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Patente a crediti: pubblicato il regolamento di attuazione

23 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Disciplinate le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento dell’abilitazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (D.M. 18 settembre 2024, n. 132).

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 132/2024 con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 settembre scorso ed entrerà in vigore il 1° ottobre.

Le modalità di presentazione della domanda

La domanda per l’ottenimento della patente a crediti va presentata dal legale rappresentante dell’azienda o dal lavoratore autonomo anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Il portale dell’INL rende disponibili per ogni patente le seguenti informazioni:

– dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente; 
– dati anagrafici del soggetto richiedente la patente; 
– data di rilascio e numero della patente; 
– punteggio attribuito al momento del rilascio; 
– punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; 
– esiti  di  eventuali  provvedimenti  di  sospensione (articolo 27, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008); 
 – esiti  di  eventuali  provvedimenti  definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue  la  decurtazione dei  crediti  (articolo  27,  comma  6,  D.Lgs. n. 81/2008). 

Al rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 30 crediti. Il punteggio può essere incrementato fino a 100 crediti complessivi.

Sospensione della patente e attribuzione di ulteriori crediti

Il D.M. n. 132/2024 regolamenta anche i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente nei casi in cui nei cantieri in questione:

– se si  verificano  infortuni  da  cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo  delegato (articolo  16  del D.Lgs. n.  81/2008) ovvero al dirigente (articolo 2, comma 1, lett. d),  del medesimo  decreto),  almeno  a  titolo  di  colpa  grave,  l’adozione della sospensione è  obbligatoria, fatta salva  la diversa valutazione dell’INL  adeguatamente motivata;
– nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità  permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti  sopra citati almeno a titolo di colpa grave, la  sospensione può essere  adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante  il  provvedimento  di  cui  all’articolo  14  del D.Lgs. n. 81/2008 o all’articolo 321 del codice di procedura penale. 

La durata della sospensione comunque non può essere superiore ai 12 mesi.

Infine, l’attribuzione di ulteriori crediti dipende, tra gli altri fattori, dall’anzianità di iscrizione alla camera di commercio e dagli investimenti nella formazione e nella sicurezza dei lavoratori.

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Ebinter Milano: contributo a sostegno della natalità

20 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Erogati 200,00 euro per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi

Ebinter Milano ha previsto l’erogazione di un contributo, riconosciuto ad un solo genitore per i figli nati, adottati e/o in affido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, dal valore di 200,00 euro a sostegno della natalità.
Potranno beneficiare del suddetto contributo i dipendenti a tempo indeterminato, compresi i lavoratori a tempo determinato e gli apprendisti, che svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza, in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a Ebiter Milano da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.
La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo online, dovrà essere trasmessa entro il 15 novembre 2024 con raccomandata A7R o attraverso la procedura web.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’esito dell’istanza sarà comunicato entro il 24 gennaio 2025 e le erogazioni avverranno fino al raggiungimento della cifra massima deliberata dal Consiglio Direttivo.

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Contratti a termine: le modifiche alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo

20 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le novità normative costituiscono una parte delle disposizioni per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’UE (D.L. 16 settembre 2024, n. 131).

Tra gli interventi sul versante del lavoro (articoli da 9 a 12) contenuti nel D.L. n. 131/2024 approvato nella seduta del Consiglio dei ministri dello scorso 4 settembre vi sono le modifiche apportate alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo dei contratti a tempo determinato.

In particolare, il decreto in commento interviene sulla norma a seguito della procedura d’infrazione n. 2014/4231, con la quale l’Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.

Per quel che riguarda il settore privato, prima dell’intervento, l’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.

L’articolo 11 del D.L. n. 131/2024 ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”. Inoltre è stato abrogato il terzo comma dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.

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CCNL Istruzione e Ricerca: resoconto incontro su atto di indirizzo per il rinnovo 2022-2024

20 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Presentata dal Mur la bozza con le novità, i sindacati chiedono maggiori risorse ed annunciano mobilitazioni

La Flc-Cigl ha comunicato quanto discusso nel corso dell’incontro tenutosi presso il ministero dell’università e della ricerca per l’illustrazione della bozza di atto di indirizzo del rinnovo del CCNL 2022-2024 per i settori: Università, Ricerca e Afam. 
In apertura, il rappresentante del Mur ha evidenziato come vadano chiuse alcune sequenze contrattuali riguardanti il CCNL 2019-2021, in particolar modo quelle relative al contratto di ricerca, peraltro, argomento chiesto in ambito europeo. A questo si aggiunge quanto avanzato dalle OO.SS. nell’incontro di fine luglio, vale a dire la creazione di un nuovo comparto di contrattazione dell’università e della ricerca. 
Dopo la digressione iniziale, si è tornati sul focus dell’incontro: il rinnovo 2022-2024, nella cui bozza presentata dal Mur ci sarebbe la conferma dei premi per parte del personale, con il conseguente rafforzamento degli istituti legati alla performance, oltre all’intenzione di potenziare il lavoro agile. 
Per quanto concerne l’ambito universitario, c’è l’accordo per l’avvio di una disciplina univoca, a partire dalla rappresentanza sindacale, per il personale delle aziende ospedaliere universitarie. Su questo punto dovrà essere avviato un confronto con il ministero della salute. Confermata, invece, la previsione di differenziazione tramite i criteri di merito per le progressioni economiche e la necessità di valorizzare i percorsi formativi certificati. 
Per il personale degli enti di ricerca occorre rivedere l’ordinamento professionale; viene confermato, invece, l’impianto che prevede parte del salario accessorio per i tecnici e amministrativi erogato in base alle valutazioni della performance. È necessario valorizzare il personale tecnologico e i ricercatori. 
Per il personale del settore dell’alta formazione artistica e musicale, le priorità stabilite dal ministero riguardano:
– periodo di prova;
– ripartizione del monte ore dei docenti;
– nuove figure di supporto diretto alla didattica. 
Dal canto loro, le Sigle sindacali hanno rimarcato la mancanza di risorse adeguate, in particolar modo per il settore istruzione e ricerca. A questa situazione di penuria di stanziamenti economici, la Flc-Cgil ha parlato di mobilitazioni nel mese di ottobre. 

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Retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni dei radiologi autonomi

19 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° luglio 2024 viene recepita la variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo risultata pari al 5,4% (INAIL, circolare 16 settembre 2024, n. 27).

Con la circolare in argomento l’INAIL ha comunicato la determinazione della retribuzione convenzionale e la rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2024. 

Innanzitutto, c’è da tener conto che per il 2024 la variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, intervenuta tra il 2022 e il 2023, è risultata pari al 5,4%. 

Dato che, peraltro, le retribuzioni convenzionali derivanti dal rinnovo contrattuale del 2022, rideterminate applicando gli Indici Foi Istat intervenute negli anni 2019-2024, sono risultate superiori alle retribuzioni vigenti dal 1° luglio 2023, con D.M. n.112/2024 ,
su proposta del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, sono state determinate le seguenti retribuzioni convenzionali annue da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore della categoria di lavoratori in oggetto con la decorrenza già menzionata dal 1° luglio 2024:

EventiRetribuzioni convenzionali rivalutate al 1° luglio 2024
anno 2016 e precedentieuro 29.137,41
anno 2017euro 29.376,94
anno 2018euro 29.895,38
anno 2019euro 29.679,65
anno 2020euro 29.766,69
anni 2021, 2022 e 2023euro 30.377,22
anno 2024euro 30.377,22

Liquidazione delle prestazioni e comunicazione del provvedimento

Infine, l’INAIL informa che gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti saranno liquidati d’ufficio, sulla base delle retribuzioni sopra riportate e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.

La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec.

Tali modelli, tra l’altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario dovrà comunicare alla sede competente dell’INAIL, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

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Ebinter Milano: al via le domande per accedere al contributo per la locazione

19 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fino al 15 novembre 2024 è possibile inviare la domanda per accedere al contributo per il canone di affitto

L’Ebinter Milano ha stabilito l’erogazione di un contributo, per l’anno 2024, per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, al fine dare un aiuto per il pagamento del canone di locazione di immobili residenziali che si trovano ubicati nella città Metropolitana di Milano e nella provincia di Monza Brianza.
A beneficiare del contributo sono i lavoratori a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato con contratto inferiore a 9 mesi che rispondono ai seguenti requisiti: svolgono la loro attività nella città metropolitana di Milano e nella provincia di Monza-Brianza; sono in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive all’Ente da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda; sono dipendenti da datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la parte economica, normativa e per la parte obbligatoria; sono in possesso di un indicatore ISEE del nucleo familiare fino a 32.000,00 euro valido per l’anno in corso.
Il contributo, pari a 250,00 euro, viene erogato ad un solo componente del nucleo familiare, in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate da almeno 6 mesi per massimo 3 mesi. La domanda di adesione deve essere presentata tramite apposito modulo online disponibile sul sito dell’Ente con apposita documentazione. Le domande devono essere presentate a partire dal 17 settembre al 15 novembre 2024 tramite raccomandata o sul portare dell’Ebinter Milano. L’esito di accettazione delle richieste viene comunicato entro il 24 gennaio 2025.

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CCNL Metalmeccanica Confimi: Fim e Uilm annullano la trattativa

19 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le OO.SS. cancellano l’incontro previsto per il 27 settembre

Nei giorni scorsi Fim e Uilm, a seguito delle comunicazioni stampa che informavano circa la presentazione per il giorno 19 settembre a Roma di un contratto multi manifatturiero sottoscritto da Confimi Impresa e Confsal, hanno annullato la trattativa nazionale dei metalmeccanici di Confimi ed il relativo incontro del 27 settembre. 
Per le OO.SS. il contratto in questione prevede una serie di interventi volti a peggiorare le condizioni economiche e normative dei lavoratori di diversi settori manifatturieri. Già nei mesi precedenti Fim e Uilm avevano annullato la trattativa, in quanto ritenevano grave il comportamento adottato dalla Confederazione Confimi Industria di sottoscrivere un accordo, con l’obiettivo di ridurre ad uno i contratti del settore manifatturiero e quindi in sostanza di programmare la cancellazione di quello metalmeccanico. Solo a seguito di un impegno sottoscritto dai metalmeccanici di Confimi, che di fatto non riconosceva l’accordo Confsal-Confimi Impresa, la trattativa era ripresa. 

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CCNL Credito Cooperativo: erogazione del Valore di Produttività aziendale

18 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Entro il mese di settembre, corrisposto il Valore di Produttività Aziendale a titolo di Una Tantum

Con l’Ipotesi di accordo del 9 luglio 2024, le Parti sociali  Federcasse, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca-Uil Credito e Assicurazioni, hanno convenuto di erogare entro il mese di settembre, ai dipendenti del settore che abbia superato il periodo di prova, il Valore di Produttività Aziendale sotto forma di Una Tantum. 
Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di misurazione, detto Valore viene erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a 15 giorni. Nel caso di assenza con diritto alla retribuzione, il Valore di Produttività Aziendale viene corrisposto per intero.
Invece, nell’ipotesi di assenze per malattie (con esclusione della malattia di durata continuativa superiore ai 3 mesi) il Valore di Produttività Aziendale viene ridotto proporzionalmente. Nei casi di assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione, il Valore di Produttività Aziendale viene ridotto proporzionalmente.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, durante l’anno di misurazione il premio viene erogato in proporzione alla minore prestazione effettuata. Detto valore viene altresì erogato al personale, non in servizio nel mese di erogazione, che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione e sia passato alle dipendenze di altra Azienda del Sistema nell’ambito di procedure di mobilità. In tal caso, il Valore di Produttività Aziendale viene erogato in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai 15 giorni. Il Valore di Produttività Aziendale non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR.
Infine, Per le BCC di nuova costituzione, e per quelle interessate da processi di fusione, il Valore di Produttività Aziendale viene determinato per il solo primo triennio dalla costituzione, o dalla fusione, utilizzando parametri specifici, da individuare in sede di contrattazione di secondo livello.

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INL, l’elenco delle violazioni assoggettabili alla nuova diffida amministrativa

18 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Ispettorato ha fornito la lista delle trasgressioni sottoponibili alla disciplina degli articoli 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024 (INL, nota 17 settembre 2024, n. 6774).

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito in allegato alla nota in commento l’elenco delle violazioni che possono essere assoggettate alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli articoli 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024, facendo seguito alla nota n. 1357/2024 con la quale erano state fornite le prime indicazioni operative sull’applicazione del citato decreto.

La diffida amministrativa

L’INL, inoltre, rammenta che l’articolo 6 del D.Lgs. n. 103/2024 prevede, fra l’altro, che “l’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro” e la nota INL n. 1357/2024 ha già chiarito che tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale. 

Pertanto, dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, incluse le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’articolo 38, comma 2 della Costituzione.

Anche in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei 5 anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Questo vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della cosiddetta diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.
Infine, l’Ispettorato ricorda che la disposizione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che, pertanto, la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data. 

Il verbale di diffida amministrativa

In attesa dell’implementazione del sistema informatico in uso, l’INL ha posto in allegato alla nota in argomento anche il modello di verbale di diffida amministrativa relativo alla procedura in oggetto, da utilizzare per invitare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione.

In proposito, l’Ispettorato rammenta che i termini concessi per l’adempimento alla diffida sono sospensivi di quelli previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Ne consegue che, nelle more dello sviluppo della gestione digitale del provvedimento in questione, laddove siano da contestare ulteriori violazioni ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004 e dell’articolo 16 della Legge n. 689/1981 – accertate nell’ambito del medesimo accesso ispettivo – sarà necessario provvedere, al termine dei 20 giorni previsti dall’articolo 6 citato, a una tempestiva notifica del Verbale unico dando atto dell’avvenuta ottemperanza alla diffida amministrativa, ovvero della mancata ottemperanza alla diffida stessa, applicando la relativa sanzione (articolo 16 della Legge n. 689/1981). 

In quest’ultimo caso, l’INL procederà alla contestazione, con il medesimo Verbale unico ai sensi dell’articolo 14
della Legge n. 689/1981, anche della violazione già oggetto della diffida amministrativa non ottemperata.

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CIPL Agricoltura Operai Mantova: siglato il rinnovo

18 Settembre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° agosto previsto un aumento del 6,3% per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Mantova 

Il 1° agosto è stato sottoscritto da Confagricoltura Mantova, Federazione Provinciale Coldiretti Mantova, Confederazione Italiana Agricoltori Est – Lombardia e Fai-Cisl Asse del Po, Flai-Cgil Mantova, Uila-Uil Mantova il rinnovo del contratto applicabile agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Mantova. 
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Innanzitutto, dal punto di vista del trattamento economico le parti hanno convenuto di stabilire, dal 1° agosto 2024, l’aumento salariale nella misura del 6,3% e un adeguamento del premio provinciale del 40% con pagamento dal 1°giugno 2025.
Per quanto riguarda, invece, il welfare viene aumentato di 25.000 euro l’importo complessivo e previste prestazioni aggiuntive come l’inserimento di un contributo economico di solidarietà pari al 30% del minimo retributivo per numero 3 mensilità, 200,00 euro per rimborso spese scolastiche, un premio di 1.000 euro per i figli dei dipendenti.
Viene concessa la facoltà di trasformare il rapporto da tempo pieno a part-time per i lavoratori con figli di età inferiore ai 13 anni con disabilità.
Infine, con l’obiettivo di dare maggiori possibilità di assistenza, viene garantita la possibilità di cedere a titolo gratuito le ferie  al dipendente che debba assistere i figli entro 14 anni, il coniuge o convivente con particolari condizioni di salute o gravi patologie.

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