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Artigianato: .prorogate le misure straordinarie Covid-19 del Fondo San.Arti-

31 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prorogate, fino al 31 marzo, le misure straordinarie Covid-19 per i lavoratori dell’artigianato iscritti al Fondo San.Arti.

Visto il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, il Fondo SAN.ARTI. ha deciso di prorogare le misure straordinarie per l’emergenza Covid-19 fino al 31 marzo 2022.
Seguono, in sintesi, le prestazioni comprese:
– INDENNITÀ PER RICOVERO IN CASO DI POSITIVITÀ AL VIRUS:
In caso di ricovero dovuto a contagio dal virus COVID-19 è riconosciuta una indennità per ogni notte di degenza presso la struttura sanitaria, per un periodo non superiore a 50 giorni l’anno
– INDENNITÀ FORFETTARIA POST-RICOVERO:
In caso di ricovero per COVID-19 è riconosciuta una indennità forfettaria post ricovero o post ricovero in terapia intensiva, qualora la degenza abbia comportato la permanenza in terapia intensiva
– RIMBORSO DELLE FRANCHIGE:
Rimborso delle franchigie versate per accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuate fino al 31 marzo 2022 presso la rete di strutture convenzionate UniSalute
Il Fondo, inoltre, ricorda che, in caso di prescrizione dell’obbligo di isolamento domiciliare per avvenuto contagio dal virus COVID 19 entro il 30 giugno 2021, è ancora possibile richiedere un’indennità di € 30 al giorno per un periodo massimo di 10 giorni l’anno.

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Credito Cooperativo: integrazione al Protocollo misure sicurezza covid-19

31 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Siglato il 28/1/2022, tra la FEDERCASSE e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UGL CREDITO, la UILCA, il verbale di integrazione al Protocollo condiviso del Credito Cooperativo del 7/5/2020 in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo.

Le parti convengono che le misure di seguito condivise si intendono vigenti ed operative a decorrere dall’1/2/2022 e sino al 31/3/2022.
Le parti, ferma l’applicazione delle misure previste nel Protocollo 7/5/2020, ne ribadiscono l’importanza, con particolare riferimento al mantenimento del distanziamento interpersonale, dell’adeguata pulizia e sanificazione dei locali, dell’uso del gel igienizzante e delle mascherine.
A tale riguardo, le Aziende mettono a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori le mascherine di tipo FFP2, con priorità per le figure a contatto con il pubblico qualora si verifichino in questa fase di avvio difficoltà di approvvigionamento o distribuzione delle stesse.
Il ricorso al lavoro agile nella Categoria continua a costituire, nell’attuale fase, un modulabile strumento di prevenzione, idoneo a concorrere al contenimento del numero di presenze in contemporanea nei luoghi di lavoro, ferma in ogni caso l’esigenza di salvaguardare l’operatività dei servizi, anche con particolare riferimento all’apertura delle filiali. Inteso che il ricorso al lavoro agile è a tutela della salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori, in particolare di quelli fragili.
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 7/1/2022, n. 1 ed al DPCM 21/1/2022, che prevedono l’obbligo per la clientela di possesso delle certificazioni verdi Covid 19 per accedere anche ai servizi bancari e finanziari, le Parti hanno approfondito i connessi profili applicativi ed hanno individuato le seguenti specifiche misure che decorrono dall’1/2/2022:
– ciascuna Banca di Credito Cooperativo – Cassa Rurale – Cassa Raiffeisen comunicherà alla clientela attraverso i propri canali l’obbligo del possesso della certificazione verde dall’1/2/2022 per accedere ai servizi bancari e finanziari;
– ciascuna Banca di Credito Cooperativo – Cassa Rurale – Cassa Raiffeisen comunicherà al personale le necessarie indicazioni circa le modalità adottate in coerenza delle previsioni di legge e dei chiarimenti del Governo per le verifiche del possesso della certificazione verde alla clientela per l’accesso ai servizi bancari e finanziari;
– la rilevazione delle certificazioni verdi Covid 19 può essere effettuata, anche a campione, attraverso dispositivi tecnici automatici (totem,…) o da personale esterno, ovvero da personale dell’Azienda, preferibilmente con strumenti messi a disposizione dalla stessa Azienda.
– nei confronti delle Lavoratrici/Lavoratori incaricati dei controlli, le banche terranno in considerazione l’impegno temporale per tale attività, ai fini dello svolgimento delle attività assegnate (esecutive, operative, commerciali, ecc.);
– quanto a situazioni di tensione, le banche forniranno al personale chiare e specifiche indicazioni per la loro gestione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine, al fine di garantire massimo sostegno e tutela alle lavoratrici e ai lavoratori per porre in essere quanto necessario in piena sicurezza, nonché a tutela della clientela;
Fino al 28 febbraio, tenuto conto della prevista verifica, nelle zone “rosse”, l’accesso della clientela alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con appuntamento, fatte salve le esigenze della clientela stessa solo per operazioni di cassa non differibili.

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Edilizia Artigianato Marche: accordo per la determinazione dell’E.V.R.

31 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il 24/1/2022, tra ANAEPA – Confartigianato Imprese delle Marche, CNA Costruzioni delle Marche, FIAE Casartigiani delle Marche, CLAAI delle Marche e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL regionale, l’accordo per la determinazione dell’EVR per l’anno 2022 per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini delle Marche

Le Parti firmatarie dell’accordo del 24/1/2022 per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini delle Marche, sulla base della verifica congiunta effettuata sui dati relativi al periodo di riferimento previsto dal CCRL di settore e verificato tutti 5 gli indicatori risultano positivi, hanno provveduto a determinare il valore dell’Elemento Variabile Retributivo (EVR) che sarà corrisposto per il periodo 1/1/2022 – 31/12/2022, secondo la tabella di seguito riportate:

Livello

EVR dal 1/1/2022

768,58
660,02
550,01
446,33
343,32
238,30
133,45

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Regime Impatriati: dipendente in smart working in Italia con datore di lavoro estero

31 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

31GEN 2022 Il lavoratore rientrato in Italia potrà beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, mantenendo il rapporto di lavoro dipendente, ed ottenendo l’autorizzazione a svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working in Italia (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 gennaio 2022, n. 55).

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’Istante, cittadino italiano, riferisce di essere iscritto all’Anagrafe dei Residenti all’Estero (AIRE) dal 2012 e residente in un Paese dell’Unione Europea dal 2018, quando ha sottoscritto un contratto di lavoro dipendente presso una società ivi residente, rivestendo il ruolo di quadro/dirigente come “Chief Strategy Marketing and M&A Officer”. Tale posizione è stata mantenuta fino a giugno 2021.
A partire dal mese di luglio 2021, il medesimo datore di lavoro ha comunicato all’Istante la promozione al ruolo di livello quadro/dirigente di “Franchise Director SSP and PEN”.
Successivamente, l’Istante ha manifestato al proprio datore di lavoro la volontà di trasferirsi a gennaio 2022 nuovamente in Italia, mantenendo il rapporto di lavoro dipendente, ed ottenendo l’autorizzazione a svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working da tale Stato per le annualità a venire.
Tanto premesso, l’Istante chiede di sapere se, una volta rientrato in Italia, potrà beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, per i redditi di lavoro dipendente ivi prodotti a partire dall’anno di imposta 2022, con l’eventuale possibilità di fruire della suddetta agevolazione per ulteriori cinque periodi di imposta, laddove siano integrati i requisiti ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo 16.
Con specifico riferimento al datore di lavoro non residente, la normativa non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato, pertanto, possono accedere all’agevolazione in esame i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
Laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, il lavoratore potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 – come modificato dall’articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni – per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità “smart working” a decorrere dal periodo d’imposta 2022, a condizione che trasferirà la residenza fiscale in Italia.
Qualora il lavoratore dovesse acquisire in futuro anche gli ulteriori requisiti richiesti dalla norma potrà, altresì, fruire dell’estensione temporale del beneficio fiscale in esame ad ulteriori cinque periodi di imposta, secondo quanto previsto dal comma 3- bis del succitato articolo 16.

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On line il nuovo Piano Sanitario del Fondo Est

28 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Bloccate le prestazioni previste per contrastare le conseguenze del Covid-19 del Fondo Est per i settori commercio, turismo servizi e affini

Il Fondo Est comunica che, a partire dal 1° gennaio 2022, il pacchetto emergenziale relativo al Covid-19 non è più previsto tra le misure garantite da Fondo, né in forma diretta né intermediata.
Le prestazioni previste dal suddetto pacchetto, fruite entro il 31/12/21, saranno ammesse a rimborso entro i termini previsti.
In riferimento alle disposizioni di legge recanti misure a sostegno delle imprese in relazione all’emergenza Covid- 19, il  Fondo aveva deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la copertura di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso con causale Covid per un intero mese.
Per tutte le garanzie vigenti anche nell’anno 2022, gli iscritti potranno fare riferimento alla sezione Piano Sanitario.
Il fondo ricorda che il nuovo IBAN nel caso di versamento del contributo a Fondo Est a mezzo bonifico Bancario: è il seguente: IT15C0503403265000000058300.

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Sistema sicurezza della bilateralità nell’artigianato dell’Emilia Romagna

28 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Siglato il 25/1/2022, tra la CNA Emilia Romagna, la CONFARTIGIANATO Emilia Romagna, la CASARTIGIANI Emilia Romagna, la CLAAI Emilia Romagna e la CGIL Emilia Romagna, la CISL Emilia Romagna, la UIL Emilia Romagna, l’accordo di adeguamento versamento al sistema sicurezza della bilateralità artigiana per imprese non applicanti contratti artigiani aderenti alle associazioni artigiane.

Le Parti Sociali dell’Artigianato consentono l’adesione al sistema Sicurezza della Bilateralità artigiana anche alle imprese aderenti le Associazioni Artigiane che non applichino contratti artigiani e le cui bilateralità contrattuali non prevedano o non abbiano ancora attivi sistemi di rappresentanza territoriale per la sicurezza dei lavoratori. L’adesione si concretizza con il versamento di quote di bilateralità annuali per dipendente attraverso il DM10 codice W150.
In questi anni è aumentato l’impegno delle Parti Sociali in questa attività attraverso il lavoro di informazione controllo degli RLST il coordinamento degli OPTA e l’intervento dell’organismo Regionale OPRA nell’attività di interlocuzione, in particolare con la Regione Emilia Romagna, al fine di addivenire a protocolli di intesa per la garanzia della sicurezza dei lavoratori e delle imprese, ed anche di EBER nelle campagne informative su diversi temi quali “sani stili di vita” anche sui luoghi di lavoro, “movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi” e la ricerca di soluzioni pratiche ed efficaci.
In considerazione di ciò ed anche in relazione all’adeguamento contributivo alla bilateralità previsto dalle Parti Sociali Nazionali, con accordo del 17/12/2021, per le aziende applicanti contratti artigiani, che porta a € 139,80 la quota di adesione annuale, Le Parti Sociali costituenti EBER definiscono in 30 euro annui l’importo per dipendente da versare nel mese di febbraio di ogni anno tramite DM 10 codice W150 con le modalità previste ed indicate sul sito www.eber.org alla voce come aderire.
Di questa quota € 20,45, di cui € 7,36 a favore delle attività formative, saranno a disposizione delle Parti Sindacali per le attività previste dall’accordo interconfederale Regionale sicurezza del 23/12/2011 e dal regolamento Regionale OPRA del 17/5/2012 e € 9,55 a disposizione delle Parti Sociali in EBER a favore di attività promozionali, informative ed altro inerenti i temi della Sicurezza dei lavoratori.

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Enti sportivi: sospensione dei versamenti contributivi e modalità di recupero

28 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche (INPS – Circolare 27 gennaio 2022, n. 14).

Ai sensi dell’art. 3-quater, co. 1, del D.L. n. 146/2021, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021.
La disposizione in trattazione non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, con scadenza nell’arco temporale sopra ricordato, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.
La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.
Entro la medesima data del 31 marzo 2022 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
Non si procede al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

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CCNL METALMECCANICA PMI – EBM Salute: nuova contribuzione

28 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

EBM Salute, il Fondo Sanitario Integrativo Metalmeccanici PMI, ricorda che dal 1° gennaio 2022 aumenta la quota di contribuzione

A decorrere dal 1° gennaio 2022, come previsto, nell’accordo di rinnovo del CCNL Metalmeccanici PMI del 26 maggio 2021, la quota del contributo mensile da versare per i lavoratori, ad EBM Salute, è incrementata da 5 euro mensili a 8 euro mensili.
Pertanto, dal 1° gennaio 2022, la contribuzione annua risulterà pari a 96 euro annui per ogni lavoratore (suddivisi in 12 quote mensili) a totale carico dell’Azienda.
Il versamento è previsto per le Lavoratrici ed i Lavoratori di tutte le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici PMI e che non abbiano attivato una polizza sanitaria integrativa dello stesso importo complessivo di 96 euro annui, come previsto all’art. 51 del CCNL di settore.
Si precisa che i contributi mensili sono dovuti a decorrere dalla data di assunzione e quindi al termine del periodo di prova, per le Lavoratrici ed i Lavoratori, con assunzione:

– a tempo indeterminato full time o part time (anche per lavoratori intermittenti);
– con contratto di apprendistato;
– con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi (anche per lavoratori intermittenti);
– in aspettativa per malattia;
– sospesi interessati dall’istituto della Cig in tutte le sue tipologie;
– cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo (di cui alla legge 23/7/1991, n. 223 ovvero ai sensi dell’art. 7, legge 15/7/1966, n. 604) che beneficiano della Naspi per un periodo massimo di 12 mesi.

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Nuova applicativo per la richiesta del documento di Responsabilità solidale appalti

28 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS fornisce indicazioni sulla nuova procedura telematica che rilascia il Documento di congruità degli appalti, accessibile dalla sezione DiresCO del portale istituzionale, che consentirà ai committenti di verificare i dati dei lavoratori impiegati e poi denunciati in Uniemens da appaltatori e Subappaltatori

La ratio che sovraintende l’istituto della responsabilità solidale è proprio quella di attuare la ripartizione della responsabilità economica di quanto dovuto al lavoratore tra committente privato – generalmente il soggetto più solido e affidabile nel rapporto di lavoro – e appaltatore, garantendo un forte sistema di tutela.
A tal fine, in una logica proattiva che vede la pubblica Amministrazione al servizio dell’utenza e a supporto del mondo imprenditoriale, l’Inps ha realizzato un nuovo applicativo denominato Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA). Attraverso la ricostruzione della catena dei soggetti coinvolti nelle fasi di esecuzione di un contratto di appalto di opere o di servizi, l’applicativo ha la finalità di potenziare i processi di verifica della congruità degli adempimenti contributivi delle imprese affidatarie e di eventuali imprese subappaltatrici in termini di manodopera regolarmente denunciata, con l’effetto di realizzare una maggiore tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto.
L’applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti si fonda su un’attività di data crossing tra i dati dei lavoratori impiegati in appalto/subappalto, noti al committente, e quelli poi effettivamente denunciati in UniEmens dagli appaltatori/subappaltatori. Le imprese committenti, durante tutto il corso dell’appalto, avranno la possibilità di avere conferma o meno del rispetto degli impegni assunti dagli appaltatori all’atto del conferimento dell’appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata. Il sistema, infatti, elabora un report mensile denominato “Documento Congruità Occupazionale Appalti” (DoCOA) che evidenzia eventuali discordanze e/o incongruenze nei dati dichiarati in UniEmens e quelli registrati in MoCOA.
L’applicativo è disponibile all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex procedura DiResCo), attualmente per tutti i datori di lavoro privati, muniti di SPID/CIE/CNS e per i soggetti istituzionalmente abilitati a operare per conto dei datori di lavoro (c.d. intermediari); l’accesso e l’operatività in procedura è consentito, altresì, ai soggetti muniti di PIN/SPID, esplicitamente autorizzati esclusivamente dal datore di lavoro, tramite l’apposito servizio “Abilitazione accesso MoCOA”, accessibile dal sito istituzionale www.inps.it, selezionando “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Abilitazione accesso Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti”, oppure utilizzando l’apposita funzione di ricerca presente nella homepage del Portale.
All’interno dell’applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti, accedendo alla pagina iniziale, è possibile visualizzare e consultare tutti gli appalti riconducibili al soggetto che ha effettuato l’accesso; è altresì presente la funzione “Inserimento nuovo appalto”, che consente all’utente di registrare ogni singolo nuovo appalto.
Per ogni appalto, oltre alle informazioni generali, il committente dovrà inserire i dati relativi all’appaltatore e indicare la possibilità di subappalto, spuntando la relativa voce: in assenza di tale indicazione, effettuabile solo dal committente (sia in fase di registrazione, che successivamente), non sarà possibile inserire alcuna informazione relativa al subappaltatore e al subappalto.
Il Documento di Congruità Occupazionale Appalto (DoCOA) viene elaborato dalla procedura ogni mese, dopo la scadenza del termine di trasmissione delle denunce mensili e viene messo a disposizione nella sezione “Azioni” del “Dettaglio Appalto” ed è visibile esclusivamente al soggetto a cui si riferiscono i dati elaborati; solo previa apposita autorizzazione rilasciata in procedura dall’appaltatore e/o dal subappaltatore, il committente e l’appaltatore potranno visualizzare il Documento di Congruità Occupazionale Appalto relativo rispettivamente all’appaltatore e al subappaltatore.
Le anomalie e le discordanze che possono essere evidenziate nel Documento di Congruità Occupazionale Appalto in seguito all’elaborazione e confronto dati riguardano, in particolare:
a) I codici fiscali dei lavoratori impiegati nell’appalto

b) Il totale dei contributi dichiarati e l’importo versato
c) Presenza situazioni debitorie
Per ciascuna delle tre casistiche di cui ai precedenti punti a), b), c) sarà inviata una comunicazione con l’evidenza degli alert rilevati; tale comunicazione sarà inviata comunque, anche in loro assenza, al fine di dare contezza dell’elaborazione mensile del DoCOA. Le comunicazioni saranno trasmesse all’indirizzo PEC inserito nell’applicativo, dando così al committente e all’appaltatore la possibilità di scegliere l’indirizzo presso cui intendono ricevere le stesse.

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Esonero contributivo turismo e ammortizzatori sociali nel decreto Sostegni Ter

28 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Decreto Sostegni Ter è stato pubblicato nela gazzetta ufficiale del 27 gennaio 2022. Novità per l’esonero contibutivo nel turismo e per gli ammortizzatori sociali.

Tra gli interventi del provvedimento:
– esonero contributivo per le assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti termali, con riferimento alle assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è previsto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione;
– l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in materia di trattamenti di integrazione salariale per i datori di lavoro dei settori individuati con i codici ATECO nell’Allegato I al Decreto in argomento, che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa;
– la proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022.
Tra le altre misure del Decreto:
– viene soppresso, all’articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 148/2015, la disposizione secondo la quale, le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, che prevedono nell’anno 2019 la riduzione concordata dell’orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione addizionale;
– in caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente;
– il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro;
– abrogata la previsione secondo la quale, per il 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-bis può essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà;

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