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CCNL Giocattoli Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

24 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Introdotti aumenti retributivi, elemento di garanzia retributiva, maggiorazioni, permessi ed eliminazione del 1° livello

Il 22 maggio scorso, le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno reso noto, mediante comunicato stampa, la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo relativa al CCNL Giocattoli Industria, avvenuta alla presenza dell’associazione datoriale di categoria Assogiocattoli. Il contratto, scaduto il 31 dicembre scorso, riguarda i lavoratori dipendenti dell’industria dei giocattoli. Nelle prossime settimane sono previste le riunioni delle assemblee dei lavoratori per la consultazione circa l’ipotesi. 
Da un punto di vista retributivo, l’intesa prevede un aumento complessivo (Tec) di 196,00 euro. Sui minimi (Tem) l’incremento salariale previsto è di 182,00 euro al 3° livello ed è suddiviso in:
– 55,00 euro da giugno 2024;
– 55,00 euro da settembre 2024;
– 72,00 euro da settembre 2025.
Il montante contributivo complessivo è di 3.652,00 euro. Inoltre, a partire dal 2024 per le lavoratrici ed i lavoratori le cui aziende non applicano la contrattazione di 2° livello, l’elemento di garanzia retributiva è elevato a 300,00 euro annui. Viene precisato anche che entro dicembre 2024 è prevista l’eliminazione del 1° livello di inquadramento.
Per quel che riguarda il welfare contrattuale è previsto un incremento di 3,00 euro sull’assistenza sanitaria integrativa Sanimoda, e il contributo mensile a carico delle aziende sale a 15,00 euro con l’accesso al pacchetto Premium per tutti i lavoratori del settore. Per il fondo di previdenza complementare Previmoda è previsto un incremento dello 0,30% a carico delle imprese. L’importo pari a 2,00 euro è per il welfare sanitario destinato alle coperture assicurative per la non autosufficienza. 
Dal punto di vista normativo, la maggiorazione per i lavoratori turnisti aumenta del 100%, passando da 1,1% a 2,2%. Sull’attivazione degli accordi di flessibilità le percentuali di maggiorazione aumentano dal 13% al 15% per i periodi dal lunedì al venerdì e dal 18% al 20% il sabato. Sono state introdotte anche molte novità in materia di:
– permessi per donazione sangue;
– esclusione delle terapie salvavita dal computo del periodo di comporto per il mantenimento del posto di lavoro;
– aumento da 8 a 12 settimane dei periodi di aspettativa non retribuita per malattie a lungo termine;
– introduzione di 1 mese di aspettativa per chi avvia la fecondazione assistita. 
Sulla conciliazione vita/lavoro sono previsti:
– 2 mesi aggiuntivi di congedo parentale all’80% della retribuzione anche dal 2025;
– 2 giorni di congedo di paternità obbligatoria in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente;
– aumento della percentuale di accesso all’orario part-time dall’8% al 10%.
Sono state introdotte anche 8 ore di formazione continua per i dipendenti del settore e l’ampliamento dei permessi studio ai corsi universitari. È previsto 1 mese di congedo retribuito aggiuntivo a quanto indicato nella normativa per le vittime di violenza di genere. Viene regolamentato anche lo smart working.

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Metasalute: modalità di destinazione al Fondo dell’importo previsto dai Flexible Benefits

24 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

A seguito della richiesta di adesione, l’azienda provvederà ad attivare un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda

Il Fondo Metasalute ha comunicato a tutti gli iscritti che in applicazione delle disposizioni contrattuali previste dal CCNL Metalmeccanica Industria e Installazione di Impianti e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero attualmente vigenti, i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit. 

I lavoratori iscritti al Fondo, con qualsiasi piano (Base, MS1, MS2, MS3, MS4), interessati a destinare le quote di welfare a Metasalute, dovranno informare la propria azienda con anticipo rispetto alla chiusura della finestra prevista per il 31 maggio. A seguito della richiesta di adesione, l’azienda provvederà ad attivare un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda, tramite un’apposita procedura disponibile dal 21 al 31 maggio 2024 (incluso) all’interno dell’Area Riservata Azienda, procedendo al pagamento del MAV Flexible Benefit entro il 31 maggio.
Il Fondo precisa che l’offerta potrà essere attivata per il solo lavoratore caponucleo e avrà decorrenza dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025, salvo cessazione del rapporto di lavoro o decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.

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Contributi giornalisti: rettifica codici di esposizione nell’Uniemens

24 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS invita i datori di lavoro che hanno utilizzato codici errati a regolarizzare l’esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens (INPS, messaggio 23 maggio 2024, n. 1976).

In merito agli obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, l’INPS, con la circolare n. 82/2022, aveva dato precise indicazioni sulla corretta esposizione di tali lavoratori sul flusso Uniemens, istituendo anche nuovi codici.

 

Infatti, come noto, in virtù del trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, a decorrere dal periodo di competenza di luglio 2022 i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono iscritti:

 

– al FPLD, Gestione contabile separata se alla data del 30 giugno 2022 il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità e il lavoratore risulti titolare di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI (Tipo Lavoratore “G2”, “G4” e “G6”);

 

– alla Gestione ordinaria del FPLD se assunti dopo il 30 giugno 2022 o, se già titolari di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI alla medesima data, cessino il rapporto di lavoro in essere e ne instaurino uno nuovo (Tipo Lavoratore “G3”, “G5” e “G7”).

 

L’INPS ha rilevato la presenza di errori nelle modalità di esposizione dei lavoratori in questione sul flusso Uniemens, in quanto è emerso che diversi datori di lavoro, dal 1° luglio 2022, hanno esposto erroneamente nei flussi Uniemens i giornalisti che, alla data del 30 giugno 2022, risultavano iscritti alla gestione sostitutiva INPGI, con il codice > Tipo Lavoratore > “G3”, “G5” e “G7” (FPLD) in luogo, rispettivamente, dei codici corretti “G2”, “G4” e “G6” (Giornalisti iscritti al FPLD, Gestione contabile separata).

 

Pertanto, nel messaggio in oggetto, l’Istituto informa che, ai fini della corretta alimentazione della posizione assicurativa del lavoratore, e del conseguente corretto calcolo della prestazione pensionistica, verranno inviati ai datori di lavoro interessati, con opportuna comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite “Comunicazione bidirezionale”, i codici fiscali dei lavoratori e le relative competenze errate, come sopra individuati, affinché si proceda alla rettifica e all’invio del flusso Uniemens di variazione con l’inserimento del codice corretto.

 

 

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CCNL Alimentari Industria: sottoscritto l’accordo per gli addetti del settore Margarina e Olio

24 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti incrementi sui minimi e sull’indennità per mancata contrattazione

Lo scorso 16 maggio è stato sottoscritto da Assitol-Associazione Italiana dell’Industria Olearia e da Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil il rinnovo delle “Disposizioni specifiche per gli Addetti all’Industria Olearia e Margariniera” del CCNL Alimentari Industria.
Minimi retributivi
Di seguito i nuovi minimi.

LivelloAumenti
dal 1°dicembre 2023
Minimi
dal 1°dicembre 2023
Aumenti
dal 1° settembre24
Minimi
dal 1°settembre 2024
131,452369,6155,042424,65
229,272206,4451,232257,67
326,381987,2746,162033,43
423,331755,0140,831795,84
521,301605,2637,281642,54
619,711482,6934,491517,18
717,971353,4531,451384,90
816,961277,6929,671307,36
915,941201,1127,901229,01
1014,491091,1525,361116,51
LivelloAumenti
dal 1°gennaio 2025
Minimi
dal
1°gennaio 2025
Aumenti
dal 1°gennaio 2026
Minimi
dal
1°gennaio 2026
Aumenti
dal 1°gennaio 2027
Minimi
dal 1°gennaio 2027
194,352519,0094,352613,3561,332674,68
287,832345,5087,832433,3357,092490,42
379,132112,5679,132191,6951,432243,12
470,001865,8470,001935,8445,501981,34
563,911706,4563,911770,3641,541811,90
659,131576,3159,131635,4438,431673,87
753,911438,8153,911492,7235,041527,76
850,871358,2350,871409,1033,061442,16
947,831276,8447,831324,6731,091355,76
1043,481159,9943,481203,4728,261231,73

Incremento Aggiuntivo della Retribuzione
L’IAR determinato sul valore parametrale 138 è corrisposto in due tranche:
– 55,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2023;
– 11,00 euro a decorrere dal 1° settembre 2027.
Tale voce non è assorbibile ed incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR.
Di seguito i nuovi importi.

LivelloIAR

al 30 Novembre2023

Aumenti
dal 1°dicembre 2023
 IAR
dal 1°dicembre 2023
Aumenti
dal 1° settembre2027
 IAR dal 1° settembre20/27
155,0486,49141,5317,30158,83
251,2380,51131,7416,10147,84
346,1672,54118,7014,51133,21
440,8364,17105,0012,83117,83
537,2858,5995,8711,72107,59
634,4954,2088,6910,8499,53
731,4549,4280,879,8890,75
829,6746,6376,309,3385,63
927,9043,8471,748,7780,51

Trattamento mancata contrattazione di secondo livello
Previsto un incremento a decorrere dal 1° gennaio 2027.

LivelloAumenti dal

1° gennaio 2027

Trattamento mancata contrattazione

di II livello 1° gennaio 2027

123,5970,76
221,9665,87
319,7859,35
417,5052,50
515,9847,94
614,7844,35
713,4840,44
812,7238,15

Preavviso di licenziamento e dimissioni
Le Parti si impegnano in fase di stesura definitiva le tabelle relative al preavviso di licenziamento e dimissioni, sulla base del rinnovo del 1°marzo 2024

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Sistema duale, superati gli obiettivi del PNRR

23 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nel primo anno di attuazione i percorsi individuali attivati sono stati il 77% in più dell’obiettivo assegnato (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 22 maggio 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato il buon andamento delle performance dell’investimento PNRR sulla formazione professionale in modalità duale. Infatti, nel primo anno di attuazione i percorsi individuali attivati sono stati il 77% in più dell’obiettivo assegnato (48.608 percorsi totali per l’annualità formativa 2022-2023) e rispetto al target finale complessivo di 174.000 percorsi formativi completati entro fine 2025, l’Italia era già a metà percorso al 30 novembre 2023.

Inoltre, il primo bollettino di monitoraggio sull’attuazione dell’intervento del PNRR Missione 5 – Componente 1 – Investimento 3 “Sistema duale” mette in evidenza l’impatto dell’investimento sull’offerta regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che si sta convertendo verso il sistema duale, “confermandolo come modalità più efficace e rispondente alle esigenze degli allievi e alle richieste delle imprese direttamente coinvolte nella realizzazione degli interventi”.

Infine, è stato forte l’incremento degli iscritti ai percorsi di IeFP svolti in modalità duale (I-IV anno): nell’anno formativo 2022-2023 rispetto all’annualità formativa 2020-2021 sono saliti del 157%, con picchi del +340% nelle regioni del Mezzogiorno.

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Ebi Pesca: erogati 20 assegni di aiuto alla genitorialità

23 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le domande entro e non oltre il 31 luglio 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Ebi Pesca ha stanziato 20 assegni di aiuto alla genitorialità, da 500,00 euro netti, riservati ai dipendenti da imprese di pesca. I beneficiari, oltre a dover essere in regola con il pagamento del contributo a Ebi Pesca al momento della presentazione della domanda, dovranno certificare la nascita del figlio o della figlia nell’anno 2023. 
Pertanto, i lavoratori o le lavoratrici che intendano concorrere a tale assegnazione, dovranno presentare:
– la domanda di partecipazione, utilizzando il modello apposito, debitamente compilata;
– certificato di stato di famiglia in carta semplice.
Le domande di partecipazioni devono essere inviate entro il 31 luglio 2024 per essere esaminate dal Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver stilato una graduatoria in base ai criteri di anzianità di iscrizione e regolarità contributiva, concederà gli assegni con giudizio insindacabile.
Non saranno prese in considerazione le domande prive di documentazione, incomplete o pervenute oltre i termini. 

 

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CCNL Acconciatura ed estetica: siglato il rinnovo del contratto

23 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti incrementi economici pari a 183,00 euro al 3° livello, da riparametrare per gli altri livelli, ed Una Tantum pari a 80,00 euro 

Al termine di una lunga trattativa è stata siglata tra i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, e le associazioni datoriali Confartigianato Benessere-Acconciatori, Cna Unione Benessere e sanità, Casartigiani e Claai, l’ipotesi di accordo del CCNL Acconciatura ed Estetica, Tatuaggio, Piercing, Tricologia Non Curativa, Centri Benessere, scaduto il 31 dicembre 2022. L’intesa, applicata agli oltre 140mila lavoratrici e lavoratori dipendenti delle 60mila aziende del settore, decorre dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026. 
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento contrattuale a regime di 183,00 euro al 3° livello, da riparametrare per gli altri livelli, suddiviso in 4 tranches:
– 70,00 euro, con la retribuzione di maggio 2024;
– 50,00 euro, con la retribuzione di gennaio 2025;

– 43,00 euro, con la retribuzione di gennaio 2026;
– 20,00 euro, con la retribuzione di ottobre 2026.
A copertura del periodo di carenza contrattuale verrà invece corrisposto un importo forfetario a titolo di Una Tantum di 80,00 euro, erogato in due soluzioni:
– 40,00 euro con la retribuzione di giugno 2024;
– 40,00 euro con la retribuzione di luglio 2024.
Dal punto di vista della classificazione del personale l’articolato ha recepito le figure professionali connesse alle nuove professionalità operative nel mercato di riferimento, valorizzando le competenze e le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, per contrastare il lavoro irregolare e dare maggiori opportunità lavorative nel settore. In particolare, viene definita per la prima volta il quadro di figure professionali della toelettatura per animali, settore già da tempo ricompreso nella sfera di applicazione. Prevista inoltre anche l’istituzione di una Commissione Paritetica volta ad analizzare ulteriori profili professionali per tutti i settori disciplinati dal nuovo sistema di classificazione.
Sul mercato del lavoro l’accordo è intervenuto sulla disciplina dei contratti a termine, con la previsione di un’unica causale per il ricorso all’istituto, e sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante, con l’inserimento dei percorsi specifici di apprendimento e l’incremento del trattamento economico applicato a far data dal 1° ottobre 2024, che passa al 70% della retribuzione tabellare nel primo anno di apprendistato.
In tema di preavviso sono stati invece ridefiniti i termini; 20 giorni lavorativi per il 1°, 2° e il 3° livello e 15 giorni per il 4° livello. E’ stato infine riformulato l’articolato sui congedi per le donne vittime di violenza di genere, con la previsione di ulteriori 3 mesi di aspettativa oltre ai 90 giorni previsti dalla legge, di cui 2 retribuiti con una indennità economica erogata dall’azienda. 
Per i Sindacati la sottoscrizione dell’accordo rappresenta un risultato importante ottenuto dopo un negoziato articolato e complesso, sostenuto anche attraverso la mobilitazione. 

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CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confimi: a giugno previsti aumenti retributivi

23 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le OO.SS. sono ferme nell’obiettivo di procedere con adeguamenti salariali sulla base dell’indice IPCA

Il 20 maggio scorso le Sigle sindacali Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo con Confimi Industria Meccanica, al fine di chiarire le relazioni tra le Parti, in seguito alla sottoscrizione del verbale di accordo del 21 marzo scorso, il cui testo, sottolineano le Sigle, non è stato visionato dalle stesse, e denominato “Contratto Multisettoriale”, stipulato tra la Confederazione Confimi e la Confsal. Le OO.SS. hanno apostrofato il comportamento della Confederazione, ritenendo grave ridurre ad uno i contratti del settore manifatturiero, programmando la cancellazione di quello metalmeccanico. Inoltre, risulta altrettanto grave la sottoscrizione di un’intesa con un’organizzazione sindacale che non ha rappresentanza sindacale, sulla base di quanto stabilito dall’accordo interconfederale Confimi e Cgil, Cisl e Uil del 1° agosto 2013. Dal canto suo, Confimi ha precisato, come si evidenzia nel verbale, che l’intesa del 21 marzo scorso tra la stessa e Confsal aveva un obiettivo duplice, vale a dire: semplificare e ridurre il numero dei contratti esistenti nel settore delle piccole e medie industrie manifatturiere e fornire alle categorie che aderiscono al sistema Confimi un CCNL nel quale ritrovarsi. 
Tuttavia nel verbale del 20 maggio viene concordato che i rinnovi nel settore metalmeccanico rappresentano un punto di innovazione e miglioramento delle condizioni lavorative e salariali dei dipendenti, con una impostazione positiva di relazioni sindacali nel settore delle Pmi tra le OO.SS. e Confimi. Viene ribadito, altresì, che le relazioni sindacali si costruiscono con organizzazioni sindacali rappresentative nel settore; viene rimarcato l’impegno alla piena applicazione del CCNL dei metalmeccanici Confimi Industria Meccanica, respingendo qualsivoglia iniziativa mirata ad abolirlo; puntando al rinnovo contrattuale dei metalmeccanici in corso di trattative e, nello specifico, con l’adeguamento dei minimi tabellari sulla base dell’indice IPCA con la retribuzione del mese di giugno. 

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Ebav Veneto: fino al 30 giugno invio delle domande per il contributo

22 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per richiedere il contributo per l’anno di competenza 2023 è possibile inoltrare la domanda all’Ente

L’Ente bilaterale artigianato Veneto ha fissato al 30 giugno 2024 la scadenza per l’invio delle domande per la richiesta del contributo per Certificazioni obbligatorie o volontarie di processi, sistemi, prodotti e competenze. Il contributo è previsto per le spese sostenute nell’anno 2023 a fronte di:

– Certificazione obbligatoria o volontaria di sistema/processo aziendale; 
– Certificazione obbligatoria o volontaria di prodotti; 
– Certificazione obbligatoria o volontaria di competenze professionali di mestiere; 
– Consulenze per l’ottenimento iniziale di una delle precedenti Certificazioni/Norme. 

La certificazione deve essere rilasciata dagli organismi di certificazione sotto accreditamento di Accredia o da parte di analoghi Enti di certificazione internazionali. L’Ente ha fatto sapere che non eroga il contributo per: mantenimento delle certificazioni, vale a dire visite annuali di sorveglianza; la formazione del personale dipendente; l’acquisto della copia delle norme generali di riferimento. Per le categorie metalmeccanici, odontotecnici, orafi, tessili, pulitintolavanderie, occhiali, chimica, vetro, ceramica, alimentaristi, panificatori, legno, comunicazione, acconciatura-estetica ed imprese di pulizia, il contributo è del 50% dei costi sostenuti, per un massimo di 2.500,00 euro erogabili annualmente. Per trasporto merci, il contributo è sempre del 50% dei costi sostenuti, per un massimo di 3.500,00 euro erogabili annualmente. I contributi vengono erogati entro 3 mesi dalla data di scadenza servizio tramite accredito sul c/c. L’Ente eroga il contributo fino ad esaurimento dei fondi. Inoltre, il contributo è soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo di esercizio o plusvalenza patrimoniale. Il Certificato delle ritenute sui contributi degli enti pubblici e privati cumulativo viene inviato a colui che percepisce il contributo entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quando è avvenuto il pagamento. 

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Video sorveglianza e controllo delle presenze

22 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’installazione di telecamere deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori (Garante per la protezione dei dati personali, nota 21 maggio 2024, n. 523).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto a una amministrazione locale una sanzione di 3.000 euro per trattamento illecito di dati personali. Il motivo del provvedimento consiste nell’installazione di una telecamera nell’atrio del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori.

Infatti, la collocazione di apparati di videosorveglianza nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa per la tutela dei dati personali.

L’Autorità è intervenuta a seguito della segnalazione di una dipendente che lamentava l’installazione di una telecamera nell’atrio del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori. Attraverso l’utilizzo delle immagini registrate, l’amministrazione aveva contestato alla dipendente alcune violazioni dei propri doveri d’ufficio, tra cui il mancato rispetto dell’orario di servizio. Alla richiesta di spiegazioni da parte dell’Autorità, il Comune ha risposto che la telecamera era stata installata per motivi di sicurezza, a seguito di alcune aggressioni ai danni di un assessore e di un’assistente sociale. 

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha rilevato che il Comune non aveva, tuttavia, assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e aveva peraltro utilizzato le immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice.

L’Autorità ha, pertanto, sanzionato l’amministrazione ingiungendo, inoltre, alla stessa di fornire a tutti gli interessati (lavoratori e visitatori presso la sede comunale) un’idonea informativa sui dati personali trattati mediante l’utilizzo della telecamera in questione. Il Comune non aveva infatti reso tutti gli elementi informativi previsti dal Regolamento europeo, né potevano essere considerati idonei altri documenti redatti dal titolare per diversi fini.

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