | 1.672,00 | 228,36 | 1.570,60 | 81,57 | 5,48 | 
| I F1 | 1.438,62 | 12,80 | 25,90 | 63,00 | 1.637,10 | 224,16 | 1.518,86 | 80,24 | 5,58 | 
AGENZIE FISCALI
|   Posizione Economica  | 
  Retrib. mensile lorda da 2018  | 
  Incremento mensile da 1.1.2019  | 
  Incremento mensile da 1.1.2020  | 
  Incremento mensile da 1.1.2021  | 
  Arretrati al 31.05.2022 (da ridurre ivc)  | 
Elemento Perequativo annuo  | 
  Retrib. mensile anno 2022  | 
  Differenza retribuzione mensile 2022 – 2018  | 
  Percentuale incremento a regime  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispettore Generale r.e. | 2.766.,94 | 42,60 | 70,90 | 117,00 | 3.581,50 | 2.883,94 | 117,00 | 4,23 | |
| Direttore Divisione r.e. | 2.571,84 | 39,60 | ,65,90 | 109,00 | 3.333,50 | 2.680,84 | 109,00 | 4,24 | |
| III F6 | 2.539,45 | 39,10 | 65,10 | 106,00 | 3.262,60 | 2.645,45 | 106,00 | 4,17 | |
| III F5 | 2.370,81 | 36,50 | 60,80 | 100,50 | 3.073,90 | 2.471,31 | 100,50 | 4,24 | |
| III F4 | 2.226,57 | 34,30 | 57,10 | 95,00 | 2.898,20 | 2.321,57 | 95,00 | 4,27 | |
| III F3 | 2.027,47 | 31,20 | 52,00 | 87,00 | 2.647,60 | 2.114,47 | 87,00 | 4,29 | |
| III F2 | 1.922,89 | 29,60 | 49,30 | 85,80 | 2.570,10 | 2.008,69 | 85,80 | 4,46 | |
| III F1 | 1.857,64 | 28,60 | 47,60 | 84,00 | 2.502,60 | 1.941,64 | 84,00 | 4,52 | |
| II F6 | 1.924,09 | 29,60 | 49,30 | 85,70 | 2.568,30 | 2.009,79 | 85,70 | 4,45 | |
| II F5 | 1.864,86 | 28,70 | 47,80 | 84,10 | 2.508,30 | 1.948,96 | 84,10 | 4,51 | |
| II F4 | 1.800,08 | 27,70 | 46,10 | 77,00 | 2.345,40 | 274,08 | 1.898,16 | 98,08 | 5,45 | 
| II F3 | 1.697,05 | 26,10 | 43,50 | 70,10 | 2.166,60 | 249,60 | 1.786,35 | 89,30 | 5,26 | 
| II F2 | 1.594,35 | 24,50 | 40,90 | 66,50 | 2.047,20 | 236,88 | 1.679,07 | 84,72 | 5,31 | 
| II F1 | 1.516,94 | 23,40 | 38,90 | 64,20 | 1.965,50 | 228,36 | 1.598,70 | 81,77 | 5,39 | 
| I F2 | 1.489,03 | 22,90 | 38,20 | 64,00 | 1.946,30 | 228,36 | 1.570,59 | 81,57 | 5,48 | 
| I F1 | 1.438,62 | 22,10 | 36,90 | 63,00 | 1.901,00 | 224,16 | 1.518,86 | 80,24 | 5,58 | 
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
|   Posizione Economica  | 
  Retrib. mensile lorda da 2018  | 
  Incremento mensile da 1.1.2019  | 
  Incremento mensile da 1.1.2020  | 
  Incremento mensile da 1.1.2021  | 
  Arretrati al 31.05.2022 (da ridurre ivc)  | 
Elemento Perequativo annuo  | 
  Retrib. mensile anno 2022  | 
  Differenza retribuzione mensile 2022 – 2018  | 
  Percentuale di incremento a regime  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispettore Generale r.e. | 2.768,06 | 42,80 | 72,40 | 117,00 | 3.603,60 | 2.885,06 | 117,00 | 4,23 | |
| Direttore Divisione r.e. | 2.573,40 | 39,80 | 67,30 | 109,00 | 3.354,30 | 2.682,40 | 109,00 | 4,24 | |
| C5 | 2.372,62 | 36,70 | 62,10 | 100,50 | 3.093,40 | 2.473,12 | 100,50 | 4,24 | |
| C4 | 2.228,38 | 34,50 | 58,30 | 95,00 | 2.916,40 | 2.323,38 | 95,00 | 4,26 | |
| C3 | 2.029,80 | 31,40 | 53,10 | 87,00 | 2.664,50 | 2.116,80 | 87,00 | 4,29 | |
| C2 | 1.924,77 | 29,80 | 50,40 | 85,80 | 2.587,00 | 2.010,57 | 85,80 | 4,46 | |
| C1 | 1.859,54 | 28,80 | 48,70 | 84,00 | 2.519,50 | 1.943,54 | 84,00 | 4,52 | |
| B3 | 1.800,55 | 27,80 | 47,10 | 77,00 | 2.359,70 | 274,08 | 1.898,63 | 98,08 | 5,45 | 
| B2 | 1.698,04 | 26,30 | 44,40 | 70,10 | 2.180,90 | 249,60 | 1.787,34 | 89,30 | 5,26 | 
| B1 | 1.596,10 | 24,70 | 41,80 | 66,50 | 2.061,50 | 236,88 | 1.680,82 | 84,72 | 5,31 | 
| A3 | 1.565,26 | 24,20 | 41,00 | 66,30 | 2.041,00 | 228,36 | 1.649,13 | 83,87 | 5,36 | 
| A2 | 1.516,39 | 22,30 | 39,70 | 64,20 | 1.961,60 | 228,36 | 1.598,15 | 81,77 | 5,39 | 
| A1 | 1.439,14 | 12,80 | 37,70 | 63,00 | 1.790,50 | 224,16 | 1.519,38 | 80,24 | 5,58 | 
Disponibile la procedura per la campagna REDEST 2022
 Dal 9 maggio scorso, è disponibile la procedura per la Campagna REDEST 2022 relativa all’anno reddito 2021. Gli Enti di Patronato e le Strutture territoriali possono accedere alla suddetta procedura: in ambiente internet, per i Patronati e i Consolati, attraverso le pagine loro dedicate sul sito www.inps.it; in ambiente intranet, per le Strutture dell’Istituto, nell’area “Processi” > “Assicurato pensionato” > “Campagna RedEst”. A giugno vengono inviati i modelli cartacei REDEST ai pensionati residenti all’estero interessati alla Campagna REDEST 2022. Gli Enti di Patronato e i Consolati, al momento della consegna da parte dei pensionati dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta, devono: accertare l’identità personale del dichiarante; ricevere i modelli REDEST 2022 opportunamente compilati e firmati; verificare la conformità della documentazione presentata ai dati indicati nei modelli; provvedere all’acquisizione dei dati attraverso il collegamento via internet con il sito web dell’INPS, secondo le indicazioni fornite nell’apposito manuale tecnico richiamabile attraverso la procedura di acquisizione (Messaggio Inps 10 maggio 2022, n. 1997).
La procedura “REDEST 2021”, relativa all’anno reddito 2020, è ancora accessibile, diversamente la procedura “REDEST 2020”, relativa all’anno reddito 2019, è stata definitivamente chiusa il 31 marzo 2022. Eventuali dichiarazioni relative all’anno reddito 2019 giacenti, o che perverranno successivamente, dovranno essere acquisite mediante ricostituzione.
Inoltre – precisa l’Istituto – nella sezione “Statistiche ed elenchi redditi esteri” della procedura “Campagna RedEst” sono presenti gli elenchi delle segnalazioni di variazioni anagrafiche, di indirizzo, di stato civile e di rientro in Italia, per le quali è necessario l’intervento diretto delle Strutture territoriali, che dovranno provvedere alle opportune operazioni di aggiornamento degli archivi e di eventuale ricostituzione.
Cooperative e consorzi agricoli: aliquote contributive 2022
 L’Inps, con la circolare del 10 maggio 2022, n. 56 ridefinisce le aliquote contributive applicate, per l’anno 2022, alle cooperative agricole e ai loro consorzi. Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, dal 1° gennaio 2022 le cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, inquadrati nel settore agricoltura, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data.  L’INPS, con la circolare n. 31/2022 aveva definito, con riguardo alla contribuzione da versare per l’anno 2022, rispettivamente per le cooperative agricole e per le cooperative agricole di tipo industriale, limitatamente agli operai a tempo indeterminato, un’aliquota complessiva pari, rispettivamente, al 29,2130% e al 31,8130%. Con la circolare in oggetto l’Istituto informa che per le cooperative agricole di cui alla L. n. 240/1984 l’assoggettamento alla contribuzione di finanziamento della NASpI e il contestuale venire meno dell’obbligo di versamento della contribuzione della disoccupazione agricola dà luogo alla ridefinizione delle contribuzioni alle quali applicare le riduzioni. 
Le stesse cooperative non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% della disoccupazione agricola.
Nella specie, la riduzione complessiva dell’ulteriore 0,40%, si applica nella misura dello 0,03% alla contribuzione per maternità dei datori di lavoro agricoli e per la parte residua dello 0,37% alle contribuzioni da versare con il flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”. 
Pertanto, le nuove aliquote complessive sono determinate, rispettivamente, nella misura del 30,5830% e del 33,1830%.
Queste ultime si applicano anche per i lavoratori agricoli assunti dalle agenzie di somministrazione e per le assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura per i quali il datore di lavoro di riferimento rientra nelle categorie delle predette cooperative. 
L’Inps evidenzia, altresì, che l’aliquota contributiva dello 0,30% per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, è gestita nella sezione del flusso Uniemens dei datori di lavoro privati.